CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03745/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 31 / 01/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 9409 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9409del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70C52 E625B ) rappresentata e difes a , giusta procura al legata al ricorso, dall’avvocatoFabio Ercolini (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57B19 E625R) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] N. 3 LIVORNO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Livorno n. 55/2023, pubblicata in data 30 gennaio 20 23 (e notificata in data 17 febbraio 2023); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 31 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’amministratore del condominio del fabbricato sito in Livorno, via L. Russo n. 3, ha pignorato i crediti vantati dalla sua debi- trice [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del datore di lavorodella stessa, [OSCURATO:SOCIETA].. Il giudice dell’esecuzione ha assegnato i crediti retributivi pignorati, nei limiti del quinto. Ric. n. 9409/2023 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 La debitrice Andorlini ha impugnato l’ordinanza di assegna- zione, con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Livorno. Ricorre la Andorlini, sulla base di un unicomotivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede il condominio intimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ri- corso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Nel presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione agli atti esecutivi proposta, ai sensi dell’art. 617, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non è stato infatti evocato il terzo pignorato (Ran- gers S.r.l.), che non risulta, del resto, evocato dalla parte ricor- rente neanche in sede di legittimità. Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione for- zata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui Ric. n. 9409/2023 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Sez. 6 –3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 –01; nel medesimo senso, anche con specifico riferimento alla riscossione coattiva di cre- diti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 –01; con riguardo al giudizio di re - clamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 666112 –01; 9000/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 9000 del 21/03/2022). Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. Ne consegue che il giudizio di merito si è svolto senza la parte- cipazione di tutti i legittimati passivi necessari, il che ne deter- mina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la vio- lazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non ri-levata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto Ric. n. 9409/2023 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero pro-cesso e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, an- che d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 –01; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sen- tenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566– 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 -01). La sentenza impugnata va, in definitiva, cassata, con rimes- sione del procedimento al giudice di primo e unico grado. 2.La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Livorno, quale giudice di primo grado, in persona di diverso ma- gistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Livorno, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, com