CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17734/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/03/2026 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVAZIONE Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con atto personalmente sottoscritto, avverso la ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, proposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], di cui alla sentenza emessa il 24/04/2023 dal Tribunale di Catanzaro, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro il 23.01/2025, divenuta irrevocabile il 24.10.2025;Ritenuto che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello,Rv. 272010 — 01); e, ancora, in tema di rescissione del giudicato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto presentato personalmente dall'interessato, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte. (Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Cospito, Rv. 281991); Ritenuto che alle considerazioni che precedono, ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. P.Q.M