CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16591/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24640/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da sé stesso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) , elettiva- mentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Sco, 68/A; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOS- SIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in per- sona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrenti – Oggetto:II.DD. –IVA – riscossione avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.3205/2/2023, depositata il 30.5.2023 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3205/2/2023,depositata il 30.5.2023 veniva rigettato l’appello pro- postoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Com- missione tributaria provinciale di Roma n. 3895/6/2021 avente ad oggetto l’intimazione di pagamento notificatagli dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e relativa al pagamento di IVA 2016 per euro 5.368,51 come da sottostante cartella di pagamento ex art.54 bis d.P.R.n.633/1972 asseritamente a lui mai notificata. Giàin primo grado si costituiva volontariamente nel processo anche l’enteimpositore. All’esito, il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivoritenendo non maturata la prescrizione del credito era- riale,e che la sottostante cartella fosse stata ritualmente notificata il23.11.2019, entro il terzo anno successivo a quello di presenta- zionedella dichiarazione, peraltro preceduta dalla notifica del cd. av- visobonario. La decisione veniva confermata dal giudice d’appello. Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente deducendo tre motivi, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replicano l’Agenzia delle Entrate e l’agentedella riscossione con un unico controricorso. Consideratoche: 1.Preliminarmente, si dà atto delle eccezioni di inammissibilità del ricorsosollevate dai controricorrenti ex art.366, comma 1, n.4 cod. proc.civ., per novità del primo motivo e difetto di specificità degli ulteriorimotivi, oltre che per essere meramente riproduttivi delle di- fesedi merito, eccezioni scrutinabili unitamente alle singole censure . 2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente prospetta, in rela- zioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degliartt. 112 cod. proc. civ. , poiché il giudice d’appello ha rigettato l’appellosulla base di questioni ed eccezioni rilevabili, nonché viola- zionedelle regole del giusto processo con riferimento al ricorso da partedell’agente della riscossione ad un avvocato del libero foro. Secondoil ricorrente, in assenza di un provvedimento organizzativo generaleunitamente ad una delibera specifica, recante i criteri legit- timanti il ricorso ad avvocati privati, e di una specifica e motivata deliberazionedell’ente ad indicare le ragioni per cui non si sia fatto ricorsoall’assistenza tecnica dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso ad avvocatodel libero foro sarebbeve invalido. 3. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza. 3.1.Innanzitutto, la questione è inammissibile perché nuova. Il tema non emerge dalla lettura della sentenza impugnata, il motivo di ri- corso non allega né dà evidenza della tempestiva introduzione in primogrado e riproposizione in appello della questione. Infine, a se- guitodi specifica eccezione sollevata dai controricorrenti, nella me- moriaillustrativa il ricorrente non prende posizione a riguardo. 3.2.La questione è anche infondata, poiché l a Corte di cassazione, a partire dalla sentenza a Sez. U., n. 30008 del 19/11/2019, poi sempreconfermata, ad es. da Cass. Sez. 6 - 1 , ordinanza n. 16314 del10/06/2021, afferma che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, impregiudicata la ge- neralefacoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, può ben avvalersi in primo luogo dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dallaConvenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensidell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita mo- tivatadelibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo divigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventinotevoli riflessi economici. In secondo luogo, può avvalersi di avvocatidel libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera previstadall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generaleadottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv.in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pureriservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non siadisponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il pa- trocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero forodiscende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dallaConvenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indi- sponibilitàdi questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'A- genziaa mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed im- plicitamentela sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisognodi allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio dilegittimità. Quest’ultimoè il caso occorso nella fattispecie, e la censura non co- glienel segno ipotizzando come necessari adempimenti che la legge nonprevede per i gradi di merito. 4.Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in rapporto all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2934 e 2946 cod. civ., d.P.R. n.131/1986, d.P.R. n.602/1973, d.lgs. n.546/92da parte della sentenza di appello con riferimento alla sta- tuizionecirca la prescrizione del credito portato dalla cartelle, erro- neamente ritenuta decennale anziché quinquennale. Nel corpo del motivosi fa riferimento anche al termine decadenziale di cui all’art.1 comma163 della l. n.296/2006 e alla notifica dell’avviso bonario. 5.Il motivo è affetto da plurimi concorrenti profili di inammissibilità edi infondatezza. 5.1.E’ innanzitutto inammissibile per difetto di specificità, come ec- cepitoin controricorso, in quanto non individua neppure il capo della decisionedi appello censurato e ripropone argomentazioni di merito giàvagliate dal giudice. 5.2. E’ inoltre inammissibile anche per eterogeneità la questione delladecadenza dal termine decadenziale di cui all’art.1 comma 163 dellal. n.296/2006 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell’accertamentodefinitivo) e quella relativa alla notifica dell’avviso bonario, da ritenersi inesistente secondo il ricorrente e che non avrebbeposto il contribuente a conoscenza della pretesa erariale e inficerebbepertanto la motivazione dell’atto (v. p.9 del ricorso e p.8 della memoria illustrativa), profili che nulla afferiscono alla prescri- zioneoggetto della censura sin dalla rubrica, oltre che mera ripro- posizionedi argomentazioni di merito già vagliate in termini conformi inprimo e secondo grado. 5.3.In ogni caso, l’unico termine decadenziale operante nel caso è quellodell’art.25 d.P.R. n.602/73, coincidente con il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, e ri- sultarispettato. La questione sulla prescrizione è, del pari, manifestamente infon- data.Non v’è dubbio circa i l principio, di carattere generale, secondo cuila scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impu- gnareun atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscos- sionecoattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretratta- bilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizionebreve eventualmente previsto in quello ordinario decen- nale,ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. (Cass. n.11800 del 2018). Tut- tavia,la stessa sentenza delle Sezioni Unite, n. 23397/2016 invocata in ricorso, non afferma che a tutti i crediti oggetto di riscossione dev’essereapplicato il termine di prescrizione quinquennale, bensì il termine di prescrizione eventualmente previsto dalle specifiche norme. Inmancanza di tale espressa previsione di un termine di prescrizione breve, trova applicazione il termine di prescrizione ordinario, che è decennale. La Corte (cfr. ad es., Cass. , Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019),in termini del tutto condivisibili, ha affermato che in temadi IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale perla loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendorilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto dicui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre impo- stedirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente ap- plicabilitàin via generale dell'art. 2946 cod. civ.. Ha escluso quindi chepossa applicarsi l'estinzione per decorso del termine quinquen- naleprevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. "per tutto ciò chedeve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quantol'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il paga- mentonon è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed au- tonomevalutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impo- sitivi. Infine, a differenza di quanto prospetta il ricorrente, l’attività di li- quidazione della dichiarazione di cui alla cartella di pagamento ex art.54bis d.P.R. n.633/1972 non richiede affatto la previa notifica di unavviso bonario, né di un avviso di accertamento, non involgendo alcunaattività interpretativa. 6. La terza censura, ai fini dell’ art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.,relativa al regolamento delle spese di lite, censura la decisione diappello perché nel liquidarle avrebbe indicato somme da pagare infavore dell’Agenzia e dell’agente della riscossione superiori al va- lore del credito fiscale oggetto della controversia, in violazione del D.M.n.55/2014. 7.Il motivo è infondato, in quanto il giudice ha esercitato un potere discrezionaledi quantificazione dei compensi entro la forbice minima e massima della tariffa vigente (v. Cass. n.3267/1999 poi sempre confermata)per lo scaglione da 5.200 a 26.000 euro, com’era sua facoltàfare. 8. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo tenuto conto che l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione si sono costituiti con un unico atto, se- guonola soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore dei controricorrenti in solido in euro 1.400 percompensi, oltre spese prenotate a debito. S