CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25317/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9897/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Errico e domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -controricorrente- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza del la Corte di Cassazione n. 2214 /202 2 , pubblicata in data25 gennaio 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. M ario Picozzi, in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], impugnava con ricorso per cassazione la sentenza n. 1584, de positata in data 8 aprile 2019 , pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli, sezione specializzata agraria, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione Specializzata agraria, in punto di cessazione del contratto di affitto e di condanna al rilascio del fondo in favore di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, l’opposizione a precetto su titolo agrario, originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA], alla quale erano poi subentrati i figli, era stata dichiarata improponibile in quanto non preceduta dal tentativo di conciliazione ed era stata accolta la domanda riconvenzionale, spiegata dalla Morgillo, di condanna al rilascio del fondo al termine dell’annata in corso (2017), con conseguente rigetto della domanda di rinnovazione dell’affitto sino all’annata agraria 2027 e di quella per miglioramenti, avanzata dai germani Picozzi.2. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2214/2022, ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando, d’ufficio, che il ricorso, nella specie cd. nativo digitale, non recava la ‹‹ asseverazione di conformità della copia analogica all’originale con firma autografa del difensore del ricorrente›› e che detta carenza, in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22438 del 2018, non poteva ritenersi sanata, perché soltanto [OSCURATO:PERSONA] aveva resistito con controricorso, mentre tutti gli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA] erano rimasti intimati. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione ex art. 391 - bis cod. proc. civ., sulla base di un unico motivo, avverso la suddetta decisione. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia ‹‹ Errore di fatto revocatorio exart. 395 n. 4 c.p.c.››. Sostiene il ricorrente che la Corte di legittimità sarebbe incorsa in un errore di fatto revocatorio, in quanto il ricorso cd. nativo digitale recava in calce ‹‹la firma digitale in formato CAdES pdf.p7m››ed era stato notificato a mezzo posta certificata in data 4 luglio 2019, come da ricevute di accettazione e consegna, nonché relazione di notifica ex art. 3-bis della legge n. 53/1994 , anch’essa recante in calce la firma digitale; tali atti erano stati richiamati nell’indice depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 19 luglio 2019 , recante in calce sottoscrizione autografa dello stesso difensore. Alla stregua di tali emergenze processuali –prosegue il ricorrente –sarebbe inequivoca la volontà asseverativa da parte del difensore, cosicché la Corte avrebbe dovuto ritenere soddisfatto il requisito di procedibilità proprio alla luce della giurisprudenza di legittimità. L’errore revocatorio ascrivibile alla Corte consisterebbe nel non essersi avveduta della sottoscrizione autografa apposta dal difensore sull’indice depositato all’atto dell’iscrizione a ruolo, contenente l’elenco degli atti depositati in cancelleria. Soggiunge, con riguardo alla rilevata mancata costituzione degli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA], che gli stessi sia in primo che in secondo grado si erano costituiti a ministero dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Errico e che nel giudizio di legittimità, in quanto fratelli del ricorrente, rappresentavano la medesima parte processuale, tanto che il difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Errico) aveva notificato a se stesso, a mezzo p.e.c., il ricorso per cassazione ed era l’unico soggetto che avrebbe potuto disconoscere il ricorso e la notifica. 2. Il motivo è inammissibilesotto tutti i profili denunciati. 2.1. L'errore di fatto previsto dall'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali(Cass., s ez. 6 - 1, 26/01/2022, n. 2236) . L’errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio (Cass., sez. 3, 20/02/2006, n. 3652; Cass., sez. 3, 29/03/2022, n. 10040). Si è, in particolare, precisato che resta escluso dall’area del vizio revocatorio il sindacato di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico, perché l’errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass., sez. U, 27/12/2017, n. 30994; Cass., sez. L, 11/08/2022, n. 24672; Cass., sez. U, 18/02/2021, n. 4367; Cass., sez. 3, 26/05/2021, n. 14610). 2.2. Dalla stessa illustrazione della censura formulata si evince che l’odierno ricorrente non contesta che agli atti del processo non fosse stata depositata, come rilevato da questa Corte con la sentenza impugnata, l’asseverazione di conformità della copia analogica del ricorso all’originale con firma autografa del difensore, ma assume, piuttosto, che dovrebbe desumersi la ‹‹ volontà asseverativa ›› dall’indice dei documenti depositati unitamente al ricorso per cassazione, recante in calce la sottoscrizione autografa del difensore del ricorrente. Emerge, invero, evidente che si è in presenza di una doglianza con la quale si contesta un errore di valutazione delle risultanze processuali, idoneo ad integrare semmai un errore di giudizio, e non già un errore revocatorio di percezione (Cass., sez. 1, 14/08/2020, n . 17179; Cass., sez. 6 - 5, 31/08/2017, n. 20635; Cass., sez. 1, 26/09/2013, n. 22080; Cass., sez. L, 06/11/2012, n. 19071) 2.3. Va, peraltro, rilevato che la tesi di parte ricorrente non può essere condivisa e non trova conforto nella giurisprudenza richiamata a pag. 9 del ricorso. Il difetto di sottoscrizione autografa dell'attestazione di conformità relativa al ricorsocomporta l’ im procedibilità dello stesso, alla stregua del principioenunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui ‹‹ il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 - bis e 1 - ter , della l . n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio›› (Cass. , s ez. U , 24 /09/ 2018, n. 22438). A superare l’improcedibilità non può soccorrere l’indice dei documenti depositati nella cancelleria di questa Corte a corredo del ricorso per cassazione, sottoscritto digitalmente dal difensore, non potendo esso valere anche come attestazione di conformità degli atti elencati nell’indice. Non è, pertanto, pertinente il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 7610 del 2021, perché nel caso esaminato da quest’ultima pronuncia l’attestazione di conformità , seppure successiva e concernente la relata di notificazione e i messaggi p.e.c., era presente e ben poteva ritenersi la stessa espressiva di quella volontà asseverativa «composita», alla quale questa Corte ha dato rilievo (cfr. Cass., s ez. 6 - 3, 18 /03/ 2021, 7610 ; Cass., sez. 3, 14/11/ 2022, n. 33443), mentre nel caso di specie, l’asseverazione di conformità manca del tutto. Il primo profilo di censura non si sottrae, pertanto, alla declaratoria d’inammissibilità, perché non è ascrivibile aquesta Corte l’errata percezione di un fatto risultante dagli atti processuali. 3. Parimenti inammissibile è anche l’altro profilo di censura. Sebbene gli altri germani Picozzi siano stati rappresentati in primo ed in secondo grado dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Errico, gli stessi non hanno conferito mandato al difensore per proporre ricorso per cassazione, cosicché deve escludersi che l’avv. d’Errico fosse abilitato a disconoscere, nel loro interesse, la conformità delle copie di atti agli originali. In ogni caso, la doglianza fatta valere dal ricorrente non ricade nel perimetro del vizio revocatorio, perché non attiene alla rilevazione di una erronea percezione di un fatto, ma piuttosto ad una attività di valutazione degli atti processuali, avendo la Corte, con la sentenza impugnata, dato atto che la carenza di asseverazione non poteva essere sanata in assenza di costituzione degli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA] (identificati in Angelo, Aniello, Antonio, Gaetana, Luigi, Maria e [OSCURATO:PERSONA]), tutti rimasti intimati. 4. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co