Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 11868/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11571/2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Siracusa nel [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. -resistente - avverso la sentenza n. 6814/4/19 della [OSCURATO:PERSONA].

Sez. distaccata di SIRACUSA, depositata il 25/11/2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, indicata in epigrafe, che come giudice dell’ottemperanza, in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del 90% delle somme versate relativamente agli anni 1990/1992, quale beneficiaria dell’agevolazione per gli eventi calamitosi in Sicilia, ex art. 9 l. 289/2002, ha accolto il ricorso della contribuente, nominando un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari al fine di ottemperare alla sentenza della CTR della Sicilia, che aveva ritenuto spettante il rimborso integrale, ritenendo insufficiente il rimborso nella misura del 50% della somma riconosciuta in applicazione dell’art. 16 octies dl 91/ 2017 conv. in l. 123/2017 (che ha modificato l’art. 1 comma 665 l. 190/2014).

La contribuente resiste con controricorso.

L’Agenzia delle entrate deposita memoria.

Considerato che: 1.Col primo motivo si denuncia violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies dl. 91/2017 conv. in l. 123 del 2017. 2.Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., per non avere la CTR pronunciato sulla questione, posta dall’Amministrazione, dell’applicabilità dell’art. 16 octies, cit., preso atto della mancata corrispondenza della ulteriore somma richiesta a rimborso nei dati e documenti di causa. 3.Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. 3.1.Va premesso che il giudizio diottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, anche se non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, di chiarirne il reale significato nonché di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività ( Cass. n. 23379 del 26/07/2022). 3.2.Questa Corte ha di recente chiarito che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16- octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass.19/05/2022, n. 16289; n. 23379/2022).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disciplina dei limiti quantitativi al rimborso nella misura del 50% si applica qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale (vedi Cass., Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019, in motivazione), e a tutti i giudizi esecutivi instaurati dopo la sua entrata in vigore, compresi in particolare i giudizi di ottemperanza in corso (Sez. 6-5, Ordinanza n. 28108 del 14/10/2021, Rv. 662460 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4570 del 21/02/2020, Rv. 657315 -01).

3.3. Pertanto, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la disciplina dei limiti di attuazione del diritto al rimborso, nella materia controversa, si applica anche quando il relativo diritto sia stato accertato con sentenza definitiva, a seguito di contenzioso con l'Amministrazione.

Ed infatti si ̀ detto che « ̀ peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sar̀ sottoposto alle modalit ̀ regolamentate dal comma 665 dell'art. 1 della

I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con l. n. 123 del 2017» (Cass., Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019, in motivazione).

Nello stesso senso, si ̀ ribadito che « In tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall'amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito dell'instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata.» (Cass. 14/10/2021, n. 28108).

3.4. Va, dunque, dato seguito al principio di diritto, per il quale «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all'art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilit̀ degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 - come modificato dall'art. 16 - octies, d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29, d.l. n. 162 del 2019 - e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilit̀ pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei princ̀pi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati»(Cass. 16289/2022).

Il giudice dell'ottemperanza, pertanto, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, pù enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato.

3.5. Tanto premesso, nel caso di specie, la C.T.R. non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, in quanto nella sostanza ha erroneamente negato l'applicabilità dell'art. 16 - octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che ̀ diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, ̀ stato introdotto dopo l'entrata in vigore della ridetta normativa: Cass. 19/05/2022, n. 16289, 19/05/2022, n. 16290). 4.Il giudice dell’ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisato, della disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell’attuazione stessa, a seconda della capienza o meno delle risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato. 5.Il ricorso va conclusivamente accolto nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11571/2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Siracusa nel [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. -resistente - avverso la sentenza n. 6814/4/19 della [OSCURATO:PERSONA]. Sez. distaccata di SIRACUSA, depositata il 25/11/2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, indicata in epigrafe, che come giudice dell’ottemperanza, in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del 90% delle somme versate relativamente agli anni 1990/1992, quale beneficiaria dell’agevolazione per gli eventi calamitosi in Sicilia, ex art. 9 l. 289/2002, ha accolto il ricorso della contribuente, nominando un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari al fine di ottemperare alla sentenza della CTR della Sicilia, che aveva ritenuto spettante il rimborso integrale, ritenendo insufficiente il rimborso nella misura del 50% della somma riconosciuta in applicazione dell’art. 16 octies dl 91/ 2017 conv. in l. 123/2017 (che ha modificato l’art. 1 comma 665 l. 190/2014). La contribuente resiste con controricorso. L’Agenzia delle entrate deposita memoria. Considerato che: 1.Col primo motivo si denuncia violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies dl. 91/2017 conv. in l. 123 del 2017. 2.Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., per non avere la CTR pronunciato sulla questione, posta dall’Amministrazione, dell’applicabilità dell’art. 16 octies, cit., preso atto della mancata corrispondenza della ulteriore somma richiesta a rimborso nei dati e documenti di causa. 3.Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. 3.1.Va premesso che il giudizio diottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, anche se non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, di chiarirne il reale significato nonché di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività ( Cass. n. 23379 del 26/07/2022). 3.2.Questa Corte ha di recente chiarito che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16- octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass.19/05/2022, n. 16289; n. 23379/2022). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disciplina dei limiti quantitativi al rimborso nella misura del 50% si applica qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale (vedi Cass., Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019, in motivazione), e a tutti i giudizi esecutivi instaurati dopo la sua entrata in vigore, compresi in particolare i giudizi di ottemperanza in corso (Sez. 6-5, Ordinanza n. 28108 del 14/10/2021, Rv. 662460 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4570 del 21/02/2020, Rv. 657315 -01). 3.3. Pertanto, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la disciplina dei limiti di attuazione del diritto al rimborso, nella materia controversa, si applica anche quando il relativo diritto sia stato accertato con sentenza definitiva, a seguito di contenzioso con l'Amministrazione. Ed infatti si ̀ detto che « ̀ peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sar̀ sottoposto alle modalit ̀ regolamentate dal comma 665 dell'art. 1 della I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con l. n. 123 del 2017» (Cass., Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019, in motivazione). Nello stesso senso, si ̀ ribadito che « In tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall'amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito dell'instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata.» (Cass. 14/10/2021, n. 28108). 3.4. Va, dunque, dato seguito al principio di diritto, per il quale «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all'art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilit̀ degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 - come modificato dall'art. 16 - octies, d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29, d.l. n. 162 del 2019 - e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilit̀ pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei princ̀pi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati»(Cass. 16289/2022). Il giudice dell'ottemperanza, pertanto, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, pù enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato. 3.5. Tanto premesso, nel caso di specie, la C.T.R. non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, in quanto nella sostanza ha erroneamente negato l'applicabilità dell'art. 16 - octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che ̀ diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, ̀ stato introdotto dopo l'entrata in vigore della ridetta normativa: Cass. 19/05/2022, n. 16289, 19/05/2022, n. 16290). 4.Il giudice dell’ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisato, della disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell’attuazione stessa, a seconda della capienza o meno delle risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato. 5.Il ricorso va conclusivamente accolto nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia
Sentenza Cassazione n. 11868/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris