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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39148/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMArdato avviso alle partig — udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 26/01/2021, in riforma della pronuncia resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 17/04/2020, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del concordato proposto dalle parti, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di anni tre di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione ai reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, quale motivo unico, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. (primo motivo) e in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile perchè proposto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità.

Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. perì. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'esten so re Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMArdato avviso alle partig — udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 26/01/2021, in riforma della pronuncia resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 17/04/2020, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del concordato proposto dalle parti, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di anni tre di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione ai reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, quale motivo unico, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. (primo motivo) e in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile perchè proposto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. perì. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'esten so re Il
Sentenza Cassazione n. 39148/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris