CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 11466/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 29818/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto la Corte d'appello, con motivazione logica e puntuale sulla non configurabilità della particolare tenuità del fatto, ha dedotto proprio dalle argomentazioni difensive la natura "abituale" del comportamento, desumendo che il medesimo comportamento, dettato dalla necessità di accudire gli animali, fosse stato reiterato anche nei cinque giorni precedenti (pagg. 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: I 4 6 - [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3767/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29818/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 29818/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto la Corte d'appello, con motivazione logica e puntuale sulla non configurabilità della particolare tenuità del fatto, ha dedotto proprio dalle argomentazioni difensive la natura "abituale" del comportamento, desumendo che il medesimo comportamento, dettato dalla necessità di accudire gli animali, fosse stato reiterato anche nei cinque giorni precedenti (pagg. 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M