CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2021
Cassazione n. 41005/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Latina, in data 15.4.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di tentata truffa, falsificazione di una carta di identità valida per l'espatrio e dichiarazioni di false generalità, commessi presentandosi presso un esercizio commerciale con falsi documenti di identità e di altra natura, al fine di ottenere un finanziamento per l'acquisto di beni, attribuendosi falsamente le generalità di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in relazione: 1) alla intervenuta qualificazione giuridica del reato di cui al capo A), ai sensi dell'art. 497 bis, co. 2, c.p., c.p., di cui difettano gli elementi costitutivi, senza tacere che il tribunale non poteva derubrícare in peíus l'originaria imputazione, non essendo mai stato interrogato il ricorrente sul fatto per cui ha riportato condanna, che mai gli era stato contestato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al reato di cui al capo B) dell'imputazione, posto che l'imputato, come risulta dagli atti, fornì le proprie generalità ai Carabinieri nella immediatezza del fatto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al reato di truffa, in relazione al quale si verte nella fattispecie degli atti preparatori non punibili, posto che l'addetto ai finanziamenti aveva ben compreso, sin dal primo momento, che il Toselli non aveva le caratteristiche per ottenere il finanziamento richiesto, ragione per la quale richiese l'intervento delle forze dell'ordine, che poi trassero in arresto il reo; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, eccessiva rispetto alla disarticolata condotta posta in essere dal ricorrente. 24. Con requisitoria scritta del 14.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 4. Ed invero esso appare fondato su censure eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà, non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). I motivi di ricorso, peraltro, appaiono anche manifestamente infondati. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, premesso che al ricorrente è stato contestato ab origine il fatto di "aver formato la carta di identità nr. AG2736413 rilasciata dal Comune di Napoli a nome di [OSCURATO:PERSONA], contraffatta e alterata in quanto riportante la propria effige fotografica", appare evidente come oggetto della contestazione sia stata proprio la fattispecie di cui all'art. 497 bis, co. 2, c.p., ritenuta in sentenza dai giudici di primo e di secondo grado, con motivazione del tutto immune da vizi, sicché, piuttosto che di diversa qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado rispetto alla originaria imputazione, deve parlarsi di qualificazione giuridica conforme al fatto contestato nel capo A) dell'imputazione. Ed invero la decisione sul punto della corte territoriale appare del tutto conforme ai principi elaborati dalli orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato di cui all'art. 497 bis, comma secondo, c.p.p., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di una carta d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv. 266554; Cass., Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303). Pertanto, mentre la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, c.p., le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (cfr. Cass., Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Rv. 277427). Si è, altresì, precisato, con giurisprudenza costante, che integra il delitto di cui all'art. 497-bis, c.p., (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, poiché la carta di identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali e ciò indipendentemente dall'uso che ne venga fatto (cfr. Cass., Sez. 5. 47613 del 28/10/2019, Rv. 277548; Cass., Sez. 5, n. 17792 del 21/02/2019, Rv. 276345). Di natura meramente fattuale appaiono, poi, i motivi di ricorso riguardanti le ulteriori fattispecie delittuose, in relazione ai quali il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Al riguardo giova solo ribadire, da un lato, che, al pari del delitto ex art. 495, c.p., anche il reato di cui all'art. 496, c.p., si consuma nel momento in cui si rende la falsa dichiarazione (cfr. Cass., Sez. 4, n. 5822 del 12/12/1988, Rv. 181075), sicché appare del tutto irrilevante che il Toselli abbia declinato le sue vere generalità alle forze dell'ordine solo dopo che i Carabinieri avevano dimostrato dubbi sulla genuinità del documento che lo stesso imputato aveva loro esibito ai fini della identificazione, dunque, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, dopo la consumazione del reato. Dall'altro, che, come osservato dalla corte territoriale, la giurisprudenza di legittimità è da tempo attestata sul principio, secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv. 269963). E tale appare la condotta del reo che aveva inoltrato alla società finanziaria la domanda di finanziamento corredata da falsi documenti.Inammissibile, infine, appare l'ultimo motivo di ricorso, perché con esso il ricorrente svolge rilievi di merito sulla dosimetria della pena, non consentiti in sede di legittimità, a fronte di una motivazione del tutto esaustiva sul punto, incentrata sulla gravità dei fatti, nonché sulla negativa personalità del ricorrente, desunta dall'esistenza a suo carico di plurimi precedenti, anche specifici, in conformità ai parametri indicati clan' art. 133, c.p. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento