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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01367/2022

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te ORDINANZA sul ricorso 24911-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1755/27/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata; che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva solo parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia.

Quest'ultima aveva, a sua volta, parzialmente accolto l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento IRPEF e IRAP, per l'anno 2008; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che col primo, l'Agenzia assume la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 112 c.p.c e 18 e 53 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art 360 n. 4 c.p.c.; che, infatti, la CTR si sarebbe pronunziata oltre la domanda originaria posta dai ricorrenti, che mai avevano fatto riferimento alla necessità di tenere conto anche dei presunti costi sostenuti; che, col secondo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 109 DPR n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la quantificazione forfettaria operata dal giudice di secondo grado non avrebbe trovato alcun riscontro nella certezza ed esatta determinazione dei costi; che gli intimati si sono costituiti con controricorso; Ric. 2017 n. 24911 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -2- che, in data 20 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018n e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 9 aprile 2019; che la sola Tibello ha provveduto a dimostrare l'intervenuto pagamento, mediante deposito di idonea documentazione in data 12 novembre 2011; che, in esito alla consumazione del periodo di sospensione, nessuna delle altre parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, _ IL CANuEL -12-1 [OSCURATO:PERSONA] ia C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 24911-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1755/27/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata; che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva solo parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia. Quest'ultima aveva, a sua volta, parzialmente accolto l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento IRPEF e IRAP, per l'anno 2008; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che col primo, l'Agenzia assume la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 112 c.p.c e 18 e 53 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art 360 n. 4 c.p.c.; che, infatti, la CTR si sarebbe pronunziata oltre la domanda originaria posta dai ricorrenti, che mai avevano fatto riferimento alla necessità di tenere conto anche dei presunti costi sostenuti; che, col secondo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 109 DPR n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la quantificazione forfettaria operata dal giudice di secondo grado non avrebbe trovato alcun riscontro nella certezza ed esatta determinazione dei costi; che gli intimati si sono costituiti con controricorso; Ric. 2017 n. 24911 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- che, in data 20 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018n e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 9 aprile 2019; che la sola Tibello ha provveduto a dimostrare l'intervenuto pagamento, mediante deposito di idonea documentazione in data 12 novembre 2011; che, in esito alla consumazione del periodo di sospensione, nessuna delle altre parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, _ IL CANuEL -12-1 [OSCURATO:PERSONA] ia C
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