CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di porto di arma clandestina contestato sub 2) e, invece, lo ha ritenuto c:olpevole delle residue imputazioni, condannandolo alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, di custodia cautelare e di custodia dei beni in sequestro; con la medesima decisione, è stata applicata al condannato la pena accessoria dell'interdizione, per il periodo di cinque anni, dai pubblici uffici ed è stata ordinata, altresì, la confisca e devoluzione, alla competente Direzione provinciale di artiglieria, delle armi e delle munizioni in sequestro; è stata disposta, infine, la confisca e distruzione della sostanza stupefacente caduta in sequestro. L'imputato, dunque, è stato condannato: - per i reati di cui agli artt. 2 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895, per aver detenuto una pistola mitragliatrice calibro 7,65 Browning, arma comune da sparo, con relativo munizionamento; - per il reato di cui all'art. 23, commi 1 e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver detenuto due pistole semiautomatiche (rispettivamente marca Bruni calibro 6,35, con relativo munizionamento e marca Kimar modello 85, originariamente calibro 8, resa idonea all'uso di cartucce calibro 9 corto); - per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. per aver ricevuto, al fine di trarne profitto, le armi sopra indicate, provento di illecita fabbricazione e importazione; - per il reato di cui all'art. 697 cod. pen., per aver detenuto, senza averne fatto preventiva denuncia, dodici cartucce calibro 380. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha riformato la pronuncia di primo grado, revocando esclusivamente la confisca del telefono in sequestro e disponendone la restituzione all'imputato; nel resto, la Corte territoriale ha confermato la decisione gravata. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In ipotesi difensiva, l'art. 1 della legge n. 895 del 1967 non potrebbe mai costituire il presupposto del reato di ricettazione; la stessa Corte, sul punto, definisce l'arma di cui al capo 1) della rubrica come arma comune da sparo, dunque legalmente vendibile. Ma anche con riferimento al rapporto fra la fattispecie ex art. 23 legge n. 110 del 1975 e la ricettazione, manca nel caso di specie la prova dell'alterazione, ovvero della modifica dell'arma, elemento ovviamente posto a monte, rispetto alla ricezione della stessa. 3.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, in relazione all'insussistenza del concorso formale fra l'art. 648 cod. pen. e gli artt. 2 legge n. 895 del 1967 e 23, comma 1, Legge 110 del 1975. 3.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione, con riferimento all'operatività del criterio di specialità dettato dall'art. 15 cod. pen. Non sussiste concorso formale, fra il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e i reati di cui agli arti:. 23 e segg. della legge n. 110 del 1975. 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. È del tutto pacifica, nella giurisprudenza di legittimità, la possibilità di configurare un concorso di reati, tra i delitti di detenzione dii arma clandestina e di ricettazione; ciò anche nel caso in cui il reato presupposto, rispetto a quest'ultimo, sia quello di alterazione dell'arma stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Le doglianze difensive riassunte in narrativa presentano connotati comuni, per cui si prestano ad una agevole trattazione di carattere unitario. 2.1. In linea generale, l'art. 648 cod. pen. stabilisce che è responsabile del reato di ricettazione chiunque - al fine di procurare a sé o ad altri un profitto - "acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette per farli acquistare, ricevere od occultare". Tale modello legale descrive come illecita, sia l'ipotesi dell'acquisto, sia quelle della ricezione e dell'occultamento, nonché quella dell'intromissione nel far acquistare, ricevere od occultare; trattasi, pertanto, di condotte alternative tra loro, previste quali modalità realizzative della medesima azione e della medesima violazione giuridicamente sanzionata. Con il termine "acquisto", il paradigma normativo in esame intende riferirsi, non soltanto alla stipulazione di un formale negozio di compravendita, ma anche ad ogni accordo con terzi, che si riveli idoneo a far conseguire il possesso della cosa, pur se questo non venga poi seguito dalla sua materiale consegna. Se ne trae conferma dalla incriminazione, quale condotta illecita distinta dall'acquisto, della ricezione, che individua qualsiasi azione che faccia ottenere all'agente il possesso della cosa proveniente da reato e quindi ne consenta il trasferimento nella sua sfera patrimoniale (Sez. 1, n. 8245 del 111/5/1987, Piga, rv. 176392; Sez. 4, n. 14424 del 2/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], rv. 253302). La fattispecie di ricettazione - sotto il profilo dogmatico - è inoltre configurata dal Legislatore quale reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l'oggetto materiale di provenienza criminosa entra nella sfera di disponibilità e controllo dell'agente, mentre resta irrilevante, se non integrante in sé altra ipotesi di reato, un eventuale uso successivo del bene acquisito, così come il momento di accertamento (Sez. 1, n. 1638 del 23/05/1985, Podavini, rv. 169865). 2.2. Da tali considerazioni si evince che non vi è sovrapponibilità - sul piano materiale e su quello psicologico, né tanto meno quanto all'aspetto cronologico - tra ricettazione e detenzione illegale della medesima arma, per integrare la quale la norma non postula nemmeno il dolo specifico di trarre profitto per sé o per altri, richiesto invece per configurare la ricettazione, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di mantenere a propria disposizione il bene illecitamente, senza averne fatto denuncia (Sez. 1, n. 21355 del 10/04/2013, Lamanna, rv. 256302; Sez. 1, n. 15885 del 01/03/2007, Re, rv. 236432; Sez. 1, n. 12911 del 19/12/2000, Bortoluzzi, rv. 218441). Le due fattispecie incriminatrici a confronto, in sostanza, delineano condotte diverse, tra le quali non può individuarsi alcun rapporto di specialità. 2.3. I medesimi principi sono stati riferiti anche all'ipotesi del concorso tra il delitto di ricettazione e quello di detenzione di arma clandestina, oppure provento di precedente sottrazione al legittimo proprietario nella forma del furto o della rapina, concorso riconosciuto dalla giurisprudenza sostanzialmente unanime (sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, Bonfiglio, rv. 260347; Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, Iengo, Rv. 257387; sez. 2, n. 41464 del 29/09/2009, Zara, rv. 244951; sez. 2, 19/2/2008, Donatello, rv. 239769; sez. 2, n. 23/3/2004, Divano, rv. 230051). La tesi del concorso di reati si basa sul fatto che - nella ricettazione di armi clandestine - il delitto presupposto può essere anche quello di abrasione del numero di matricola e la relativa condotta si può realizzare anche attraverso il mero occultamento delle armi stesse, oltre che con l'acquisto o la ricezione di esse. La figura tipica, infatti, esige quale caratteristica della res la provenienza da "qualsiasi" delitto; il termine "provenienza" deve poi esser letto nella accezione più ampia, che abbraccia qualsiasi forma di derivazione della cosa da una condotta illecita altrui, della quale può dunque costituire tanto il "profitto", che il "prodotto" (Sez. 1, n. 17415 del 28/03/2019, Chargui, Rv. 275251).Da tale orientamento, ad avviso del Collegio, non esiste alcuna ragione per discostarsi. Né vengono prospettate, ad opera della difesa, problematiche ulteriori, atte a condurre a difformi lumi. 3. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ric:orrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric