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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 35593/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (9 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla asserita "resistenza passiva", puntualmente smentita dal portato oggettivo della vicenda in fatto sinteticamente ma inequivocabilmente messa in luce dalla Corte del merito; assolutamente generici quanto alla recidiva contestata e ritenuta, avendo la difesa integralmente omesso di precisare le ragioni per le quali il pregresso criminale, anche per fatti specifici, del ricorrente nel caso non faccia gioco quanto alla maggiore riprovevolezza di quello a giudizio e alla correlata ingravescente pericolosità dell'imputato desumibile da tale ultima condotta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (9 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla asserita "resistenza passiva", puntualmente smentita dal portato oggettivo della vicenda in fatto sinteticamente ma inequivocabilmente messa in luce dalla Corte del merito; assolutamente generici quanto alla recidiva contestata e ritenuta, avendo la difesa integralmente omesso di precisare le ragioni per le quali il pregresso criminale, anche per fatti specifici, del ricorrente nel caso non faccia gioco quanto alla maggiore riprovevolezza di quello a giudizio e alla correlata ingravescente pericolosità dell'imputato desumibile da tale ultima condotta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022
Sentenza Cassazione n. 35593/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris