CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 19215/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (0513ADE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 settembre 2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale locale con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato ad unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 4). Va rammentato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1, co. 1, lett. c), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto nelle sue modalità concrete ponendo l'accento sul quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente dalle quali era possibile ricavare 176 dosi medie, pervenendo alla conclusione che il fatto non potesse essere considerato di "particolare tenuità". (íj 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 maggio 2025. La C igliera est. L