CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 07834/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del 20/05/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava il decreto emesso dal Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, in data 25 novembre, con il quale era stata applicata al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni tre, ritenendo il proposto socialmente pericoloso in quanto rientrante nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), D.L.vo 159/2011. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per non avere il Tribunale dichiarato l'inefficacia del decreto impositivo della misura in quanto depositato in cancelleria oltre il termine di 15 giorni dalla conclusione dell'udienza; 2) vizio della motivazione per manifesta illogicità con riferimento alla valutazione prognostica sulla sussistenza ed attualità della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Quanto al primo motivo, è corretta e conforme anche all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, l'affermazione della Corte di appello secondo la quale il D.L.vo 159/2011, regolativo del procedimento di prevenzione, non prevede che il deposito in cancelleria del decreto impositivo della misura oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 7 del decreto citato, determini l'inefficacia di esso (Sez. 1, n. 23407 del 24/03/2015, Lin, Rv. 263963). Non è, invece, corretto affermare, come in ricorso, che il deposito tardivo non produca alcun effetto, poiché tale evenienza comporta che il termine per proporre impugnazione decorrerà dalla data della notifica e non da quella del deposito. 2. In ordine al secondo motivo, deve ricordarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lette) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.0 n. 33451 del 2014, Repaci; sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano). Lo stesso prevede anche l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011. Nel caso in esame, il ricorrente si duole di una presunta manifesta illogicità della motivazione, non deducibile in questa sede e, peraltro, del tutto insussistente, avendo la Corte ampiamente sottolineato le ragioni inerenti alla sussistenza ed attualità della pericolosità sociale ed alle modalità della misura di prevenzione quanto a durata e obblighi.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.01.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. -impe