Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35180/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 2 dicembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648, secondo (attuale quarto) comma e 474 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e il vizio della motivazione in relazione al diniego della richiesta di conversione della pena ex art. 53 e ss.

I. 689/1981, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 4, ha sottolineato come il marchio risultasse fedelmente riprodotto alla luce delle risultanze dell'accertamento svolto dal perito e che, in ogni caso, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata (fra le altre, Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814), anche una contraffazione grossolana è punibile ai sensi dell'art. 474 cod. pen. poiché mette in pericolo l'affidamento dei cittadini verso i marchi e i segni distintivi; Osservato che, a pagina 5 della sentenza impugnata, il Giudice di appello ha congruamente respinto la richiesta di conversione della pena poiché, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., non ne sussistevano i presupposti, in ragione dei plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio e di evasione a carico del prevenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 4 luglio 2023 ere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 2 dicembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648, secondo (attuale quarto) comma e 474 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e il vizio della motivazione in relazione al diniego della richiesta di conversione della pena ex art. 53 e ss. I. 689/1981, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 4, ha sottolineato come il marchio risultasse fedelmente riprodotto alla luce delle risultanze dell'accertamento svolto dal perito e che, in ogni caso, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata (fra le altre, Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814), anche una contraffazione grossolana è punibile ai sensi dell'art. 474 cod. pen. poiché mette in pericolo l'affidamento dei cittadini verso i marchi e i segni distintivi; Osservato che, a pagina 5 della sentenza impugnata, il Giudice di appello ha congruamente respinto la richiesta di conversione della pena poiché, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., non ne sussistevano i presupposti, in ragione dei plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio e di evasione a carico del prevenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 ere estensor
Sentenza Cassazione n. 35180/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris