CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12701/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza n. 18059/2025 depositata il 3-7-2025 della Cortesuprema di cassazione seconda sezione civile,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22-4-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con ordinanza n. 18059 depositata il 3-7-2025 la Corte dicassazione, sezione seconda, all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] DiMarzio avverso la sentenza n. 330/2021 della Corte d’appellodell’Aquila depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha condannato il ricorrente alpagamento a favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di GenovaNumero registro generale 18297/2025Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 12701/2026Data pubblicazione 05/05/2026delle spese del giudizio e, poiché il giudizio è stato definito inconformità della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., ha emesso acarico del ricorrente le condanne ex art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. eha dato atto dell’esistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato.L’ordinanza, premesso che la sentenza di primo grado avevadisposto lo scioglimento della comunione immobiliare esistente traLuciano [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e che la sentenzaimpugnata n.330/2021 della Corte d’appello di L’Aquila aveva rigettatol’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibilientrambi i motivi di ricorso dallo stesso proposti; ciò sia in quantodenunciavano il parametro dell’insufficiente motivazione, non piùapplicabile ratione temporis, sia per la preclusione ex art. 348-ter co.4 e 5 cod. proc. civ.2.Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso perrevocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. notificato il 7-8-2025,affidato a unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 22-4-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce errore revocatorio ex art.391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., per non essere stata comunicata ladata dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], alquale il ricorrente aveva conferito procura speciale in calce allacomparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata il 16-10-2024unitamente alla richiesta di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ.Numero registro generale 18297/2025Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 12701/2026Data pubblicazione 05/05/20262.In primo luogo, si dà atto che il ricorso è ammissibile in quantocontiene, oltre all’indicazione del motivo della revocazione, anchel’esposizione dei fatti di causa di rilevanti, mentre la riproposizione deimotivi dell’originario ricorso per cassazione non è richiesta a pena diinammissibilità (Cass. Sez. U 30-12-2004 n. 24170, Cass. Sez. 2 6-10-2025 n. 26805, non massimata, pag. 6).Quindi, il ricorso deve essere esaminato nel merito e risultafondato.Secondo l’arresto di Cass. Sez. U [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 24170, larevocazione della sentenza o dell’ordinanza di cassazione è consentitaper vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errorepercettivo, riguardante anche l’esame degli atti dello stesso processodi cassazione; è pertanto deducibile come causa di errore revocatoriola circostanza che la sentenza o l’ordinanza impugnata si fondi su unfatto -l’avvenuta comunicazione della fissazione dell’udienza a tutte leparti costituite- incontestabilmente mai avvenuto.Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio con riferimentoall’ipotesi dell’omissione dell’avviso della comunicazione dellafissazione dell’udienza o dell’adunanza; successivamente vi sono statedecisioni che hanno escluso che tale error in procedendo rientrassenelle ipotesi di revocazione, sulla base dell’assunto della mancanza didecisività dell’errore, non ravvisando nesso causale diretto tral’omissione della comunicazione e il contenuto della sentenza odell’ordinanza adottata in mancanza di avviso di fissazione dell’udienza(Cass. Sez. 6-3 [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23832, Cass. Sez. 6-L 15-5-2012 n.7625, Cass. Sez. L 18-7-2006 n. 16361).Come di seguito ha evidenziato Cass. Sez. 5 12-1-2018 n. 602, edè qui condiviso, tale assunto è frutto di una erronea applicazione dellanozione di decisività, in quanto intende la decisività come relativa alNumero registro generale 18297/2025Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 12701/2026Data pubblicazione 05/05/2026tenore della decisione della Cassazione e non anche alle modalità conle quali la decisione è stata resa.La decisività sussiste, in quanto la decisione è stata resa sulla basedell’erronea percezione in ordine all’esistenza dell’avviso,implicitamente ma in modo certo -dato che il controllo della ritualitàdella fissazione dell’udienza è imposto dal rispetto del contraddittorioe deve essere compiuto d’ufficio. In altri termini, come pureevidenziato da Cass. n. 602/2018, poiché l’ordinanza pronunciata inmancanza di avviso di adunanza è dipendente, stante la sequenzialitàdel procedimento, anche dall’essere stata impedita l’attivitàdefensionale, tramite il deposito della memoria, non può negarsi ladecisività della supposizione dell’esistenza dell’avviso. Quindi,diversamente da quanto dedotto dal controricorrente, non rilevaneppure il dato che il ricorrente avesse chiesto la decisione dopo ildeposito della proposta di decisione accelerata, in quanto comunquel’ordinanza decisoria doveva essere emessa all’esito dell’adunanzacamerale della cui fissazione doveva essere data comunicazione alleparti ex art. 380.1 co. 1 cod. proc. civ.Nella fattispecie, dall’elenco delle comunicazioni eseguite dallacancelleria nella causa R.G. n. 12777/2021 conclusosi con l’ordinanzan. 18059/2025 qui impugnata, risulta che, effettivamente, lacomunicazione della fissazione dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] èstata eseguita alla Procura Generale e agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eAntonio Pimpini, rispettivamente domiciliataria e difensore delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA]; non risulta alcunacomunicazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], né al difensore cheaveva proposto il ricorso, né al difensore nominato con la richiesta didecisione a seguito del deposito di proposta di definizione accelerata.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere revocata.Numero registro generale 18297/2025Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 12701/2026Data pubblicazione 05/05/20263.Definita la fase rescindente, ai sensi degli artt. 391-bis co.1 e375 co. 2 n. 4-ter cod. proc. civ., nella formulazione attuale che siapplica alla fattispecie, la Corte deve immediatamente procedere allafase rescissoria del giudizio di revocazione, imposta dalla previsionedell’art. 402 cod. proc. civ.; perciò, nella fattispecie, alla nuovadisamina dei motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 330/2021 della Corte d’appello di L’Aquila.Infatti, è evidente che, a questo punto, l’errore percettivo che haviziato e ha imposto la revoca dell’ordinanza n. 18059/2025 risultapienamente sanato: il ricorrente è stato posto nella condizione diillustrare i suoi originari motivi di ricorso, come non aveva potuto farenel termine ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. prima dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia nel ricorso per revocazione, sia nella memoria che hadepositato in prossimità dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fissata per ladecisione del ricorso per revocazione.4.Con il primo motivo di ricorso, intitolato “insufficiente, errata e/ocontraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo dellacontroversia” il ricorrente lamenta il grave errore motivazionale dellasentenza impugnata n. 330/2021 della Corte d’appello, laddove avevaerroneamente individuato i beni da dividere, con riferimentoall’appartamento in Teramo, alla via Cona; lamenta che la sentenzanon abbia esaminato le deduzioni in ordine al fatto che quell’immobileera stato acquistato dalla società di fatto “[OSCURATO:PERSONA] e DiGenova [OSCURATO:PERSONA]”, poi regolarizzata in società in nomecollettivo, le cui quote erano state oggetto di cessione.Con il medesimo motivo lamenta altresì che nessun valore di stimafosse stato inserito nella massa da dividere con riguardoall’appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA] alla via [OSCURATO:PERSONA]; evidenziache tale immobile era stato acquistato in comunione ed egli,diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non avevaNumero registro generale 18297/2025Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 12701/2026Data pubblicazione 05/05/2026chiesto che il bene fosse compreso nella comunione, ma solo che fossericonosciuto in suo favore una somma pari alla metà del valore efossero riconosciuti i frutti civili.5.Con il secondo motivo, intitolato “errata e/o omessa motivazionesul punto della contestazione sollevata alle risultanze della CTU e suiprogetti divisionali scelti nell’assegnazione”, il ricorrente evidenzia checon il suo appello aveva criticato la scelta del progetto divisionaleeseguita dal giudice di primo grado e lamenta che la motivazione dellasentenza impugnata non sia stata adeguata e logica, oltre che viziatadall’omesso esame delle risultanze della c.t.u.6.Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili per le medesimeragioni, che perciò si espongono congiuntamente.In primo luogo, come già era stato evidenziato nella proposta didefinizione accelerata depositata in causa, entrambi i motivi propostiai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. sono inammissibili aisensi dell’art. 348-ter co.5 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, inragione dell’introduzione del giudizio d’appello successivamente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e all’introduzione del giudizio di cassazione prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di "doppia conforme".In tale caso il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cuial n.5 dell'art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che essesono tra loro diverse (Cass. Sez. 1 22-12-2016 n. 26774, Cass. Sez. 328-2-2023 n. 5947, per tutte). Al contrario, nella fattispecie ilricorrente, limitandosi a lamentare che la Corte d’appello non abbiaesaminato le sue deduzioni, presuppone l’inesistenza di una diversitàdelle ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e disecondo grado.Numero registro generale 18297/2025Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 12701/2026Data pubblicazione 05/05/2026Inoltre, è acquisito il principio secondo il quale, sulla basedell’attuale formulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., non èpiù deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienzadella motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost. enel processo civile dall’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ.; il sindacato dilegittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimocostituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullità processualededucibile ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata damanifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa eincomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; al di fuori ditali ipotesi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omessoesame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione eche appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione dellacontroversia (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053, Cass. Sez. 3 12-10-2017n. 23940, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598, per tutte).Nella fattispecie, la motivazione della sentenza n. 330/2021 dellaCorte d’appello ampiamente soddisfa il minimo costituzionale entro ilquale è limitato il sindacato di legittimità, perché la decisione (da pag.5 a pag.7) ha esposto le ragioni sulla cui base ha accertato chel’immobile di via Cona fosse in comproprietà dei condividenti,prendendo specificamente in esame le deduzioni in ordine al fatto chel’immobile era stato acquistato dalla società di fatto poi regolarizzatain società in nome collettivo ed esponendo i dati in forza dei quali haescluso che l’immobile fosse stato conferito nel patrimonio della societàin nome collettivo. La sentenza ha preso in esame anche le deduzioniin ordine all’immobile in Tortoreto (da pag. 7 a pag. 8 infine) e leNumero registro generale 18297/2025Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 12701/2026Data pubblicazione 05/05/2026critiche alla c.t.u. (da pag. 8 in fine a pag.9), in termini concreti,coerenti e pienamente comprensibili.All’evidenza, i vizi di motivazione rilevanti in sede di legittimitànon si misurano né sul dato che la motivazione non sia rispondente alleaspettative della parte, né sul dato che la motivazione non abbia presospecificamente in esame tutte le deduzioni della parte; ciò in quanto,come esposto, il vizio di motivazione deve emergere dal testo dellasentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali enella fattispecie la sentenza impugnata ha contenuto in sé pienamentecoerente e compiuto.7.Ne consegue che il ricorso avverso la sentenza n. 330/2021 dellaCorte d’appello dell’Aquila deve essere dichiarato inammissibile e ilricorrente [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del principio della soccombenza,deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite relative a talericorso.Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta cheera stata formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., devono essereapplicati, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod.proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento a favore delcontroricorrente di somma equitativamente determinata nella misuradi cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favoredella cassa delle ammende.Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass.Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380-bis co.3 cod. proc. civ.,richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazionelegale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo,giacché non attenersi alla delibazione del proponente che troviNumero registro generale 18297/2025Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 12701/2026Data pubblicazione 05/05/2026conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilitàaggravata.Infine, la pronuncia di inammissibilità del ricorso avverso lasentenza n. 330/2021 della Corte d’appello dell’Aquila impone ladichiarazione ex art. 13 co.1-quater d.P.R. n. 115/2002, in ordine alraddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso medesimo.8.In considerazione dell’esito del giudizio di revocazione,favorevole al ricorrente nella fase rescindente ma non nella faserescissoria, si compensano le spese riferite all’attività difensiva svoltanel giudizio di revocazione. P.Q.Mrevoca la propria ordinanza n. 18059/2025 depositata il 3-7-2025;dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 330/2021 della Corte d’appello dell’Aquila;condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione a favore delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite, che liquida in € 200,00per esborsi ed € 5.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi atitolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege; condannaaltresì il ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 cod. proc. civ. di €2.000,00 a favore del controricorrente e al pagamento ex art. 96 co. 4cod. proc. civ. di € 2.000,00 a favore della cassa delle ammende;dà atto che sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso avverso la sentenza n. 330/2021 dellaNumero registro generale 18297/2025Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 12701/2026Data pubblicazione 05/05/2026Corte d’appello dell’Aquila, ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, sedovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 22-4-2026Il PresidenteGiuseppe Grasso