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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14893/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SIMONTE e Filippa CALCAGNO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Enna ha rigettato l'appello proposto dal Procuratore Europeo avverso il provvedimento del G.i.p. della stessa città, con il quale veniva rigettata la richiesta di sequestro preventivo della somma di Euro 46.119,42 nella disponibilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'imputazione provvisoria di cui agli artt. 82 cpv., 110 e 640-bis cod. pen.

Il Tribunale di Enna ha ritenuto condivisibili le argomentazioni già proposte dal G.i.p. quanto all'omessa motivazione in ordine al periculum nella richiesta di sequestro, richiamando a sostegno i principi ermeneutici affermati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01).

2. [OSCURATO:PERSONA]< ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Ha dedotto il ricorrente la ricorrenza di violazione ed erronea interpretazione della legge penale, in considerazione dell'errata interpretazione data al disposto di cui all'art. 322-ter cod. pen.; nel caso in esame il sequestro era certamente prodrornico ad una confisca avente carattere sanzionatorio, in considerazione della confisca obbligatoria per equivalente ai sensi del combinato disposto dell'art. 322-ter, 640-bis, 640-quater cod. pen.

E' la stessa Corte di cassazione nella sua massima espressione ad avere escluso da tale ambito, e dunque dalla necessità di una specifica motivazione in ordine al requisito del periculum, la confisca sanzionatoria in relazione al disposto dell'art. 322-ter cod. pen., in presenza di un danno per lo stato e l'Unione Europea, in misura direttamente ragguagliabile al quantum dei contributi illegittimamente ottenuti dall'AGEA, proprio in considerazione della finalità tipica della confisca per equivalente, che può riguardare anche beni in assenza di qualsiasi legame con la pericolosità individuale del soggetto indagato, ed anche in assenza di collegamento diretto con il singolo reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è fondato.

Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Enna, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. 2.

In via preliminare occorre considerare come la richiesta di sequestro avanzata dal Procuratore europeo fosse stata formulata specificamente ai sensi degli artt. 640-quater, 322-ter cod. pen. in relazione all'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. 2.1.

Il Tribunale di Enna nel decidere avverso l'appello del Pubblico Ministero, in considerazione del tipo di sequestro disposto e della contestazione elevata, ha impropriamente richiamato la diversa disciplina di cui all'art. 321, comma 1 e 2, cod. proc. pen. e non ha tenuto conto della peculiarità della vicenda in esame, considerato il tenore della imputazione provvisoria.

L.a giurisprudenza di questa Corte, sul punto, ha affermato con principio che qui si intende ribadire, che ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322- ter cod. pen, è sufficiente, qualora sussista il "fumus" di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054-01).

Ne consegue che ai fini dell'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322-ter cod. proc. pen. è sufficiente, qualora sussista il fumus di uno dei delitti specificamente rientranti nel novero di tale speciale disciplina (nel caso in esame cori riferimento all'imputazione ex art. 640-bis in collegamento con l'art. 640-bis cod. pen.), il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (Sez. 3, n. 25657 del 27/05/2022, Biagini).

In tal senso si deve rilevare come la lettura proposta dal Tribunale della Sez.

U Ellade appaia eccentrica rispetto al caso in esame; deve ritenersi quindi condivisibile quanto affermato in senso esplicativo dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che: "la sentenza Ellade, in motivazione, ha affermato che «... proprio la differente formulazione dei commi 2 e 2-bis conduce, ancor più, a ripudiare la opzione riduttiva, abbracciata dal primo orientamento, di una motivazione confinata nella mera individuazione della confiscabilità del bene, invece sufficiente, alla luce della differente formulazione della norma, proprio per il sequestro introdotto dal legislatore con riguardo ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione».Tale affermazione è stata di recente sviluppata da Sez. 6, n. 12513 de123/02/2022, Grandis, alla cui motivazione si rimanda, secondo cui in caso di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art.322-ter cod. pen, è sufficiente, qualora sussista il fumus di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena, a differenza del provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., che deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora.

In motivazione, la sentenza Grandis ha precisato che l'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. disciplina un'ipotesi speciale di sequestro preventivo funzionale alla confisca, connotata da carattere obbligatorio, come si desume sia dal raffronto tra le espressioni normative adottate rispettivamente ai commi 2 e 2-bis dell'indicato articolo, sia da un'interpretazione logico-sistematica delle due disposizioni."(Sez. 3, n. 25657 del 27/05/2022, Biagini).

3. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio affinché il Tribunale di Enna, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. effettui un nuovo giudizio attenendosi alle coordinate ermeneutiche sopra richiamate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Enna, compet

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SIMONTE e Filippa CALCAGNO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Enna ha rigettato l'appello proposto dal Procuratore Europeo avverso il provvedimento del G.i.p. della stessa città, con il quale veniva rigettata la richiesta di sequestro preventivo della somma di Euro 46.119,42 nella disponibilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'imputazione provvisoria di cui agli artt. 82 cpv., 110 e 640-bis cod. pen. Il Tribunale di Enna ha ritenuto condivisibili le argomentazioni già proposte dal G.i.p. quanto all'omessa motivazione in ordine al periculum nella richiesta di sequestro, richiamando a sostegno i principi ermeneutici affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01). 2. [OSCURATO:PERSONA]< ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Ha dedotto il ricorrente la ricorrenza di violazione ed erronea interpretazione della legge penale, in considerazione dell'errata interpretazione data al disposto di cui all'art. 322-ter cod. pen.; nel caso in esame il sequestro era certamente prodrornico ad una confisca avente carattere sanzionatorio, in considerazione della confisca obbligatoria per equivalente ai sensi del combinato disposto dell'art. 322-ter, 640-bis, 640-quater cod. pen. E' la stessa Corte di cassazione nella sua massima espressione ad avere escluso da tale ambito, e dunque dalla necessità di una specifica motivazione in ordine al requisito del periculum, la confisca sanzionatoria in relazione al disposto dell'art. 322-ter cod. pen., in presenza di un danno per lo stato e l'Unione Europea, in misura direttamente ragguagliabile al quantum dei contributi illegittimamente ottenuti dall'AGEA, proprio in considerazione della finalità tipica della confisca per equivalente, che può riguardare anche beni in assenza di qualsiasi legame con la pericolosità individuale del soggetto indagato, ed anche in assenza di collegamento diretto con il singolo reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Enna, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. 2. In via preliminare occorre considerare come la richiesta di sequestro avanzata dal Procuratore europeo fosse stata formulata specificamente ai sensi degli artt. 640-quater, 322-ter cod. pen. in relazione all'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. 2.1. Il Tribunale di Enna nel decidere avverso l'appello del Pubblico Ministero, in considerazione del tipo di sequestro disposto e della contestazione elevata, ha impropriamente richiamato la diversa disciplina di cui all'art. 321, comma 1 e 2, cod. proc. pen. e non ha tenuto conto della peculiarità della vicenda in esame, considerato il tenore della imputazione provvisoria. L.a giurisprudenza di questa Corte, sul punto, ha affermato con principio che qui si intende ribadire, che ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322- ter cod. pen, è sufficiente, qualora sussista il "fumus" di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054-01). Ne consegue che ai fini dell'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322-ter cod. proc. pen. è sufficiente, qualora sussista il fumus di uno dei delitti specificamente rientranti nel novero di tale speciale disciplina (nel caso in esame cori riferimento all'imputazione ex art. 640-bis in collegamento con l'art. 640-bis cod. pen.), il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (Sez. 3, n. 25657 del 27/05/2022, Biagini). In tal senso si deve rilevare come la lettura proposta dal Tribunale della Sez. U Ellade appaia eccentrica rispetto al caso in esame; deve ritenersi quindi condivisibile quanto affermato in senso esplicativo dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che: "la sentenza Ellade, in motivazione, ha affermato che «... proprio la differente formulazione dei commi 2 e 2-bis conduce, ancor più, a ripudiare la opzione riduttiva, abbracciata dal primo orientamento, di una motivazione confinata nella mera individuazione della confiscabilità del bene, invece sufficiente, alla luce della differente formulazione della norma, proprio per il sequestro introdotto dal legislatore con riguardo ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione».Tale affermazione è stata di recente sviluppata da Sez. 6, n. 12513 de123/02/2022, Grandis, alla cui motivazione si rimanda, secondo cui in caso di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art.322-ter cod. pen, è sufficiente, qualora sussista il fumus di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena, a differenza del provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., che deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora. In motivazione, la sentenza Grandis ha precisato che l'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. disciplina un'ipotesi speciale di sequestro preventivo funzionale alla confisca, connotata da carattere obbligatorio, come si desume sia dal raffronto tra le espressioni normative adottate rispettivamente ai commi 2 e 2-bis dell'indicato articolo, sia da un'interpretazione logico-sistematica delle due disposizioni."(Sez. 3, n. 25657 del 27/05/2022, Biagini). 3. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio affinché il Tribunale di Enna, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. effettui un nuovo giudizio attenendosi alle coordinate ermeneutiche sopra richiamate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Enna, compet
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