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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 32686/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERIA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari e per l'inammissibilità nel resto. udito il difensore Per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente il difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma il quale soffermandosi nell'esposizione sui punti salienti del ricorso e riportandosi nel resto, insiste nell'accoglimento.

Sono presenti per la pratica forense la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] tessera [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.

P77604 rilasciata il 15/09/2022 e il Dott. [OSCURATO:PERSONA] tessera [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.

P78030 rilasciata il 06/02/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309 cod. proc. pen., il 25 novembre 2022 - 5 gennaio 2023 ha confermato l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un complesso procedimento plurisoggettivo, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere - anche - a [OSCURATO:PERSONA], il quale è indagato per partecipazione, in posizione apicale, ad associazione protesa al narcotraffico pluriaggravata dalla transnazionalità e dalla mafiosità (capo n. 1 dell'editto), per concorso in plurime importazioni di droga del tipo cocaina (capi nr. 2, 8, 9, 10, 11, 15, 16 e 17) e per corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (capo n. 13).

2. Secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata (alla p. 2), il compendio probatorio è in ampia parte rappresentato dal contenuto di comunicazioni svolte tra gli indagati impiegando un sistema criptato (denominato chat Sky ECC) ed inoltre dall'esito di intercettazioni, dall'esame del contenuto di tabulati telefonici, dalle geolocalizzazioni degli apparecchi telefonici, da videoriprese video e da attività di riscontro svolta dalla polizia giudiziaria. 2.1.11 Tribunale per il riesame (pp. 2-8 dell'ordinanza) ha disatteso la censura con cui era stata contestata la utilizzabilità delle comunicazioni effettuate tramite messaggi scambiati su una piattaforma chiamata SKY-ECC, cioè un'applicazione crittografata end-to-end che non impiega la rete GSM ma modalità VOIP, applicazione prodotta e fornita dalla società canadese [OSCURATO:PERSONA], messaggi trasmessi su supporti digitali dall'Autorità giudiziaria francese (versati in copia agli atti), autorità che aveva emesso in Francia specifici provvedimenti di acquisizione di quei dati già conservati in un server.

Il sistema, in sintesi estrema, consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto- telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità, consentendo di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione.

Il Tribunale ha descritto tale sistema precisando che il materiale probatorio rappresentato da queste chat era stato acquisito in forza di specifici ordini europei di indagine penale (acronimo: 0.E.I.) emessi dal Pubblico Ministero procedente.

Ha, dunque, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito la violazione della piattaforma criptata da parte di law enforcement agencies (squadre miste composte da appartenenti alla polizia francese, belga e olandese) ed il constatato blocco dell'utilizzo nel mese di marzo 2021, allorquando cioè si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione.

Gli esiti dell'indagine presupposta (quella cioè condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano consentito di acquisire e di analizzare milioni di messaggi scambiati tra membri di organizzazioni criminali operanti in vari Paesi UE ed è in questo contesto che si inserisce l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

La polizia giudiziaria operante, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati ed incrociando i dati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla citata piattaforma criptata, avendo gli inquirenti appurato che, proprio in concomitanza della divulgazione della notizia che quella applicazione non era più sicura, l'attività dei dispositivi associati a quella piattaforma era stata sospesa.

Di qui l'iniziativa investigativa del Pubblico Ministero procedente di inviare appositi O.E.I. all'A.G. francese, a partire dal 13 aprile 2021, aventi ad oggetto la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa autorità richiesta (Tribunal judicíal de Paris) aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, ossia a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico (v. nota n. 2, p. 6, dell'ordinanza impugnata).

Pertanto, secondo il Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA], i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni disposte su ordine dell'A.G. francese specificamente richiesta (cioè il Tribunale di Parigi), bensì l'esito di indagini già svolte ossia l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un server e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenuti e non, dunque, di un flusso di comunicazioni in atto, in fase dinamica, al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi. [OSCURATO:PERSONA] ha, poi, ripercorso le fasi dell'acquisizione del materiale informatico, rinviando al contenuto dell'O.E.I., richiamando, ai fini della utilizzabilità interna, la previsione dell'art. 234-bis cod. proc. pen. e, stante la natura di dati non pubblici, ha ritenuto integrato il necessario consenso del legittimo titolare di essi, identificandolo nel soggetto che ne poteva disporre in maniera autonoma, vale a dire l'Autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittimamente.

Ribadito, poi, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea che compie l'atto e non quelle del Paese richiedente, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto quale limite invalicabile quello della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisce una incompatibilità l'onere di dimostrarla, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, ove non sia indicata una specifica modalità nella richiesta, e ciò a maggior ragione allorquando l'atto d'indagine sia stato già compiuto nel corso di autonome iniziative dell'autorità straniera.

Inoltre, sempre secondo il Tribunale per il riesame, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla decriptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché l'algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che, nella specie, era stata peraltro prospettata in termini astratti e, quindi, ipotetici, cioè senza indicare, ad esempio, frasi monche o messaggi incompleti o dissonanti che possano far presumere il cattivo funzionamento dell'algoritmo.

Inconferente, poi, è stato ritenuto il rinvio della Difesa a un precedente di Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, ric. [OSCURATO:PERSONA], non mass. (pp. 1 e 5 dell'ordinanza): secondo il ragionamento rinvenibile nell'ordinanza impugnata, infatti, in quel diverso caso, pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA], era stato censurato il provvedimento del P.M. di sostanziale rigetto dell'ostensione alla Difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europei e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi.

Il Tribunale ha, poi, rilevato che in atti erano versati tutti i documenti inviati dall'Autorità giudiziaria francese in risposta ai singoli O.E.I. e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'A.G. francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica, emergendo da essi il richiamo delle norme procedurali relative alla acquisizione di dati informatici — già presenti — riferibili alla piattaforma SKY-ECC, esaminate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e riportate nella nota sopra richiamata.

L'ordinanza ha anche ribadito che, nel contesto della cooperazione penale tra Paesi membri dell'Unione europea, vige una presunzione di legittimità della prova trasmessa tramite l'ordine di indagine europeo ed acquisita secondo le regole proprie del Paese richiesto, precisandosi al contempo che gli atti così acquisiti sono poi sottoposti in ogni caso alle regole processuali e sostanziali proprie del Paese richiedente.

Quanto alle modalità di trasmissione degli elementi raccolti, si è evAenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è sufficiente l'atto formale di trasmissione per conferire agli allegati garanzia di autenticità e conformità all'originale.

Ha respinto l'eccezione di nullità derivante dalla mancata traduzione in lingua italiana dei provvedimenti della magistratura francese emessi in risposta agli 0.E.I., in quanto la mancata traduzione di un atto può comportare nullità solo ove il contenuto dello stesso abbia rilevo ai fini probatori e la Difesa indichi l'utilità della traduzione ed il pregiudizio causato, appunto, dalla mancata traduzione, mentre nel caso di specie la Difesa si è limitata ad una doglianza assai generica.

Ha disatteso anche l'eccezione incentrata sulla mancata trasmissione della risposta, ove vi sia stata, ad una richiesta della polizia giudiziaria contenuta nell'annotazione del 24 agosto 2021, non apprezzandosi la possibile utilità e rilevanza di un documento di cui si ignora l'esistenza ed il contenuto.

2.2. Si è poi ricostruita (pp. 8-18 dell'ordinanza) l'identificazione degli indagati, tra i quali l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], identificazione avvenuta in base alla utilizzazione dei PIN oggetto d'indagine, incrociando i plurimi dati disponibili (soprannome, riferimenti fatti dai conversanti, particolari di vita o accadimenti storici, attività lavorativa svolta, nel caso di specie manutenzione di imbarcazioni).

2.3. Il Tribunale ha, quindi (pp. 18-35 dell'ordinanza), ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine sia alla intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio ex art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capo n. 1) della rubrica sia in ordine al suo concorso nei reati-fine di cui ai capi nn. 2), 3), 8), 10), 14) e 16) (così alla p. 35 dell'ordinanza), tutti con oggetto concorso in importazione di ingenti quantità di droga pesante tipo cocaina, proveniente dal [OSCURATO:PERSONA], tramite il porto di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, è stato ricostruito (pp. 20 e ss. e 34 e ss.) il modus operandi del gruppo: muovendo proprio dai reati fine, il Tribunale ha effettuato una ricostruzione di ciascun episodio, sulla scorta degli elementi acquisiti, esposti nell'ordinanza.

In particolare, ha descritto le singole operazioni di c.d.

"esfiltrazione" dal porto di [OSCURATO:PERSONA] delle partite di cocaina provenienti dal Sudamerica, dando conto di un modus operandi ripetitivo e collaudato, in forza del quale l'organizzazione importatrice si rivolgeva a uno dei gruppi criminali (due dei quali attivi in [OSCURATO:PERSONA] e Palmi) per il recuperc della droga da quel porto; a loro volta, i gruppi criminali incaricati definivano i dettagli delle operazioni, assegnando il "lavoro" a vere e proprie squadre di operai portuali infedeli, che provvedevano a interferire sugli ordinari turni lavorativi, onde esser presenti all'arrivo della droga; a costoro spettava di trasferire la droga dal container arrivato a quello di uscita che poi veniva prelevato tramite impiego di altre compagini criminali che avevano lo specifico compito di ritirare il carico mediante mezzi pesanti, sfruttando le attività di aziende compiacenti (nell'ordinanza viene analiticamente descritto il movimento dei container che venivano affiancati e coperti dall'alto per scongiurare la possibilità c1,1 controlli, cosicché il trasbordo avveniva in modo indisturbato).

Tale complessa organizzazione era semplificata per carichi piccoli, richiedendo invece particolare programmazione per quelli grossi.

In tale ambito [OSCURATO:PERSONA] si occupava, secondo le emergenze istruttorie valorizzate dai Giudici di merito, di soprintendere alle fasi di uscita della droga dal porto, collaborando con i committenti.

E si sono distinti i singoli livelli dell'organizzazione criminosa: a livello apicale vi erano coloro che coordinavano le operazioni, rapportandosi con i narcotrafficanti esteri e i committenti, individuando i container e coordinando infine le attività di dettaglio; a livello sottostante, un più nutrito gruppo di partecipi, ognuno con un proprio ruolo (accertare i tempi degli sbarchi, individuare i container di uscita, provvedere alla contraffazione dei sigilli, alle esfiltrazioni e fare da tramite tra i vertici e gli operai infedeli).

E si è posto in luce che il gruppo era dotato di mezzi (criptotelefonini e radiotrasmittenti, utilizzati dai sodali per comunicare tra di loro).

Si è sottolineato (a p. 35 dell'ordinanza) che il ricorrente non avrebbe interesse concreto ed attuale ad una pronunzia sulla sussistenza o meno delle due aggravanti contestata della transnazionalità e della mafiosità, poiché il termine di fase di fase delle indagini preliminari è lo stesso operante per la contestazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

2.4. Il Tribunale per il riesame si è, infine (pp. 36-37) Concentrato sulle esigenze cautelari, ritenendo attuali e concrete, e non solo presunte (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), quelle del pericolo di recidiva e di inquinamento delle prove.3.

Ciò premesso, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattordici motivi con i quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

3.1. Con il primo motivo (pp. 1-24 del ricorso) denuncia violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ragione dell'assenza del requisito fisico della motivazione e per mera apparenza della stessa su argomenti decisivi in punto sia di individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe alle chat con il nome di "Ciccia" o di "Pietro" o di "Zassu" sia di sussistenza di qualificati indizi di colpevolezza circa il reato associativo e i reati-scopo nei confronti del ricorrente.

Si premette che il primo motivo consiste in una censura trasversale a tutte le incolpazioni, in quanto tutte dipendenti da una unica fonte di prova, cioè la lettura dei messaggi trasmessi tramite la chat Sky-ECC e la individuazione del ricorrente tramite "nickname".

Si osserva, anzitutto, in linea generale, che l'ordinanza del Tribunale per il riesame si "appoggia" sul provvedimento del G.i.p., "difendendolo", ma che il provvedimento del G.i.p. sarebbe la mera traslazione della richiesta del P.M., che avrebbe copiato l'informativa della polizia giudiziaria, peraltro talora copiando male - si sottolinea - i dati dell'indagine.

A parte il testo, a proposito della specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] non vi sarebbe alcun elemento esterno (quali, ad esempio, fotografie, impronte digitali, rilevamenti, servizio di appostamento, dichiarazioni di collaboratori etc.).

La parte dell'ordinanza che individua il ricorrente tramite il nickname sarebbe nulla perché consistente nella mera copiatura degli atti di p.g., senza alcun minimo vaglio critico e, soprattutto, senza confrontarsi con le censure difensive (che erano state svolte alle pp. 16 e 22-32 della memoria difensiva prodotta al Tribunale per il riesame) e, dunque, sprovvista di apparato giustificativo o con motivazione meramente apparente e, comunque, non autonoma.

Si evidenziano, in particolare (alla p. 5 del ricorso), alcune pagine dell'ordinanza impugnata che sarebbero la mera trasposizione, con la tecnica del "copia-incolla", di pagine dell'ordinanza genetica (pp. 8-18 dell'ordinanza del Tribunale per il riesame rispetto alle pp. 1216-1224 dell'ordinanza G.i.p. e p. 35 dell'ordinanza impugnata, che ricalca acriticamente, ad avviso della Difesa, p. 1032 dell'ordinanza genetica).

In particolare, non si offre risposta al rilievo, già svolto nella memoria (p. 16), che la corretta individuazione del ricorrente sarebbe inficiata dal fatto che l'usuario dei due PIN usasse in contemporanea le due PIN, con frequenti cambi di nickname, senza riscontri in fatto.

L'affermazione, che si legge alla p. 2 dell'ordinanza impugnata, "dato opportuno conto" delle deduzioni difensiva sarebbe, in realtà, vuota, poiché le 70 pagine della memoria, e, in particolare, le pp. 17-37 della stessa, non sarebbero state tenute in alcuna considerazione.

In particolare, nella memoria difensiva si era richiamata giurisprudenza di legittimità, sviluppatasi in tema di "chat pin-to-pin" tramite telefoni marca Blackberry in riferimento alle cautele nella identificazione dell'usuario solo mediante impiego di un canale informatico di comunicazione, essendo necessario agganciarsi a fatti concreti e specifici, e si era sottolineata l'impossibilità di rifarsi alla parentela con il sig. [OSCURATO:PERSONA], avendo questi più nipoti.

A carico di [OSCURATO:PERSONA] non vi sono infatti, al di fuori della attribuibilità del PIN, altri elementi indizianti e, anzi, lo stesso sarebbe sconosciuto nelle indagini sul traffico di droga tramite il porto di [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, anche ove attribuibili al ricorrente, i messaggi sarebbero di una tale genericità da non poter ritenere sussistente in capo allo stesso il contestato ruolo apicale di organizzatore della fuoriuscita della droga dal porto.

Si erano ricostruite le informazioni tecniche essenziali per comprendere la messaggistica tramite chat SKY mediante criptofonini facendo riferimento ad alcuni punti fermi affermati con riguardo alla più nota messaggistica tramite PIN-TO-PIN (essendo li PIN sostanzialmente equivalente al numero seriale dell'apparecchio) con apparecchi marca Blackberry.

Si era affermato nella memoria che gli elementi di fatto stimati come identificativi dell'odierno ricorrente quale usuario di due PIN erano insufficienti (un numero di telefono con prefisso 331, due PIN e tre soprannomi, "Ciccio", "Pietro" e "Zassu"), ma i contenuti della chat riferiti nell'ordinanza sarebbero generici e non riconducibili né alla persona fisica del ricorrente, la cui identificazione con i richiamati soprannomi sarebbe mera congettura sfornita di prova, né a fatti di rilievo penale.

Peraltro, altri conversanti in chat in un dialogo che si riferisce si interrogano su chi sia "Ciccio".

Né sarebbe univoca l'identificazione tramite altri elementi emersi (l'attività lavorativa svolta, nell'ambito del commercio di materiale nautico, poiché tutta la vicenda si sviluppa in ambito portuale e poiché il ricorrente commercia in gommoni e non in barche di legno; l'avere tre figlie femmine, che all'epoca l'imputato non avrebbe avuto; l'essere stato agli arresti domiciliari, poiché molti, in realtà, nella zona di [OSCURATO:PERSONA] sono i "cautelati").

Ebbene, così richiamate le deduzioni svolte nella memoria difensiva, si afferma avere l'ordinanza impugnata trascurato del tutto tali censure, con la conseguenza che la stessa dovrebbe essere annullata.

Inoltre, mentre all'indagato si addebitano, alle pp. 1 e 20 dell'ordinanza, i capi nn. 1), 2), 8), 9), 10), 11), 15), 16) e 17), tutti in tema di droga, e n. 13), cioè corruzione, invece alla p. 35 della stessa si conclude per la sussistenza degli indizi per i capi nn. 1), 2), 3), 8), 10), 14) e 16), da un lato trascurandone alcuni (cioè i capi nn. 9, 11, 15, 17 ed il n, 13), e, dall'altro, attribuendo gravità indiziaria a due capi nemmeno contestati al ricorrente (cioè i capi nn. 3 e 14).

Ciò dimostrerebbe l'impiego scorretto della tecnica del "copia e incolla", probabilmente essendo - si assume - il provvedimento attributario della posizione cautelare di [OSCURATO:PERSONA], trattata alla medesima udienza del 25 novembre 2022 (cfr. p. 19 del ricorso).

Inoltre, con riferimento a tutte le contestazioni dei reati-satellite (capi nn. 2, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17), si eccepisce essersi il Tribunale per il riesame limitato a copiare, peraltro soltanto in parte, le motivazioni del G.i.p., con interruzioni e salti logici, senza prendere in alcuna considerazione le doglianze difensive svolte nell'ordinanza impugnata, così abdicando al proprio ruolo di controllo (cfr. pp. 19-24 del ricorso).

Si richiama giurisprudenza di legittimità stimata pertinente.3.2.

Con il secondo motivo (pp. 25-26 del ricorso) il ricorrente censura promiscuamente manifesta illogicità ed omissione di pronunzia (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) per avere il Tribunale per il riesame omesso di esaminare le deduzioni difensive oggetto della memoria depositata il 22 novembre 2022.

Nonostante il sintetico richiamo nell'incipit dell'ordinanza, il Tribunale per il riesame non si sarebbe in alcun modo confrontato con i contenuti della ampia memoria difensiva (di ben 70 pagine) depositata il 22 novembre 2022.

3.3. Con il terzo motivo (pp. 26-29) la Difesa si duole di manifesta illogicità ed omissione di pronunzia quanto alle doglianze svolte nella memoria difensiva in punto di identificazione dell'indagato e di attribuibilità allo stesso del ruolo di vertice a lui ascritto nella contestazione associativa di cui al n. 1) dell'editto.

Come già anticipato nel primo motivo di ricorso, il Tribunale per il riesame avrebbe omesso totalmente di prendere in considerazione le doglianze in tema di sicura attribuibilità al ricorrente del ruolo di usuario dei due PIN individuati che erano state svolte nella memoria (alle pp. 16, 21-24 e 27-30).

I punti critici sarebbero i seguenti: la parentela con il sig. [OSCURATO:PERSONA] ("Tore", "Turi") [OSCURATO:PERSONA], molti essendo i "nipoti" dello stesso; i non probanti soprannomi, "Ciccio", "Pietro" e "Zassu", che ingenerano confusione in altri soggetti conversanti; l'attività lavorativa svolta, nell'ambito del commercio di materiale nautico, poiché tutta la vicenda si sviluppa in ambito portuale e poiché il ricorrente commercia in gommoni e non in barche di legno; l'avere tre figlie femmine, che all'epoca l'imputato non avrebbe avuto; l'essere stato agli arresti domiciliari, poiché molti nella zona di [OSCURATO:PERSONA] sono i "cautelati".

3.4. Oggetto del quarto motivo di impugnazione (pp. 29-30) è la violazione degli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento alle imputazioni sub nn. 2), 9), 10) e 11).

Il Tribunale avrebbe totalmente omesso di valutare le doglianze svolte alle pp. 61-63 della memoria difensiva, doglianze che si riferiscono a proposito della mancanza di motivazione, della sicura attribuibilità al ricorrente di determinate condotte e addirittura della esistenza di condotte illecite da parte dello stesso.

3.5. Con il quinto motivo (pp. 31-35) lamenta violazione di legge, in particolare violazione del principio di adeguatezza della misura cautelare in rapporto alle esigenze cautelari ritenute sussistenti.

Il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione le doglianze svolte nella parte finale della memoria difensiva, ove si era posto in luce come [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'esecuzione della custodia in carcere, già fosse sottoposto da lungo tempo alla misura degli arresti domiciliari in un contesto abitativo che sarebbe in concreto idoneo a favorire i controlli e salvaguardare le affermate esigenze cautelari, senza che siano state poste in essere violazioni delle relative prescrizioni, tutte circostanze che sarebbero state trascurate dai decidenti.Né potrebbe ritenersi essere in presenza di una motivazione implicita, poiché non vi sarebbe stato confronto alcuno con i temi sviluppati dalla Difesa.

Si richiamano al riguardo plurimi precedenti di legittimità stimati pertinenti.

3.6. Tramite il sesto motivo (pp. 35-59) [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge penale (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) e processuale penale (art. 273 cod. proc. pen.) in relazione alla contestazione associativa.

Difetterebbero gravi indizi sia di intraneità all'associazione sia di un ruolo apicale nella stessa, essendo l'ordinanza, quanto al capo di accusa in. 1), basata su mere, sterili, generiche ad apodittiche formule di stile.

Dal confronto testuale tra le pp. 8-18 dell'ordinanza impugnata e le pp. 1216-1224 dell'ordinanza generica si ricava la piena, assoluta, sovrapponibilità delle stesse: donde la prova, per tabulas, della mancanza di ogni valutazione critica del compendio indiziario.

I soprannomi "Ciccio", "Pietro" e "Zassu" non sarebbero tali da poter identificare con sicurezza l'odierno ricorrente, peraltro manifestando incertezze circa l'identità di Ciccio gli stessi loquenti, che debbono aggiungere "il nipote di Turi" ossia [OSCURATO:PERSONA], il quale, però, ha molti nipoti.

Altri elementi non sarebbero sufficienti (l'utilizzo del numero con prefisso 331, intestato alla madre di [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso dichiarato nel proprio uso in occasione di una denunzia di smarrimento ai Carabinieri; il lavorare nell'ambito della manutenzione delle imbarcazioni, l'intera azione svolgendosi in ambito portuale; il riferimento alle tre figlie femmine, che - si afferma - all'epoca dei fatti il ricorrente non aveva).

Nessuna delle conversazioni captate sarebbe idonea ad affermare la penale responsabilità, anche in termini di gravità indiziaria in fase cautelare, di [OSCURATO:PERSONA], il cui coinvolgimento quale concorrente, anche nell'ipotesi di "messa a disposizione" del gruppo criminale, sarebbe basato su mere congetture sfornite di qualsiasi fondamento testuale.

Il ruolo di vertice dello stesso sarebbe puramente asserito, senza alcuna prova.

Non sarebbe stato nemmeno provato che il ricorrente avesse nella sua disponibilità criptofonini.

Si richiamano più precedenti di legittimità.

3.7. Con il settimo motivo (pp. 59-61) censura promiscuamente vizio di motivazione, che sarebbe carente, ed omissione di pronunzia circa le deduzioni difensive sviluppate nella memoria depositata con riferimento all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 273 cod. proc. pen.

Si richiamano inoltre le argomentazioni già svolte con i primi due motivi di ricorso.

3.8. Con l'ottavo motivo (pp. 61-67) critica ulteriori violazioni della legge penale (art. 416- b/s.1 cod. pen.) e processuale penale (art. 273 cod. proc. pen.), sempre quanto al capo n. 1).

Si censura l'affermata (alla p. 35) carenza di interesse alla verifica circa la sussistenza dell'aggravante della mafiosità, ricondotta dal Tribunale per il riesame alla identità dei termini di carcerazione massimi di fase: donde la mancanza nel caso di specie di immediati riflessi sulla posizione dell'indagato.

Tale affermazione - opina il ricorrente - sarebbe in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità (si richiamano alla p. 62 del ricorso plurime decisioni del 2013 e del 2019, tra cui Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507, Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502, e Sez. 6, n. 5213 del 11/1272018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028) che ritiene sussistente l'interesse al ricorso ove dalla sussistenza o meno di un'aggravante derivino riflessi sull'an o sul quomodo della legittimità della misura cautelare.

Nel caso di specie, infatti, la finalità mafiosa costituisce (si legge alla p. 64 del ricorso) "collante indiziano" e l'eventuale venire meno della stessa potrebbe corroborare l'indebolimento del quadro indiziario nei confronti del ricorrente.

Stante la mancata presa di posizione del Tribunale per il riesame sulla sussistenza o meno dell'aggravante speciale in questione, si richiamano le doglianze sul punto della insussistenza della stessa già svolte nei confronti dell'ordinanza genetica alle pp. 64-71 dell'ordinanza impugnata; con richiamo di precedenti di legittimità, anche delle Sezioni Unite.

3.9. Con il nono motivo (pp. 67-68) [OSCURATO:PERSONA] deduce violazioni della legge penale (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) e processuale penale (art. 273 cod. proc. pen.), con riferimento ai capi nn. 2), 8), 9), 10), 11), 13), 15), 16) e 17) dell'editto.

Si ritiene, infatti, insussistente o gravemente carente il profilo della gravità indiziaria in relazione a tutti i reati ulteriori rispetto al capo n. 1).

3.10. Con il decimo motivo (pp. 68-70) lamenta vizio di motivazione, che sarebbe carente, e, nel contempo, omesso ingiustificato esame delle deduzioni prospettate con memoria difensiva in relazione all'art. 73 del d.P.R. n. 309 dell 1990 ed all'art. 273 cod. proc. pen., quanto ai capi nn. 2), 8), 9), 10), 11), 13), 15), 16) e 17) dell'editto.

Si ribadisce che si ritiene carente di motivazione l'ordinanza in punto di gravità indiziaria in riferimento a tutti i reati ulteriori rispetto a quelli di cui al capo n. 1), limitandosi la pseudo- motivazione a richiamare, testualmente o quasi, le considerazioni che si rinvengono nell'ordinanza genetica, sottraendosi al confronto con le censure svolte dalla Difesa.

3.11. Con l'undicesimo motivo (pp. 70-71) il ricorrente denuncia violazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata con riferimento a tutti i reati ed omesso esame del motivo di riesame sul punto che era stato devoluto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Si ribadisce il profilo, già sviluppato con l'ottavo motivo, di illegittimità dell'ordinanza in relazione alla affermata (alla p. 35) carenza di interesse dell'impugnazione alla verifica sulla sussistenza dell'aggravante della mafiosità, argomentando il Tribunale per il riesame in base alla identità dei termini di carcerazione massimi di fase.

Tale affermazione sarebbe in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità, avendo i Giudici di merito trascurato la concreta incidenza del titolo in tema di trattamento penitenziario, ai sensi dell'art. 4 della legge di ordinamento penitenziario, la collocazione in sezione ordinaria e non di alta sicurezza e la fruizione di un numero più elevato di colloqui.

Tale aspetto, già devoluto con la memoria (alle pp.. 54-61), non sarebbe stato in nessun modo preso in considerazione nell'ordinanza impugnata.

Si rammenta che la Corte di cassazione ha ammesso l'impugnabilità della sola circostanza aggravante (Sez. 6, n. 50980 del 2013; Sez. 3, n. 367:31 del 2014).

3.12. Tramite il dodicesimo motivo (pp. 72-76) il ricorrente si duole della violazione degli artt. 191 e 271 cod. proc. pen. in tema di "[OSCURATO:PERSONA] ECC". lo Si premette, ad ulteriore conferma che l'ordinanza gravata deriverebbe dal "copia e incolla" di un altro provvedimento, che [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato il 28 ottobre 2022, e non già il 26 ottobre 2022 (come si legge alla p. 1 del provvedimento, data che - si ritiene - potrebbe far pensare all'ordinanza su ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Ficarra), istanza volta ad ottenere copia di tutti gli atti.

Ciò posto, si indicano le quattro questioni procedurali già poste dalla Difesa (riassunte alla p. 1 del provvedimento impugnato) e, richiamate le risposte fornite dal Tribunale per il riesame (pp. 1-8 dell'ordinanza), si sottopone le stesse a censura.

3.12.1. Questione dellà mancata ostensione della documentazione afferente l'acquisizione e la decriptazione delle chat a seguito dell'istanza difensiva del 26 ottobre 2022.

Alla p. 5 del provvedimento impugnato si legge che la Procura ha depositato il 4 novembre 2022 i provvedimenti genetici con cui l'A.G. francese ha disposto l'acquisizione dei messaggi tramite chat [OSCURATO:PERSONA] richiamati nella nota del 29 ottobre 2022: donde - si legge (alla p. 5 del provvedimento impugnato) - la piena utilizzabilità del materiale informatico così acquisito.

Sennonché - sottolinea il ricorrente - la nota del 29 ottobre 2022, espressamente richiamata dal Tribunale, precisa che vi sono ulteriori documenti trasmessi dalla Francia che saranno depositati non appena tradotti in italiano, il che comporta la sostanziale ammissione circa l'assenza di tutti i provvedimenti autorizzativi francesi relativi all'acquisizione delle chat: ciò, ad avviso del ricorrente, «[...] supera - negandola - la presunzione di autenticità e conformità delle copie agli originali e, più in generale, la presunzione cl! legittimità dell'attività svolta.

A maggior ragione ove si consideri che alla Procura reggina sono stati trasmessi dati privi di algoritmo e per i quali non è (e non sarà mai) possibile verificare la c.d. catena di conservazione [...] Il GIP che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare non era in possesso (e dunque non poteva esercitare alcun controllo sui) dei provvedimenti genetici» (così alla p. 73 del ricorso).

3.12.2. Questione della applicabilità o meno nel caso di specie degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. in tema di flusso di comunicazioni.

Il Tribunale per il riesame alla p. 3 dell'ordinanza riconduce l'acquisizione dei flussi di conversazioni già svolte, a posteriori, non già in corso, alle acquisizioni documentali di cui all'art. 234 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] assume essere al riguardo preferibile l'orientamento espresso, in tema di messaggistica Blackberry, nella parte motiva (p. 8, sub n. 5 del "considerato in diritto") della pronunzia di Sez. 1, n. 5818 del 10/7/2015, dep. 2016, Agresta e altro, non mass. sul punto, secondo cui «Deve essere confermato [...] il principio già espresso nella decisione Sez.3, n. 50452/2015, Guarnera (dep. 23/12/2015, non mass.) che le chat, anche se non contestuali, come nella messa ggistica Blackberry, costituiscono un flusso di comunicazioni e per acquisirne il contenuto si deve far ricorso alla disciplina delle intercettazioni ex artt. 266 c.p.p. e seguenti.

Del resto anche la dottrina più attenta ai delicati rapporti tra sistema delle intercettazioni telematiche e nuove tecnologie ha osservato che per la chat di Blackberry, l'intercettazione avviene proprio con il tradizionale sistema, ossia monitorando il codice PIN del telefono (ovvero il codice IMEI), che risulta associato in maniera univoca ad un nickname, e svolgendo a livello tecnico le operazioni di intercettazione, ossia la captazione, come nel caso di specie è avvenuto».

3.12.3. Questione della mancata traduzione in lingua italiana del provvedimento di riscontro da parte dell'Autorità giudiziaria francese degli ordini europei di indagine (0.E.I.).

L'ordinanza impugnata (alle pp. 7-8) disattende l'eccezione sul presupposto che è indinnostrato che la documentazione in lingua francese possa contenere elementi di conoscenza sulle modalità di acquisizione del materiale informatico trasmesso; più avanti afferma che la documentazione riguarda esclusivamente gli adempimenti esecutivi collegati alla trasmissione del materiale richiesto.

Il ricorrente (alla p. 74 dell'impugnazione) lamenta la intrinseca contraddittorietà dell'assunto, la cui seconda parte (cioè che i documenti in lingua francese riguardino solo adempimenti meramente esecutivi) è in netto contrasto con la prima (che il contenuto sia sconosciuto), poiché sarebbe stato previamente necessario tradurre gli scritti in italiano.

D'altronde, la stessa ammissione del P.M. che altri atti erano in fase di traduzione dimostrerebbe, a contrario, la nullità di quelli presenti nel fascicolo di indagine per conclamata violazione dell'art. 109 cod. proc. pen., secondo cui gli atti del procedimento sono in lingua italiana.

3.12.4. Questione dell'assenza in atti dell'O.E.I. conseguente all'ordine di emissione O.E.I. inoltrata con annotazione di polizia giudiziaria num. 26.0947 del 2021.

Richiamando la doglianza già svolta alle pp. 4-5 della memoria, si censura la mancanza in atti - mancanza espressamente riconosciuta dal Tribunale per il riesame alla p. 8 (mentre - si sottolinea - il P.M. ne ha erroneamente attestato la presenza) - di tutti gli atti e, in particolare, dell'esito dell'O.E.I. inoltrato con annotazione di polizia giudiziaria num. 260947 del 2021, poiché ciò limita l'esercizio del diritto di difesa anche nell'ottica delle indagini a favore dell'indagato da svolgersi doverosamente dal P.M. ai sensi dell'art. 358 cod. proc. pen. 3.13.

Con il tredicesimo motivo (pp. 76-83) il ricorrente censura violazione della legge processuale penale (artt. 274, comma 1, lett. c, e 275, comma 3, cod. proc. pen.) in relazione al tema delle esigenze cautelari.

La motivazione dedicata alle esigenze cautelari, che si rinviene alle pp. 36-37 del provvedimento impugnato, non conterrebbe elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari in capo all'indagato, e ciò con particolare riferimento al tema del rischio di recidiva, che sarebbe stato desunto automaticamente dallo stesso carattere dei reati contestati e che sarebbe motivato tramite ricorso ad indebite generalizzazioni valevoli per tutti gli indagati ma senza il riferimento a specifiche situazioni riconducibili all'indagato e, dunque, con giustificazione, in ultima analisi, meramente apparente.

Si sottolinea come [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'esecuzione della custodia in carcere, già fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in un contesto abitativo che sarebbe in concreto idoneo a favorire i controlli e salvaguardare le affermate esigenze cautelari e senza che siano state poste in essere violazioni delle relative prescrizioni, tutte circostanze che erano state segnalate in apposita memoria al Tribunale per il riesame (pp. 63-70) e che sarebbero state trascurate dai decidenti.

Peraltro, si richiama giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 9530 del 2006; Sez. 4, n. 45408 del 2010, Sez. 4, n. 5633 del 2011) secondo cui il pre-esistente stato di detenzione per altro titolo può essere considerato elemento idoneo ad escludere la configurabilità delle esigenze cautelari.

Nel caso di specie sarebbe superata la presunzione - relativa - di cui all'art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.; si rammenta anche l'evidente favore legislativo per la misura degli arresti domiciliari, anche con applicazione del braccialetto elettronico, in modo tale da dare attuazione al canone di residualità estrema della custodia in carcere.

Un'attenta analisi sulla personalità dell'indagato - si afferma - avrebbe sicuramente condotto ad un giudizio negativo circa la capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce della sua condotta di vita antecedente, contemporanea e successiva al reato.

3.14. Infine, l'ultimo motivo di ricorso (pp. 83-87) ha ancora ad oggetto le esigenze cautelari, rappresentando carenza di motivazione ed omesso esame ingiustificato delle deduzioni difensive oggetto della memoria depositata con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen., oltre che violazione del divieto di valutazione cautelare cumulativa.

Sviluppando ulteriormente il ragionamento di cui al punto precedente, si afferma essersi il Tribunale per il riesame limitato a richiamare la motivazione del G.i.p. ed avere nella sostanza effettuato una - illegittima - valutazione cumulativa in tema di esigenze cautelari, trascurando le doglianze svolte in apposita memoria (alle pp. 63-70), con specifico riferimento alla pre-esistente misura cautelare per reato a pericolosità relativamente presunta presso idoneo domicilio e senza violazioni la cui protrazione sarebbe stata concretamente idonea a salvaguardare i ravvisati pericula in libertate.

Né potrebbe ritenersi essere state le doglianze disattese con motivazione implicita, poiché i temi posti dalla Difesa sarebbero stati del tutto trascurati e ciò con riferimento sia all'esistenza delle esigenze sia alla salvaguardia delle stesse mediante misura meno afflittiva.

4. E' pervenuta tempestiva richiesta di discussione orale.

5. Con "motivi nuovi" pervenuti il 17 aprile 2023 il Difensore del ricorrente ha ribadito le ragioni del ricorso, approfondendo in maniera particolare gli argomenti a sostegno del primo, decimo e quattordicesimo motivo di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le seguenti ragioni.

Essendo il ricorso in larga parte ripetitivo, appare opportuno, per una migliore intelligenza degli argomenti e delle risposte, procedere accorpando tra loro le questioni che possono essere affrontate congiuntamente.2.Sulle questioni procedurali specificamente relative alle - indubbie - peculiarità delle chat SKY (questioni che il ricorrente svolge sub n. 12, pp. 72-76 del ricorso, secondo uno schema quadripartito, di cui si è dato atto sub nn. 3.12 del "ritenuto in fatto"), esse sono tutte da disattendere per le ragioni già efficacemente illustrate, da ultimo, da Sez. 4, n. 16345 del 05/04/2023, Liguori ed altri, non mass. (in motivazione) e anche da Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, Rv. 284563 (secondo cui «In tema di mezzi di prova, la messaggistica su "chat" di gruppo su sistema "Sky ECC", acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità giudiziaria straniera che ne ha eseguito la decriptazione, costituisce dato informativo documentale conservato all'estero, utilizzabile ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen., e non flusso comunicativo, non trovando applicazione la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che non rileva se i messaggi siano stati acquisiti dall'autorità giudiziaria straniera "ex post" o in tempo reale, poiché al momento della richiesta i flussi di comunicazione non erano in atto).)».

Del resto, si è già - condivisibilmente - posto in luce quanto segue: «In tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "Encrochat", la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tale che il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle "stringhe" in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell'art. 23'4-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima, a fini cautelari, l'utilizzazione di "chat" su sistema "[OSCURATO:PERSONA]", acquisite mediante ordine europeo di indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale). (Conf.: Sez. 1, n. 6363 del 2023)» (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998); «L'ordine europeo di indagine c.d. attivo deve avere ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione, mentre è rimessa allo Stato di esecuzione la concreta acquisizione della prova medesima, con le modalità e le garanzie previste in quell'ordinamento, potendosi presumere il rispetto da parte dell'Autorità delegata, nel sistema unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonché del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario. (Fattispecie relativa alla acquisizione dei codici di decriptazione delle "chat" di rete Sky ECC, presenti nel "database" di Eurojust, da parte dell'autorità giudiziaria francese, che li aveva trasmessi a quella italiana in forma di documento informatico, in relazione alla quale la Corte ha respinto le censure di inutilizzabilità, non essendo stati prospettati profili di concreto pregiudizio nelle modalità di estrapolazione dei dati)» (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027); e «In tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevo!ezza possono essere desunti da atti di indagine compiuti all'estero, in un diverso procedimento, da Autorità straniere, la cui utilizzabilità è subordinata all'accertamento, da parte del giudice italiano, non della loro regolarità ma del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell'ordinamento, ferme restando la presunzione di legittimità dell'attività svolta e la competenza del giudice straniero in ordine alla verifica della correttezza della procedura e all'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione di "chat" intercorse sulla piattaforma di comunicazione criptata "[OSCURATO:PERSONA]", acquisite mediante ordine europeo di indagine dall'autorità francese, che ne aveva eseguito la decriptazione)» (Sez. 1, n. 19082 del 13/01/2023, Costacurta, Rv. 284440). 2.1.Con particolare riguardo alla questione della mancata trasmissione di tutti gli atti (di cui si è detto sub n. 3.12.1. del "ritenuto in fatto")„ difetta un effettivo confronto con il provvedimento impugnato (come già affermato da Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, cit., sub n. 2 del "considerato in diritto", pp. 8-9) e, comunque, si tratta di una prospettazione meramente esplorativa.

2.2. Quanto alla applicabilità nel caso di specie della disciplina sulle intercettazioni ovvero quella sull'acquisizione dei documenti (sub n. 3.12.2. del "ritenuto in Fatto"), deve valere il rilievo secondo cui non si è trattato di acquisizione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse ma di dati informatici ormai stabili (o "freddi") ex post, cioè di documenti (come già osservato da Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, cit., sub nn. 3.2, 3.3 e 4 del "considerato in diritto", pp. 9-14, e da Sez. 4, n. 1E345 del 05/04/2023, Liguori ed altri, cit., sub nn. 5, 5.1, 6 e 7 del "considerato in diritto", pp. 10-14).

2.3. Quanto, poi, all'aspetto della mancata traduzione dal francese dell'intera documentazione (sub n. 3.12.3. del "ritenuto in fatto"), deve invece rilevarsi la mancanza di interesse del ricorrente, nei termini concreti in cui è posta la questione, essendo il contenuto sconosciuto; inoltre, ben può presumersi il rispetto delle regole da parte dell'Autorità straniera (come precisato da Sez. 6, n. 48330 del 25/1072022, Borrelli, cit.).

2.4. Infine, anche in relazione al tema dell'assenza in atti dell'O.E.I. conseguente all'ordine di emissione O.E.I. inoltrata con annotazione di polizia giudiziaria num. 260947 del 2021 (di cui si è detto sub n. 3.12.4. del "ritenuto in fatto"), deve rilevarsi la concreta mancanza di interesse in capo al ricorrente, nei termini in cui la doolianza è prospettata, non potendosi valutare la rilevanza di un documento di cui si ignora la esistenza e l'eventuale contenuto.

Consegue il non accoglimento del ricorso, sotto tali angoli prospettici. 3.Alla stessa conclusione deve giungersi con riferimento al - delicato - aspetto della decriptazione dei messaggi tramite algoritmo, aspetto, a ben vedere, solo accennato nel ricorso (alla p. 73 dell'impugnazione): al riguardo deve valere il rilievo per il quale non sono stati indicati passaggi critici o salti logici o vuoti tali da far dubitare della fedeltà della traduzione.

In ogni caso, si è già visto (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, cit.) che «In tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "Encrochat", la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tale che il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle "stringhe" in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima, a fini caute/ari, l'utilizzazione di "chat" su sistema "[OSCURATO:PERSONA]", acquisite mediante ordine europeo di indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale)» (nello stesso senso, Sez. 1, n. 6363 del 13/19/20223, dep. 2023, Minichino, non mass., in motivazione).

4. Inoltre, la identificazione dell'usuario i due PIN proprio con [OSCURATO:PERSONA], e non con altri, è ragionevolmente effettuata dal Tribunale per il riesame (alle pp. 8-18, testo e note nn. 5 e 6 dell'ordinanza), tenendo conto dell'impiego del cellulare con numero di prefisso 331, intestato alla mamma di [OSCURATO:PERSONA], e da questi indicato come proprio in una denuncia di smarrimento ai Carabinieri, nel diminutivo "Ciccio", per indicare Francesco, nell'attività commerciale nautica svolta sia dal ricorrente che dalla moglie, nella comunicazione in data 29 novembre 2020 di un nuovo profilo (il secondo PIN), nell'affermazione di avere tre figlie femmine effettuata il 24 gennaio 2021, in riferimento anche alla nascita della terza, che sarebbe avvenuta il 5 febbraio 2321 ma di cui dodici giorni prima i genitori - con ogni logica probabilità - conoscevano già il sesso.

Le critiche mosse dal ricorrente sono, a ben vedere, costruite in fatto e reiterative. 5.Passando ai reati-scopo, osserva il Collegio quanto segue.

5.1. Quanto al capo di accusa n. 2), alle pp. 22-25 dell'ordinanza si rinviene motivazione logica e congrua, non adeguatamente aggredita dalla Difesa, circa I fattivo concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel far uscire due container con la droga dal porto di [OSCURATO:PERSONA], il 23 novembre 2020.

Quanto al capo di accusa n. 8), alle pp. 25-28 del provvedimento impugnato vi è motivazione non illogica e non incongrua circa l'attività di [OSCURATO:PERSONA] di collaborazione fattiva nel fare uscire dal porto il 4 dicembre 2020 un container con 280 kg di cocaina, da consegnare a suo zio [OSCURATO:PERSONA] ("Tore", "Tori") [OSCURATO:PERSONA].

In relazione al capo di accusa n. 9), alle pp. 28-29 si legge stringata ma sufficiente ed idonea motivazione circa il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel trasporto fuori dal porto il 15 dicembre 2020 1.1.50 kg di cocaina.

Quanto al capo n. 10), alle pp. 29-20 si rinviene non illogica e non incongrua motivazione circa la collaborazione prestata da [OSCURATO:PERSONA] nell'individuare la posizione di tre container in uscita dai porto e nel fotografare i relativi sigilli, operazione funzionale alla successiva clonazione, in riferimento a tre ingentissimi sbarchi di coc:aina proveniente dal centro-america: l'uno di 994 kg, l'altro di 504 kg e l'ultimo di 102 kg.

Venendo al capo n. 11), alle pp. 30-31 dell'ordinanza vi è adeguata motivazione circa il contributo prestato da [OSCURATO:PERSONA] nel recupero di un carico di 300 kg di cocaina giunta il 18 dicembre 2020 sulla nave "Adelaide" proveniente dal Brasile, anche offrendo denaro ai portuali. 16 '[OSCURATO:PERSONA] al capo n. 13) (con oggetto corruzione del doganiere [OSCURATO:PERSONA] affinchè "chiudesse un occhio" sulla natura dei beni giunti il 18 dicembre a bordo della nave proveniente dal Brasile ed oggetto di scansiona radiogena, fatto commesso il 21 dicembre 2020), si rinviene alla p. 31 dell'ordinanza sufficiente motivazione circa il coinvolgimento attivo del ricorrente nella corruzione del pubblico ufficiale, cui sarebbe stato consegnato un corrispettivo pari al 3% del valore della droga passata indenne al controllo.

In riferimento al capo n. 15), con oggetto tentativo di importazione, fallito per avvenuto sequestro del carico, di tre involucri contenenti il primo 127 kg di cocaina e gli altri due circa 25 kg di cocaina l'uno, sbarcati da una nave il 7 gennaio 2022 a [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza alle pp. 31-32 dà conto dell'attiva partecipazione del ricorrente nel tentativo - nel caso di specie - non riuscito di recuperare la droga.

Passando al capo n. 16), con oggetto importazione di 300 kg di cocaina il 12 gennaio 2021, alle pp. 32-33 dell'ordinanza si apprezza adeguata e non illogica motivazione circa il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reperimento dei container e nella individuazione dei sigilli da clonare.

Infine, sufficiente, non illogica e non incongrua motivazione quanto al capo n. 17 (concorso del ricorrente nell'importazione nel porto di [OSCURATO:PERSONA] di quantità imprecisata di cocaina, 1'11 gennaio 2021) si rinviene alla p. 33 dell'ordinanza impugnata.

5.2. In conseguenza, la discrasia effettivamente esistente, alla p. 35 dell'ordinanza, quanto al riepilogo dei numeri dei capi di accusa (cfr. sub n. 3.1. del "ritenuto in fatto") è frutto di una mera svista, non causativa di alcuna nullità, in quanto, a ben vedere, tutte le contestazioni sono state sufficientemente esaminate dal Tribunale per il riesame (alle pp. 22-35). 6.In relazione, poi, al capo n. 1) - con oggetto associazione, in posizione di organizzatore - alle pp. 33-35 dell'ordinanza impugnata si rinviene motivazione logica e congrua, incentrata sui seguenti elementi: reiterazione dei fatti; organizzazione; divisione dei compiti; arco di tempo sufficiente; significativo ruolo concretamente svolto dal ricorrente, il quale gode della fiducia degli altri.

7. Non possono accogliersi nemmeno le doglianze in tema di aggravante della mafiosità e di esigenze cautelari (svolte, rispettivamente, con l'ottavo ed undicesimo motivo e con il quinto, tredicesimo e quattordicesimo motivo, riassunti nel "ritenuto in fatto" sub nn. 3.8, 3.11, 3.5, 3.13 e 3.14).

Infatti, il denunciato non liquet sull'aggravante della mafiosità (p. 35), in base alla identica durata (rispetto alla contestazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) della carcerazione preventiva, in realtà, non è tale.

L'art. 4-bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975 prevede, infatti, un più severo il trattamento penitenziario per chi è condannato per reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni, applicandosi alla espiazione della pena e non alla fase cautelare.In conseguenza, non pertinente appare il richiamo nel ricorso operato (alla p. 71) ai precedenti di legittimità di Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 («In tema di impugnazioni avverso misure caute/ari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso avverso la ritenuta configurabilità delle aggravanti di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990). (Conf.

N. 50981 del 2013, non mass.)») e di Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256 («È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze caute/ari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno d/ tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sulran" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura. (Fattispecie in cui la Corte ha evidenzato che l'eventuale insussistenza delle aggravanti contestate non avrebbe comunque determinato una riduzione dei termini di durata massima delle misure caute/ari)»).

Di recente la S.C. (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508) ha puntualizzato che «È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze caute/ari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sulran" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura»).

8. Quanto al tema della motivazione circa l'esistenza e l'intensità delle esigenze cautelari (v. specialmente i motivi di ricorso nn. 13 e 14), è pur vero che la motivazione può apparire "standardizzata", come se valesse per tutti, tuttavia opera nel caso di specie, attesa la contestazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, la presunzione (sia pure relativa) di pericolosità e di correlativa adeguatezza della misura in carcere.

Infine, con riferimento alla censura di avere trascurato le implicazioni della precedente misura agli arresti domiciliari (in effetti, segnalate alle pp. 63 e ss. della memoria difensiva), in realtà vi è un accenno alla p. 37 dell'ordinanza impugnata, ove si legge "Nel caso di specie non emergono dagli atti e non sono specificamente indkate dall'interessato circostanze decisamente impeditive dell'operatività di tale presunzione". 9.0gni altra questione posta con la memoria difensiva risulta - quantomeno implicitamente - disattesa.

Né può ritenersi illegittimo, in sé, il ricorso, per espressa asserzione del ricorrente, solo parziale, alla tecnica del "copia e incolla", purché, come nel caso di specie, si siano effettivamente prese in considerazione le richieste e le doglianze difensive: infatti, «In tema di ordinanze cautelari personali, è ravvisabile il vizio di motivazione nel caso in cui dal provvedimento del tribunale del riesame non risultino le ragioni del convincimento su punti rilevanti per il giudizio e siano solamente riproposti brani di intercettazioni telefoniche e/o ambientali o di altri atti processuali con la tecnica del cd.

" copia- incolla", pur se inframmezzati da commenti del giudice» (Sez.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERIA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari e per l'inammissibilità nel resto. udito il difensore Per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente il difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma il quale soffermandosi nell'esposizione sui punti salienti del ricorso e riportandosi nel resto, insiste nell'accoglimento. Sono presenti per la pratica forense la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] tessera [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. P77604 rilasciata il 15/09/2022 e il Dott. [OSCURATO:PERSONA] tessera [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. P78030 rilasciata il 06/02/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309 cod. proc. pen., il 25 novembre 2022 - 5 gennaio 2023 ha confermato l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un complesso procedimento plurisoggettivo, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere - anche - a [OSCURATO:PERSONA], il quale è indagato per partecipazione, in posizione apicale, ad associazione protesa al narcotraffico pluriaggravata dalla transnazionalità e dalla mafiosità (capo n. 1 dell'editto), per concorso in plurime importazioni di droga del tipo cocaina (capi nr. 2, 8, 9, 10, 11, 15, 16 e 17) e per corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (capo n. 13). 2. Secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata (alla p. 2), il compendio probatorio è in ampia parte rappresentato dal contenuto di comunicazioni svolte tra gli indagati impiegando un sistema criptato (denominato chat Sky ECC) ed inoltre dall'esito di intercettazioni, dall'esame del contenuto di tabulati telefonici, dalle geolocalizzazioni degli apparecchi telefonici, da videoriprese video e da attività di riscontro svolta dalla polizia giudiziaria. 2.1.11 Tribunale per il riesame (pp. 2-8 dell'ordinanza) ha disatteso la censura con cui era stata contestata la utilizzabilità delle comunicazioni effettuate tramite messaggi scambiati su una piattaforma chiamata SKY-ECC, cioè un'applicazione crittografata end-to-end che non impiega la rete GSM ma modalità VOIP, applicazione prodotta e fornita dalla società canadese [OSCURATO:PERSONA], messaggi trasmessi su supporti digitali dall'Autorità giudiziaria francese (versati in copia agli atti), autorità che aveva emesso in Francia specifici provvedimenti di acquisizione di quei dati già conservati in un server. Il sistema, in sintesi estrema, consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto- telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità, consentendo di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione. Il Tribunale ha descritto tale sistema precisando che il materiale probatorio rappresentato da queste chat era stato acquisito in forza di specifici ordini europei di indagine penale (acronimo: 0.E.I.) emessi dal Pubblico Ministero procedente. Ha, dunque, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito la violazione della piattaforma criptata da parte di law enforcement agencies (squadre miste composte da appartenenti alla polizia francese, belga e olandese) ed il constatato blocco dell'utilizzo nel mese di marzo 2021, allorquando cioè si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione. Gli esiti dell'indagine presupposta (quella cioè condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano consentito di acquisire e di analizzare milioni di messaggi scambiati tra membri di organizzazioni criminali operanti in vari Paesi UE ed è in questo contesto che si inserisce l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. La polizia giudiziaria operante, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati ed incrociando i dati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla citata piattaforma criptata, avendo gli inquirenti appurato che, proprio in concomitanza della divulgazione della notizia che quella applicazione non era più sicura, l'attività dei dispositivi associati a quella piattaforma era stata sospesa. Di qui l'iniziativa investigativa del Pubblico Ministero procedente di inviare appositi O.E.I. all'A.G. francese, a partire dal 13 aprile 2021, aventi ad oggetto la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa autorità richiesta (Tribunal judicíal de Paris) aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, ossia a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico (v. nota n. 2, p. 6, dell'ordinanza impugnata). Pertanto, secondo il Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA], i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni disposte su ordine dell'A.G. francese specificamente richiesta (cioè il Tribunale di Parigi), bensì l'esito di indagini già svolte ossia l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un server e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenuti e non, dunque, di un flusso di comunicazioni in atto, in fase dinamica, al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi. [OSCURATO:PERSONA] ha, poi, ripercorso le fasi dell'acquisizione del materiale informatico, rinviando al contenuto dell'O.E.I., richiamando, ai fini della utilizzabilità interna, la previsione dell'art. 234-bis cod. proc. pen. e, stante la natura di dati non pubblici, ha ritenuto integrato il necessario consenso del legittimo titolare di essi, identificandolo nel soggetto che ne poteva disporre in maniera autonoma, vale a dire l'Autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittimamente. Ribadito, poi, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea che compie l'atto e non quelle del Paese richiedente, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto quale limite invalicabile quello della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisce una incompatibilità l'onere di dimostrarla, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, ove non sia indicata una specifica modalità nella richiesta, e ciò a maggior ragione allorquando l'atto d'indagine sia stato già compiuto nel corso di autonome iniziative dell'autorità straniera. Inoltre, sempre secondo il Tribunale per il riesame, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla decriptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché l'algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che, nella specie, era stata peraltro prospettata in termini astratti e, quindi, ipotetici, cioè senza indicare, ad esempio, frasi monche o messaggi incompleti o dissonanti che possano far presumere il cattivo funzionamento dell'algoritmo. Inconferente, poi, è stato ritenuto il rinvio della Difesa a un precedente di Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, ric. [OSCURATO:PERSONA], non mass. (pp. 1 e 5 dell'ordinanza): secondo il ragionamento rinvenibile nell'ordinanza impugnata, infatti, in quel diverso caso, pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA], era stato censurato il provvedimento del P.M. di sostanziale rigetto dell'ostensione alla Difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europei e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. Il Tribunale ha, poi, rilevato che in atti erano versati tutti i documenti inviati dall'Autorità giudiziaria francese in risposta ai singoli O.E.I. e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'A.G. francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica, emergendo da essi il richiamo delle norme procedurali relative alla acquisizione di dati informatici — già presenti — riferibili alla piattaforma SKY-ECC, esaminate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e riportate nella nota sopra richiamata. L'ordinanza ha anche ribadito che, nel contesto della cooperazione penale tra Paesi membri dell'Unione europea, vige una presunzione di legittimità della prova trasmessa tramite l'ordine di indagine europeo ed acquisita secondo le regole proprie del Paese richiesto, precisandosi al contempo che gli atti così acquisiti sono poi sottoposti in ogni caso alle regole processuali e sostanziali proprie del Paese richiedente. Quanto alle modalità di trasmissione degli elementi raccolti, si è evAenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è sufficiente l'atto formale di trasmissione per conferire agli allegati garanzia di autenticità e conformità all'originale. Ha respinto l'eccezione di nullità derivante dalla mancata traduzione in lingua italiana dei provvedimenti della magistratura francese emessi in risposta agli 0.E.I., in quanto la mancata traduzione di un atto può comportare nullità solo ove il contenuto dello stesso abbia rilevo ai fini probatori e la Difesa indichi l'utilità della traduzione ed il pregiudizio causato, appunto, dalla mancata traduzione, mentre nel caso di specie la Difesa si è limitata ad una doglianza assai generica. Ha disatteso anche l'eccezione incentrata sulla mancata trasmissione della risposta, ove vi sia stata, ad una richiesta della polizia giudiziaria contenuta nell'annotazione del 24 agosto 2021, non apprezzandosi la possibile utilità e rilevanza di un documento di cui si ignora l'esistenza ed il contenuto. 2.2. Si è poi ricostruita (pp. 8-18 dell'ordinanza) l'identificazione degli indagati, tra i quali l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], identificazione avvenuta in base alla utilizzazione dei PIN oggetto d'indagine, incrociando i plurimi dati disponibili (soprannome, riferimenti fatti dai conversanti, particolari di vita o accadimenti storici, attività lavorativa svolta, nel caso di specie manutenzione di imbarcazioni). 2.3. Il Tribunale ha, quindi (pp. 18-35 dell'ordinanza), ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine sia alla intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio ex art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capo n. 1) della rubrica sia in ordine al suo concorso nei reati-fine di cui ai capi nn. 2), 3), 8), 10), 14) e 16) (così alla p. 35 dell'ordinanza), tutti con oggetto concorso in importazione di ingenti quantità di droga pesante tipo cocaina, proveniente dal [OSCURATO:PERSONA], tramite il porto di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, è stato ricostruito (pp. 20 e ss. e 34 e ss.) il modus operandi del gruppo: muovendo proprio dai reati fine, il Tribunale ha effettuato una ricostruzione di ciascun episodio, sulla scorta degli elementi acquisiti, esposti nell'ordinanza. In particolare, ha descritto le singole operazioni di c.d. "esfiltrazione" dal porto di [OSCURATO:PERSONA] delle partite di cocaina provenienti dal Sudamerica, dando conto di un modus operandi ripetitivo e collaudato, in forza del quale l'organizzazione importatrice si rivolgeva a uno dei gruppi criminali (due dei quali attivi in [OSCURATO:PERSONA] e Palmi) per il recuperc della droga da quel porto; a loro volta, i gruppi criminali incaricati definivano i dettagli delle operazioni, assegnando il "lavoro" a vere e proprie squadre di operai portuali infedeli, che provvedevano a interferire sugli ordinari turni lavorativi, onde esser presenti all'arrivo della droga; a costoro spettava di trasferire la droga dal container arrivato a quello di uscita che poi veniva prelevato tramite impiego di altre compagini criminali che avevano lo specifico compito di ritirare il carico mediante mezzi pesanti, sfruttando le attività di aziende compiacenti (nell'ordinanza viene analiticamente descritto il movimento dei container che venivano affiancati e coperti dall'alto per scongiurare la possibilità c1,1 controlli, cosicché il trasbordo avveniva in modo indisturbato). Tale complessa organizzazione era semplificata per carichi piccoli, richiedendo invece particolare programmazione per quelli grossi. In tale ambito [OSCURATO:PERSONA] si occupava, secondo le emergenze istruttorie valorizzate dai Giudici di merito, di soprintendere alle fasi di uscita della droga dal porto, collaborando con i committenti. E si sono distinti i singoli livelli dell'organizzazione criminosa: a livello apicale vi erano coloro che coordinavano le operazioni, rapportandosi con i narcotrafficanti esteri e i committenti, individuando i container e coordinando infine le attività di dettaglio; a livello sottostante, un più nutrito gruppo di partecipi, ognuno con un proprio ruolo (accertare i tempi degli sbarchi, individuare i container di uscita, provvedere alla contraffazione dei sigilli, alle esfiltrazioni e fare da tramite tra i vertici e gli operai infedeli). E si è posto in luce che il gruppo era dotato di mezzi (criptotelefonini e radiotrasmittenti, utilizzati dai sodali per comunicare tra di loro). Si è sottolineato (a p. 35 dell'ordinanza) che il ricorrente non avrebbe interesse concreto ed attuale ad una pronunzia sulla sussistenza o meno delle due aggravanti contestata della transnazionalità e della mafiosità, poiché il termine di fase di fase delle indagini preliminari è lo stesso operante per la contestazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2.4. Il Tribunale per il riesame si è, infine (pp. 36-37) Concentrato sulle esigenze cautelari, ritenendo attuali e concrete, e non solo presunte (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), quelle del pericolo di recidiva e di inquinamento delle prove.3. Ciò premesso, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattordici motivi con i quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. 3.1. Con il primo motivo (pp. 1-24 del ricorso) denuncia violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ragione dell'assenza del requisito fisico della motivazione e per mera apparenza della stessa su argomenti decisivi in punto sia di individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe alle chat con il nome di "Ciccia" o di "Pietro" o di "Zassu" sia di sussistenza di qualificati indizi di colpevolezza circa il reato associativo e i reati-scopo nei confronti del ricorrente. Si premette che il primo motivo consiste in una censura trasversale a tutte le incolpazioni, in quanto tutte dipendenti da una unica fonte di prova, cioè la lettura dei messaggi trasmessi tramite la chat Sky-ECC e la individuazione del ricorrente tramite "nickname". Si osserva, anzitutto, in linea generale, che l'ordinanza del Tribunale per il riesame si "appoggia" sul provvedimento del G.i.p., "difendendolo", ma che il provvedimento del G.i.p. sarebbe la mera traslazione della richiesta del P.M., che avrebbe copiato l'informativa della polizia giudiziaria, peraltro talora copiando male - si sottolinea - i dati dell'indagine. A parte il testo, a proposito della specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] non vi sarebbe alcun elemento esterno (quali, ad esempio, fotografie, impronte digitali, rilevamenti, servizio di appostamento, dichiarazioni di collaboratori etc.). La parte dell'ordinanza che individua il ricorrente tramite il nickname sarebbe nulla perché consistente nella mera copiatura degli atti di p.g., senza alcun minimo vaglio critico e, soprattutto, senza confrontarsi con le censure difensive (che erano state svolte alle pp. 16 e 22-32 della memoria difensiva prodotta al Tribunale per il riesame) e, dunque, sprovvista di apparato giustificativo o con motivazione meramente apparente e, comunque, non autonoma. Si evidenziano, in particolare (alla p. 5 del ricorso), alcune pagine dell'ordinanza impugnata che sarebbero la mera trasposizione, con la tecnica del "copia-incolla", di pagine dell'ordinanza genetica (pp. 8-18 dell'ordinanza del Tribunale per il riesame rispetto alle pp. 1216-1224 dell'ordinanza G.i.p. e p. 35 dell'ordinanza impugnata, che ricalca acriticamente, ad avviso della Difesa, p. 1032 dell'ordinanza genetica). In particolare, non si offre risposta al rilievo, già svolto nella memoria (p. 16), che la corretta individuazione del ricorrente sarebbe inficiata dal fatto che l'usuario dei due PIN usasse in contemporanea le due PIN, con frequenti cambi di nickname, senza riscontri in fatto. L'affermazione, che si legge alla p. 2 dell'ordinanza impugnata, "dato opportuno conto" delle deduzioni difensiva sarebbe, in realtà, vuota, poiché le 70 pagine della memoria, e, in particolare, le pp. 17-37 della stessa, non sarebbero state tenute in alcuna considerazione. In particolare, nella memoria difensiva si era richiamata giurisprudenza di legittimità, sviluppatasi in tema di "chat pin-to-pin" tramite telefoni marca Blackberry in riferimento alle cautele nella identificazione dell'usuario solo mediante impiego di un canale informatico di comunicazione, essendo necessario agganciarsi a fatti concreti e specifici, e si era sottolineata l'impossibilità di rifarsi alla parentela con il sig. [OSCURATO:PERSONA], avendo questi più nipoti. A carico di [OSCURATO:PERSONA] non vi sono infatti, al di fuori della attribuibilità del PIN, altri elementi indizianti e, anzi, lo stesso sarebbe sconosciuto nelle indagini sul traffico di droga tramite il porto di [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, anche ove attribuibili al ricorrente, i messaggi sarebbero di una tale genericità da non poter ritenere sussistente in capo allo stesso il contestato ruolo apicale di organizzatore della fuoriuscita della droga dal porto. Si erano ricostruite le informazioni tecniche essenziali per comprendere la messaggistica tramite chat SKY mediante criptofonini facendo riferimento ad alcuni punti fermi affermati con riguardo alla più nota messaggistica tramite PIN-TO-PIN (essendo li PIN sostanzialmente equivalente al numero seriale dell'apparecchio) con apparecchi marca Blackberry. Si era affermato nella memoria che gli elementi di fatto stimati come identificativi dell'odierno ricorrente quale usuario di due PIN erano insufficienti (un numero di telefono con prefisso 331, due PIN e tre soprannomi, "Ciccio", "Pietro" e "Zassu"), ma i contenuti della chat riferiti nell'ordinanza sarebbero generici e non riconducibili né alla persona fisica del ricorrente, la cui identificazione con i richiamati soprannomi sarebbe mera congettura sfornita di prova, né a fatti di rilievo penale. Peraltro, altri conversanti in chat in un dialogo che si riferisce si interrogano su chi sia "Ciccio". Né sarebbe univoca l'identificazione tramite altri elementi emersi (l'attività lavorativa svolta, nell'ambito del commercio di materiale nautico, poiché tutta la vicenda si sviluppa in ambito portuale e poiché il ricorrente commercia in gommoni e non in barche di legno; l'avere tre figlie femmine, che all'epoca l'imputato non avrebbe avuto; l'essere stato agli arresti domiciliari, poiché molti, in realtà, nella zona di [OSCURATO:PERSONA] sono i "cautelati"). Ebbene, così richiamate le deduzioni svolte nella memoria difensiva, si afferma avere l'ordinanza impugnata trascurato del tutto tali censure, con la conseguenza che la stessa dovrebbe essere annullata. Inoltre, mentre all'indagato si addebitano, alle pp. 1 e 20 dell'ordinanza, i capi nn. 1), 2), 8), 9), 10), 11), 15), 16) e 17), tutti in tema di droga, e n. 13), cioè corruzione, invece alla p. 35 della stessa si conclude per la sussistenza degli indizi per i capi nn. 1), 2), 3), 8), 10), 14) e 16), da un lato trascurandone alcuni (cioè i capi nn. 9, 11, 15, 17 ed il n, 13), e, dall'altro, attribuendo gravità indiziaria a due capi nemmeno contestati al ricorrente (cioè i capi nn. 3 e 14). Ciò dimostrerebbe l'impiego scorretto della tecnica del "copia e incolla", probabilmente essendo - si assume - il provvedimento attributario della posizione cautelare di [OSCURATO:PERSONA], trattata alla medesima udienza del 25 novembre 2022 (cfr. p. 19 del ricorso). Inoltre, con riferimento a tutte le contestazioni dei reati-satellite (capi nn. 2, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17), si eccepisce essersi il Tribunale per il riesame limitato a copiare, peraltro soltanto in parte, le motivazioni del G.i.p., con interruzioni e salti logici, senza prendere in alcuna considerazione le doglianze difensive svolte nell'ordinanza impugnata, così abdicando al proprio ruolo di controllo (cfr. pp. 19-24 del ricorso). Si richiama giurisprudenza di legittimità stimata pertinente.3.2. Con il secondo motivo (pp. 25-26 del ricorso) il ricorrente censura promiscuamente manifesta illogicità ed omissione di pronunzia (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) per avere il Tribunale per il riesame omesso di esaminare le deduzioni difensive oggetto della memoria depositata il 22 novembre 2022. Nonostante il sintetico richiamo nell'incipit dell'ordinanza, il Tribunale per il riesame non si sarebbe in alcun modo confrontato con i contenuti della ampia memoria difensiva (di ben 70 pagine) depositata il 22 novembre 2022. 3.3. Con il terzo motivo (pp. 26-29) la Difesa si duole di manifesta illogicità ed omissione di pronunzia quanto alle doglianze svolte nella memoria difensiva in punto di identificazione dell'indagato e di attribuibilità allo stesso del ruolo di vertice a lui ascritto nella contestazione associativa di cui al n. 1) dell'editto. Come già anticipato nel primo motivo di ricorso, il Tribunale per il riesame avrebbe omesso totalmente di prendere in considerazione le doglianze in tema di sicura attribuibilità al ricorrente del ruolo di usuario dei due PIN individuati che erano state svolte nella memoria (alle pp. 16, 21-24 e 27-30). I punti critici sarebbero i seguenti: la parentela con il sig. [OSCURATO:PERSONA] ("Tore", "Turi") [OSCURATO:PERSONA], molti essendo i "nipoti" dello stesso; i non probanti soprannomi, "Ciccio", "Pietro" e "Zassu", che ingenerano confusione in altri soggetti conversanti; l'attività lavorativa svolta, nell'ambito del commercio di materiale nautico, poiché tutta la vicenda si sviluppa in ambito portuale e poiché il ricorrente commercia in gommoni e non in barche di legno; l'avere tre figlie femmine, che all'epoca l'imputato non avrebbe avuto; l'essere stato agli arresti domiciliari, poiché molti nella zona di [OSCURATO:PERSONA] sono i "cautelati". 3.4. Oggetto del quarto motivo di impugnazione (pp. 29-30) è la violazione degli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento alle imputazioni sub nn. 2), 9), 10) e 11). Il Tribunale avrebbe totalmente omesso di valutare le doglianze svolte alle pp. 61-63 della memoria difensiva, doglianze che si riferiscono a proposito della mancanza di motivazione, della sicura attribuibilità al ricorrente di determinate condotte e addirittura della esistenza di condotte illecite da parte dello stesso. 3.5. Con il quinto motivo (pp. 31-35) lamenta violazione di legge, in particolare violazione del principio di adeguatezza della misura cautelare in rapporto alle esigenze cautelari ritenute sussistenti. Il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione le doglianze svolte nella parte finale della memoria difensiva, ove si era posto in luce come [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'esecuzione della custodia in carcere, già fosse sottoposto da lungo tempo alla misura degli arresti domiciliari in un contesto abitativo che sarebbe in concreto idoneo a favorire i controlli e salvaguardare le affermate esigenze cautelari, senza che siano state poste in essere violazioni delle relative prescrizioni, tutte circostanze che sarebbero state trascurate dai decidenti.Né potrebbe ritenersi essere in presenza di una motivazione implicita, poiché non vi sarebbe stato confronto alcuno con i temi sviluppati dalla Difesa. Si richiamano al riguardo plurimi precedenti di legittimità stimati pertinenti. 3.6. Tramite il sesto motivo (pp. 35-59) [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge penale (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) e processuale penale (art. 273 cod. proc. pen.) in relazione alla contestazione associativa. Difetterebbero gravi indizi sia di intraneità all'associazione sia di un ruolo apicale nella stessa, essendo l'ordinanza, quanto al capo di accusa in. 1), basata su mere, sterili, generiche ad apodittiche formule di stile. Dal confronto testuale tra le pp. 8-18 dell'ordinanza impugnata e le pp. 1216-1224 dell'ordinanza generica si ricava la piena, assoluta, sovrapponibilità delle stesse: donde la prova, per tabulas, della mancanza di ogni valutazione critica del compendio indiziario. I soprannomi "Ciccio", "Pietro" e "Zassu" non sarebbero tali da poter identificare con sicurezza l'odierno ricorrente, peraltro manifestando incertezze circa l'identità di Ciccio gli stessi loquenti, che debbono aggiungere "il nipote di Turi" ossia [OSCURATO:PERSONA], il quale, però, ha molti nipoti. Altri elementi non sarebbero sufficienti (l'utilizzo del numero con prefisso 331, intestato alla madre di [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso dichiarato nel proprio uso in occasione di una denunzia di smarrimento ai Carabinieri; il lavorare nell'ambito della manutenzione delle imbarcazioni, l'intera azione svolgendosi in ambito portuale; il riferimento alle tre figlie femmine, che - si afferma - all'epoca dei fatti il ricorrente non aveva). Nessuna delle conversazioni captate sarebbe idonea ad affermare la penale responsabilità, anche in termini di gravità indiziaria in fase cautelare, di [OSCURATO:PERSONA], il cui coinvolgimento quale concorrente, anche nell'ipotesi di "messa a disposizione" del gruppo criminale, sarebbe basato su mere congetture sfornite di qualsiasi fondamento testuale. Il ruolo di vertice dello stesso sarebbe puramente asserito, senza alcuna prova. Non sarebbe stato nemmeno provato che il ricorrente avesse nella sua disponibilità criptofonini. Si richiamano più precedenti di legittimità. 3.7. Con il settimo motivo (pp. 59-61) censura promiscuamente vizio di motivazione, che sarebbe carente, ed omissione di pronunzia circa le deduzioni difensive sviluppate nella memoria depositata con riferimento all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 273 cod. proc. pen. Si richiamano inoltre le argomentazioni già svolte con i primi due motivi di ricorso. 3.8. Con l'ottavo motivo (pp. 61-67) critica ulteriori violazioni della legge penale (art. 416- b/s.1 cod. pen.) e processuale penale (art. 273 cod. proc. pen.), sempre quanto al capo n. 1). Si censura l'affermata (alla p. 35) carenza di interesse alla verifica circa la sussistenza dell'aggravante della mafiosità, ricondotta dal Tribunale per il riesame alla identità dei termini di carcerazione massimi di fase: donde la mancanza nel caso di specie di immediati riflessi sulla posizione dell'indagato. Tale affermazione - opina il ricorrente - sarebbe in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità (si richiamano alla p. 62 del ricorso plurime decisioni del 2013 e del 2019, tra cui Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507, Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502, e Sez. 6, n. 5213 del 11/1272018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028) che ritiene sussistente l'interesse al ricorso ove dalla sussistenza o meno di un'aggravante derivino riflessi sull'an o sul quomodo della legittimità della misura cautelare. Nel caso di specie, infatti, la finalità mafiosa costituisce (si legge alla p. 64 del ricorso) "collante indiziano" e l'eventuale venire meno della stessa potrebbe corroborare l'indebolimento del quadro indiziario nei confronti del ricorrente. Stante la mancata presa di posizione del Tribunale per il riesame sulla sussistenza o meno dell'aggravante speciale in questione, si richiamano le doglianze sul punto della insussistenza della stessa già svolte nei confronti dell'ordinanza genetica alle pp. 64-71 dell'ordinanza impugnata; con richiamo di precedenti di legittimità, anche delle Sezioni Unite. 3.9. Con il nono motivo (pp. 67-68) [OSCURATO:PERSONA] deduce violazioni della legge penale (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) e processuale penale (art. 273 cod. proc. pen.), con riferimento ai capi nn. 2), 8), 9), 10), 11), 13), 15), 16) e 17) dell'editto. Si ritiene, infatti, insussistente o gravemente carente il profilo della gravità indiziaria in relazione a tutti i reati ulteriori rispetto al capo n. 1). 3.10. Con il decimo motivo (pp. 68-70) lamenta vizio di motivazione, che sarebbe carente, e, nel contempo, omesso ingiustificato esame delle deduzioni prospettate con memoria difensiva in relazione all'art. 73 del d.P.R. n. 309 dell 1990 ed all'art. 273 cod. proc. pen., quanto ai capi nn. 2), 8), 9), 10), 11), 13), 15), 16) e 17) dell'editto. Si ribadisce che si ritiene carente di motivazione l'ordinanza in punto di gravità indiziaria in riferimento a tutti i reati ulteriori rispetto a quelli di cui al capo n. 1), limitandosi la pseudo- motivazione a richiamare, testualmente o quasi, le considerazioni che si rinvengono nell'ordinanza genetica, sottraendosi al confronto con le censure svolte dalla Difesa. 3.11. Con l'undicesimo motivo (pp. 70-71) il ricorrente denuncia violazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata con riferimento a tutti i reati ed omesso esame del motivo di riesame sul punto che era stato devoluto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Si ribadisce il profilo, già sviluppato con l'ottavo motivo, di illegittimità dell'ordinanza in relazione alla affermata (alla p. 35) carenza di interesse dell'impugnazione alla verifica sulla sussistenza dell'aggravante della mafiosità, argomentando il Tribunale per il riesame in base alla identità dei termini di carcerazione massimi di fase. Tale affermazione sarebbe in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità, avendo i Giudici di merito trascurato la concreta incidenza del titolo in tema di trattamento penitenziario, ai sensi dell'art. 4 della legge di ordinamento penitenziario, la collocazione in sezione ordinaria e non di alta sicurezza e la fruizione di un numero più elevato di colloqui. Tale aspetto, già devoluto con la memoria (alle pp.. 54-61), non sarebbe stato in nessun modo preso in considerazione nell'ordinanza impugnata. Si rammenta che la Corte di cassazione ha ammesso l'impugnabilità della sola circostanza aggravante (Sez. 6, n. 50980 del 2013; Sez. 3, n. 367:31 del 2014). 3.12. Tramite il dodicesimo motivo (pp. 72-76) il ricorrente si duole della violazione degli artt. 191 e 271 cod. proc. pen. in tema di "[OSCURATO:PERSONA] ECC". lo Si premette, ad ulteriore conferma che l'ordinanza gravata deriverebbe dal "copia e incolla" di un altro provvedimento, che [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato il 28 ottobre 2022, e non già il 26 ottobre 2022 (come si legge alla p. 1 del provvedimento, data che - si ritiene - potrebbe far pensare all'ordinanza su ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Ficarra), istanza volta ad ottenere copia di tutti gli atti. Ciò posto, si indicano le quattro questioni procedurali già poste dalla Difesa (riassunte alla p. 1 del provvedimento impugnato) e, richiamate le risposte fornite dal Tribunale per il riesame (pp. 1-8 dell'ordinanza), si sottopone le stesse a censura. 3.12.1. Questione dellà mancata ostensione della documentazione afferente l'acquisizione e la decriptazione delle chat a seguito dell'istanza difensiva del 26 ottobre 2022. Alla p. 5 del provvedimento impugnato si legge che la Procura ha depositato il 4 novembre 2022 i provvedimenti genetici con cui l'A.G. francese ha disposto l'acquisizione dei messaggi tramite chat [OSCURATO:PERSONA] richiamati nella nota del 29 ottobre 2022: donde - si legge (alla p. 5 del provvedimento impugnato) - la piena utilizzabilità del materiale informatico così acquisito. Sennonché - sottolinea il ricorrente - la nota del 29 ottobre 2022, espressamente richiamata dal Tribunale, precisa che vi sono ulteriori documenti trasmessi dalla Francia che saranno depositati non appena tradotti in italiano, il che comporta la sostanziale ammissione circa l'assenza di tutti i provvedimenti autorizzativi francesi relativi all'acquisizione delle chat: ciò, ad avviso del ricorrente, «[...] supera - negandola - la presunzione di autenticità e conformità delle copie agli originali e, più in generale, la presunzione cl! legittimità dell'attività svolta. A maggior ragione ove si consideri che alla Procura reggina sono stati trasmessi dati privi di algoritmo e per i quali non è (e non sarà mai) possibile verificare la c.d. catena di conservazione [...] Il GIP che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare non era in possesso (e dunque non poteva esercitare alcun controllo sui) dei provvedimenti genetici» (così alla p. 73 del ricorso). 3.12.2. Questione della applicabilità o meno nel caso di specie degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. in tema di flusso di comunicazioni. Il Tribunale per il riesame alla p. 3 dell'ordinanza riconduce l'acquisizione dei flussi di conversazioni già svolte, a posteriori, non già in corso, alle acquisizioni documentali di cui all'art. 234 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] assume essere al riguardo preferibile l'orientamento espresso, in tema di messaggistica Blackberry, nella parte motiva (p. 8, sub n. 5 del "considerato in diritto") della pronunzia di Sez. 1, n. 5818 del 10/7/2015, dep. 2016, Agresta e altro, non mass. sul punto, secondo cui «Deve essere confermato [...] il principio già espresso nella decisione Sez.3, n. 50452/2015, Guarnera (dep. 23/12/2015, non mass.) che le chat, anche se non contestuali, come nella messa ggistica Blackberry, costituiscono un flusso di comunicazioni e per acquisirne il contenuto si deve far ricorso alla disciplina delle intercettazioni ex artt. 266 c.p.p. e seguenti. Del resto anche la dottrina più attenta ai delicati rapporti tra sistema delle intercettazioni telematiche e nuove tecnologie ha osservato che per la chat di Blackberry, l'intercettazione avviene proprio con il tradizionale sistema, ossia monitorando il codice PIN del telefono (ovvero il codice IMEI), che risulta associato in maniera univoca ad un nickname, e svolgendo a livello tecnico le operazioni di intercettazione, ossia la captazione, come nel caso di specie è avvenuto». 3.12.3. Questione della mancata traduzione in lingua italiana del provvedimento di riscontro da parte dell'Autorità giudiziaria francese degli ordini europei di indagine (0.E.I.). L'ordinanza impugnata (alle pp. 7-8) disattende l'eccezione sul presupposto che è indinnostrato che la documentazione in lingua francese possa contenere elementi di conoscenza sulle modalità di acquisizione del materiale informatico trasmesso; più avanti afferma che la documentazione riguarda esclusivamente gli adempimenti esecutivi collegati alla trasmissione del materiale richiesto. Il ricorrente (alla p. 74 dell'impugnazione) lamenta la intrinseca contraddittorietà dell'assunto, la cui seconda parte (cioè che i documenti in lingua francese riguardino solo adempimenti meramente esecutivi) è in netto contrasto con la prima (che il contenuto sia sconosciuto), poiché sarebbe stato previamente necessario tradurre gli scritti in italiano. D'altronde, la stessa ammissione del P.M. che altri atti erano in fase di traduzione dimostrerebbe, a contrario, la nullità di quelli presenti nel fascicolo di indagine per conclamata violazione dell'art. 109 cod. proc. pen., secondo cui gli atti del procedimento sono in lingua italiana. 3.12.4. Questione dell'assenza in atti dell'O.E.I. conseguente all'ordine di emissione O.E.I. inoltrata con annotazione di polizia giudiziaria num. 26.0947 del 2021. Richiamando la doglianza già svolta alle pp. 4-5 della memoria, si censura la mancanza in atti - mancanza espressamente riconosciuta dal Tribunale per il riesame alla p. 8 (mentre - si sottolinea - il P.M. ne ha erroneamente attestato la presenza) - di tutti gli atti e, in particolare, dell'esito dell'O.E.I. inoltrato con annotazione di polizia giudiziaria num. 260947 del 2021, poiché ciò limita l'esercizio del diritto di difesa anche nell'ottica delle indagini a favore dell'indagato da svolgersi doverosamente dal P.M. ai sensi dell'art. 358 cod. proc. pen. 3.13. Con il tredicesimo motivo (pp. 76-83) il ricorrente censura violazione della legge processuale penale (artt. 274, comma 1, lett. c, e 275, comma 3, cod. proc. pen.) in relazione al tema delle esigenze cautelari. La motivazione dedicata alle esigenze cautelari, che si rinviene alle pp. 36-37 del provvedimento impugnato, non conterrebbe elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari in capo all'indagato, e ciò con particolare riferimento al tema del rischio di recidiva, che sarebbe stato desunto automaticamente dallo stesso carattere dei reati contestati e che sarebbe motivato tramite ricorso ad indebite generalizzazioni valevoli per tutti gli indagati ma senza il riferimento a specifiche situazioni riconducibili all'indagato e, dunque, con giustificazione, in ultima analisi, meramente apparente. Si sottolinea come [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'esecuzione della custodia in carcere, già fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in un contesto abitativo che sarebbe in concreto idoneo a favorire i controlli e salvaguardare le affermate esigenze cautelari e senza che siano state poste in essere violazioni delle relative prescrizioni, tutte circostanze che erano state segnalate in apposita memoria al Tribunale per il riesame (pp. 63-70) e che sarebbero state trascurate dai decidenti. Peraltro, si richiama giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 9530 del 2006; Sez. 4, n. 45408 del 2010, Sez. 4, n. 5633 del 2011) secondo cui il pre-esistente stato di detenzione per altro titolo può essere considerato elemento idoneo ad escludere la configurabilità delle esigenze cautelari. Nel caso di specie sarebbe superata la presunzione - relativa - di cui all'art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.; si rammenta anche l'evidente favore legislativo per la misura degli arresti domiciliari, anche con applicazione del braccialetto elettronico, in modo tale da dare attuazione al canone di residualità estrema della custodia in carcere. Un'attenta analisi sulla personalità dell'indagato - si afferma - avrebbe sicuramente condotto ad un giudizio negativo circa la capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce della sua condotta di vita antecedente, contemporanea e successiva al reato. 3.14. Infine, l'ultimo motivo di ricorso (pp. 83-87) ha ancora ad oggetto le esigenze cautelari, rappresentando carenza di motivazione ed omesso esame ingiustificato delle deduzioni difensive oggetto della memoria depositata con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen., oltre che violazione del divieto di valutazione cautelare cumulativa. Sviluppando ulteriormente il ragionamento di cui al punto precedente, si afferma essersi il Tribunale per il riesame limitato a richiamare la motivazione del G.i.p. ed avere nella sostanza effettuato una - illegittima - valutazione cumulativa in tema di esigenze cautelari, trascurando le doglianze svolte in apposita memoria (alle pp. 63-70), con specifico riferimento alla pre-esistente misura cautelare per reato a pericolosità relativamente presunta presso idoneo domicilio e senza violazioni la cui protrazione sarebbe stata concretamente idonea a salvaguardare i ravvisati pericula in libertate. Né potrebbe ritenersi essere state le doglianze disattese con motivazione implicita, poiché i temi posti dalla Difesa sarebbero stati del tutto trascurati e ciò con riferimento sia all'esistenza delle esigenze sia alla salvaguardia delle stesse mediante misura meno afflittiva. 4. E' pervenuta tempestiva richiesta di discussione orale. 5. Con "motivi nuovi" pervenuti il 17 aprile 2023 il Difensore del ricorrente ha ribadito le ragioni del ricorso, approfondendo in maniera particolare gli argomenti a sostegno del primo, decimo e quattordicesimo motivo di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le seguenti ragioni. Essendo il ricorso in larga parte ripetitivo, appare opportuno, per una migliore intelligenza degli argomenti e delle risposte, procedere accorpando tra loro le questioni che possono essere affrontate congiuntamente.2.Sulle questioni procedurali specificamente relative alle - indubbie - peculiarità delle chat SKY (questioni che il ricorrente svolge sub n. 12, pp. 72-76 del ricorso, secondo uno schema quadripartito, di cui si è dato atto sub nn. 3.12 del "ritenuto in fatto"), esse sono tutte da disattendere per le ragioni già efficacemente illustrate, da ultimo, da Sez. 4, n. 16345 del 05/04/2023, Liguori ed altri, non mass. (in motivazione) e anche da Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, Rv. 284563 (secondo cui «In tema di mezzi di prova, la messaggistica su "chat" di gruppo su sistema "Sky ECC", acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità giudiziaria straniera che ne ha eseguito la decriptazione, costituisce dato informativo documentale conservato all'estero, utilizzabile ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen., e non flusso comunicativo, non trovando applicazione la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che non rileva se i messaggi siano stati acquisiti dall'autorità giudiziaria straniera "ex post" o in tempo reale, poiché al momento della richiesta i flussi di comunicazione non erano in atto).)». Del resto, si è già - condivisibilmente - posto in luce quanto segue: «In tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "Encrochat", la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tale che il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle "stringhe" in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell'art. 23'4-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima, a fini cautelari, l'utilizzazione di "chat" su sistema "[OSCURATO:PERSONA]", acquisite mediante ordine europeo di indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale). (Conf.: Sez. 1, n. 6363 del 2023)» (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998); «L'ordine europeo di indagine c.d. attivo deve avere ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione, mentre è rimessa allo Stato di esecuzione la concreta acquisizione della prova medesima, con le modalità e le garanzie previste in quell'ordinamento, potendosi presumere il rispetto da parte dell'Autorità delegata, nel sistema unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonché del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario. (Fattispecie relativa alla acquisizione dei codici di decriptazione delle "chat" di rete Sky ECC, presenti nel "database" di Eurojust, da parte dell'autorità giudiziaria francese, che li aveva trasmessi a quella italiana in forma di documento informatico, in relazione alla quale la Corte ha respinto le censure di inutilizzabilità, non essendo stati prospettati profili di concreto pregiudizio nelle modalità di estrapolazione dei dati)» (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027); e «In tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevo!ezza possono essere desunti da atti di indagine compiuti all'estero, in un diverso procedimento, da Autorità straniere, la cui utilizzabilità è subordinata all'accertamento, da parte del giudice italiano, non della loro regolarità ma del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell'ordinamento, ferme restando la presunzione di legittimità dell'attività svolta e la competenza del giudice straniero in ordine alla verifica della correttezza della procedura e all'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione di "chat" intercorse sulla piattaforma di comunicazione criptata "[OSCURATO:PERSONA]", acquisite mediante ordine europeo di indagine dall'autorità francese, che ne aveva eseguito la decriptazione)» (Sez. 1, n. 19082 del 13/01/2023, Costacurta, Rv. 284440). 2.1.Con particolare riguardo alla questione della mancata trasmissione di tutti gli atti (di cui si è detto sub n. 3.12.1. del "ritenuto in fatto")„ difetta un effettivo confronto con il provvedimento impugnato (come già affermato da Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, cit., sub n. 2 del "considerato in diritto", pp. 8-9) e, comunque, si tratta di una prospettazione meramente esplorativa. 2.2. Quanto alla applicabilità nel caso di specie della disciplina sulle intercettazioni ovvero quella sull'acquisizione dei documenti (sub n. 3.12.2. del "ritenuto in Fatto"), deve valere il rilievo secondo cui non si è trattato di acquisizione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse ma di dati informatici ormai stabili (o "freddi") ex post, cioè di documenti (come già osservato da Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, cit., sub nn. 3.2, 3.3 e 4 del "considerato in diritto", pp. 9-14, e da Sez. 4, n. 1E345 del 05/04/2023, Liguori ed altri, cit., sub nn. 5, 5.1, 6 e 7 del "considerato in diritto", pp. 10-14). 2.3. Quanto, poi, all'aspetto della mancata traduzione dal francese dell'intera documentazione (sub n. 3.12.3. del "ritenuto in fatto"), deve invece rilevarsi la mancanza di interesse del ricorrente, nei termini concreti in cui è posta la questione, essendo il contenuto sconosciuto; inoltre, ben può presumersi il rispetto delle regole da parte dell'Autorità straniera (come precisato da Sez. 6, n. 48330 del 25/1072022, Borrelli, cit.). 2.4. Infine, anche in relazione al tema dell'assenza in atti dell'O.E.I. conseguente all'ordine di emissione O.E.I. inoltrata con annotazione di polizia giudiziaria num. 260947 del 2021 (di cui si è detto sub n. 3.12.4. del "ritenuto in fatto"), deve rilevarsi la concreta mancanza di interesse in capo al ricorrente, nei termini in cui la doolianza è prospettata, non potendosi valutare la rilevanza di un documento di cui si ignora la esistenza e l'eventuale contenuto. Consegue il non accoglimento del ricorso, sotto tali angoli prospettici. 3.Alla stessa conclusione deve giungersi con riferimento al - delicato - aspetto della decriptazione dei messaggi tramite algoritmo, aspetto, a ben vedere, solo accennato nel ricorso (alla p. 73 dell'impugnazione): al riguardo deve valere il rilievo per il quale non sono stati indicati passaggi critici o salti logici o vuoti tali da far dubitare della fedeltà della traduzione. In ogni caso, si è già visto (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, cit.) che «In tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "Encrochat", la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tale che il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle "stringhe" in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima, a fini caute/ari, l'utilizzazione di "chat" su sistema "[OSCURATO:PERSONA]", acquisite mediante ordine europeo di indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale)» (nello stesso senso, Sez. 1, n. 6363 del 13/19/20223, dep. 2023, Minichino, non mass., in motivazione). 4. Inoltre, la identificazione dell'usuario i due PIN proprio con [OSCURATO:PERSONA], e non con altri, è ragionevolmente effettuata dal Tribunale per il riesame (alle pp. 8-18, testo e note nn. 5 e 6 dell'ordinanza), tenendo conto dell'impiego del cellulare con numero di prefisso 331, intestato alla mamma di [OSCURATO:PERSONA], e da questi indicato come proprio in una denuncia di smarrimento ai Carabinieri, nel diminutivo "Ciccio", per indicare Francesco, nell'attività commerciale nautica svolta sia dal ricorrente che dalla moglie, nella comunicazione in data 29 novembre 2020 di un nuovo profilo (il secondo PIN), nell'affermazione di avere tre figlie femmine effettuata il 24 gennaio 2021, in riferimento anche alla nascita della terza, che sarebbe avvenuta il 5 febbraio 2321 ma di cui dodici giorni prima i genitori - con ogni logica probabilità - conoscevano già il sesso. Le critiche mosse dal ricorrente sono, a ben vedere, costruite in fatto e reiterative. 5.Passando ai reati-scopo, osserva il Collegio quanto segue. 5.1. Quanto al capo di accusa n. 2), alle pp. 22-25 dell'ordinanza si rinviene motivazione logica e congrua, non adeguatamente aggredita dalla Difesa, circa I fattivo concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel far uscire due container con la droga dal porto di [OSCURATO:PERSONA], il 23 novembre 2020. Quanto al capo di accusa n. 8), alle pp. 25-28 del provvedimento impugnato vi è motivazione non illogica e non incongrua circa l'attività di [OSCURATO:PERSONA] di collaborazione fattiva nel fare uscire dal porto il 4 dicembre 2020 un container con 280 kg di cocaina, da consegnare a suo zio [OSCURATO:PERSONA] ("Tore", "Tori") [OSCURATO:PERSONA]. In relazione al capo di accusa n. 9), alle pp. 28-29 si legge stringata ma sufficiente ed idonea motivazione circa il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel trasporto fuori dal porto il 15 dicembre 2020 1.1.50 kg di cocaina. Quanto al capo n. 10), alle pp. 29-20 si rinviene non illogica e non incongrua motivazione circa la collaborazione prestata da [OSCURATO:PERSONA] nell'individuare la posizione di tre container in uscita dai porto e nel fotografare i relativi sigilli, operazione funzionale alla successiva clonazione, in riferimento a tre ingentissimi sbarchi di coc:aina proveniente dal centro-america: l'uno di 994 kg, l'altro di 504 kg e l'ultimo di 102 kg. Venendo al capo n. 11), alle pp. 30-31 dell'ordinanza vi è adeguata motivazione circa il contributo prestato da [OSCURATO:PERSONA] nel recupero di un carico di 300 kg di cocaina giunta il 18 dicembre 2020 sulla nave "Adelaide" proveniente dal Brasile, anche offrendo denaro ai portuali. 16 '[OSCURATO:PERSONA] al capo n. 13) (con oggetto corruzione del doganiere [OSCURATO:PERSONA] affinchè "chiudesse un occhio" sulla natura dei beni giunti il 18 dicembre a bordo della nave proveniente dal Brasile ed oggetto di scansiona radiogena, fatto commesso il 21 dicembre 2020), si rinviene alla p. 31 dell'ordinanza sufficiente motivazione circa il coinvolgimento attivo del ricorrente nella corruzione del pubblico ufficiale, cui sarebbe stato consegnato un corrispettivo pari al 3% del valore della droga passata indenne al controllo. In riferimento al capo n. 15), con oggetto tentativo di importazione, fallito per avvenuto sequestro del carico, di tre involucri contenenti il primo 127 kg di cocaina e gli altri due circa 25 kg di cocaina l'uno, sbarcati da una nave il 7 gennaio 2022 a [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza alle pp. 31-32 dà conto dell'attiva partecipazione del ricorrente nel tentativo - nel caso di specie - non riuscito di recuperare la droga. Passando al capo n. 16), con oggetto importazione di 300 kg di cocaina il 12 gennaio 2021, alle pp. 32-33 dell'ordinanza si apprezza adeguata e non illogica motivazione circa il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reperimento dei container e nella individuazione dei sigilli da clonare. Infine, sufficiente, non illogica e non incongrua motivazione quanto al capo n. 17 (concorso del ricorrente nell'importazione nel porto di [OSCURATO:PERSONA] di quantità imprecisata di cocaina, 1'11 gennaio 2021) si rinviene alla p. 33 dell'ordinanza impugnata. 5.2. In conseguenza, la discrasia effettivamente esistente, alla p. 35 dell'ordinanza, quanto al riepilogo dei numeri dei capi di accusa (cfr. sub n. 3.1. del "ritenuto in fatto") è frutto di una mera svista, non causativa di alcuna nullità, in quanto, a ben vedere, tutte le contestazioni sono state sufficientemente esaminate dal Tribunale per il riesame (alle pp. 22-35). 6.In relazione, poi, al capo n. 1) - con oggetto associazione, in posizione di organizzatore - alle pp. 33-35 dell'ordinanza impugnata si rinviene motivazione logica e congrua, incentrata sui seguenti elementi: reiterazione dei fatti; organizzazione; divisione dei compiti; arco di tempo sufficiente; significativo ruolo concretamente svolto dal ricorrente, il quale gode della fiducia degli altri. 7. Non possono accogliersi nemmeno le doglianze in tema di aggravante della mafiosità e di esigenze cautelari (svolte, rispettivamente, con l'ottavo ed undicesimo motivo e con il quinto, tredicesimo e quattordicesimo motivo, riassunti nel "ritenuto in fatto" sub nn. 3.8, 3.11, 3.5, 3.13 e 3.14). Infatti, il denunciato non liquet sull'aggravante della mafiosità (p. 35), in base alla identica durata (rispetto alla contestazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) della carcerazione preventiva, in realtà, non è tale. L'art. 4-bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975 prevede, infatti, un più severo il trattamento penitenziario per chi è condannato per reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni, applicandosi alla espiazione della pena e non alla fase cautelare.In conseguenza, non pertinente appare il richiamo nel ricorso operato (alla p. 71) ai precedenti di legittimità di Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 («In tema di impugnazioni avverso misure caute/ari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso avverso la ritenuta configurabilità delle aggravanti di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990). (Conf. N. 50981 del 2013, non mass.)») e di Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256 («È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze caute/ari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno d/ tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sulran" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura. (Fattispecie in cui la Corte ha evidenzato che l'eventuale insussistenza delle aggravanti contestate non avrebbe comunque determinato una riduzione dei termini di durata massima delle misure caute/ari)»). Di recente la S.C. (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508) ha puntualizzato che «È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze caute/ari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sulran" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura»). 8. Quanto al tema della motivazione circa l'esistenza e l'intensità delle esigenze cautelari (v. specialmente i motivi di ricorso nn. 13 e 14), è pur vero che la motivazione può apparire "standardizzata", come se valesse per tutti, tuttavia opera nel caso di specie, attesa la contestazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, la presunzione (sia pure relativa) di pericolosità e di correlativa adeguatezza della misura in carcere. Infine, con riferimento alla censura di avere trascurato le implicazioni della precedente misura agli arresti domiciliari (in effetti, segnalate alle pp. 63 e ss. della memoria difensiva), in realtà vi è un accenno alla p. 37 dell'ordinanza impugnata, ove si legge "Nel caso di specie non emergono dagli atti e non sono specificamente indkate dall'interessato circostanze decisamente impeditive dell'operatività di tale presunzione". 9.0gni altra questione posta con la memoria difensiva risulta - quantomeno implicitamente - disattesa. Né può ritenersi illegittimo, in sé, il ricorso, per espressa asserzione del ricorrente, solo parziale, alla tecnica del "copia e incolla", purché, come nel caso di specie, si siano effettivamente prese in considerazione le richieste e le doglianze difensive: infatti, «In tema di ordinanze cautelari personali, è ravvisabile il vizio di motivazione nel caso in cui dal provvedimento del tribunale del riesame non risultino le ragioni del convincimento su punti rilevanti per il giudizio e siano solamente riproposti brani di intercettazioni telefoniche e/o ambientali o di altri atti processuali con la tecnica del cd. " copia- incolla", pur se inframmezzati da commenti del giudice» (Sez.
Sentenza Cassazione n. 32686/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris