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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25827/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione rispetto al provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca degli arresti domiciliari cc.dd.

«esecutivi», con conseguente esecuzione della pena in regime ordinario, per essere stato il condannato sorpreso, all'interno del luogo di restrizione, in compagnia di una pluralità di soggetti, anche non conviventi, la maggior parte dei quali pregiudicati; che il Tribunale di sorveglianza ha congruamente ritenuto il fallimento dell'azione rieducativa in ragione del grave vulnus arrecato da Masiello, con il suo comportamento, al rapporto fiduciario tra il condannato e gli organi del trattamento, in carenza del quale la misura alternativa non può trovare attuazione e, se disposta, deve essere revocata ai sensi dell'art. 51, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 (così, in giurisprudenza, Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277452; Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq, Rv. 248357). che Masiello — il quale, osserva il Tribunale di sorveglianza, ha dimostrato assenza di responsabilizzazione quanto al rispetto delle prescrizioni imposte con l'ammissione alla misura alternativa alla detenzione, che richiede puntualità ed attenzione nel relativo adempimento, così come nel rispetto di leggi e regolamenti, ed ha, invece, palesato aperta insofferenza ed assoluta indifferenza per le regole ordinarie del vivere civile — si limita ad eccepire, sul postulato della liceità della presenza, in loco, del fratello, oltre che della moglie, entrambi ivi residenti, la ridotta gravità del fatto, in tal modo ponendosi in una prospettiva di mera confutazione, inidonea ad enucleare, nel provvedimento impugnato, vizi rilevabili in sede di legittimità; che il ricorso si palesa, pertanto, inidoneo ad enucleare fratture razionali ovvero profili di contraddittorietà all'interno di un apparato motivazionale che appare, conclusivamente, ineccepibile; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente D4rjièle [OSCURATO:PERSONA] andrini /(AA L Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio.

Il Consigliere estensore Il Consi9liere anziano Da itle C Dom9tico Fiord isi D <10(/ [OSCURATO:PERSONA]'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione rispetto al provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca degli arresti domiciliari cc.dd. «esecutivi», con conseguente esecuzione della pena in regime ordinario, per essere stato il condannato sorpreso, all'interno del luogo di restrizione, in compagnia di una pluralità di soggetti, anche non conviventi, la maggior parte dei quali pregiudicati; che il Tribunale di sorveglianza ha congruamente ritenuto il fallimento dell'azione rieducativa in ragione del grave vulnus arrecato da Masiello, con il suo comportamento, al rapporto fiduciario tra il condannato e gli organi del trattamento, in carenza del quale la misura alternativa non può trovare attuazione e, se disposta, deve essere revocata ai sensi dell'art. 51, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 (così, in giurisprudenza, Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277452; Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq, Rv. 248357). che Masiello — il quale, osserva il Tribunale di sorveglianza, ha dimostrato assenza di responsabilizzazione quanto al rispetto delle prescrizioni imposte con l'ammissione alla misura alternativa alla detenzione, che richiede puntualità ed attenzione nel relativo adempimento, così come nel rispetto di leggi e regolamenti, ed ha, invece, palesato aperta insofferenza ed assoluta indifferenza per le regole ordinarie del vivere civile — si limita ad eccepire, sul postulato della liceità della presenza, in loco, del fratello, oltre che della moglie, entrambi ivi residenti, la ridotta gravità del fatto, in tal modo ponendosi in una prospettiva di mera confutazione, inidonea ad enucleare, nel provvedimento impugnato, vizi rilevabili in sede di legittimità; che il ricorso si palesa, pertanto, inidoneo ad enucleare fratture razionali ovvero profili di contraddittorietà all'interno di un apparato motivazionale che appare, conclusivamente, ineccepibile; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D4rjièle [OSCURATO:PERSONA] andrini /(AA L Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore Il Consi9liere anziano Da itle C Dom9tico Fiord isi D <10(/ [OSCURATO:PERSONA]'
Sentenza Cassazione n. 25827/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris