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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18671/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 05/07/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 12/06/2014 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen., con la recidiva specifica e reiterata).

Ritenuto che il primo motivo di ricorso tende ad ottenere una riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen. (al fine di ottenere una dichiarazione di intervenuta prescrizione per tale reato) si deve ritenere non consentito essendo chiaramente volto ad ottenere una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede in presenza di una logica ed argomentata motivazione della Corte di appello nella ricostruzione della condotta e qualificazione giuridica della stessa (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100- 01), Considerato come il secondo motivo di ricorso si presenti del tutto generico nella sua articolazione nel sostenere l'intervenuto decorso del termine di prescrizione anche per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., in mancanza di correlazione con la contestazione della recidiva reiterata e specifica; chiarito in tal senso che secondo il diritto vivente, infatti, della recidiva qualificata occorre tenere conto, anche se ritenuta subvalente - e, a maggior ragione, equivalente - nel giudizio di comparazione (Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019, Flagiello, Rv. 275639; Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669; Sez. 6, n. 36849 del 16/09/2015, Palombella, Rv. 264483), come di recente ribadito dalle Sezioni unite nella citata sentenza Schettino, sulla base della previsione dell'art. 157, terzo comma, cod. pen.; pertanto, il tempo necessario a prescrivere ex art. 157 cod. pen. va così calcolato: anni otto, avuto riguardo alla pena massima prevista dall'art. 648, primo comma, cod. pen., aumentati della metà per la recidiva reiterata (ex art. 99, quarto comma, prima parte, cod. pen.), quindi ad anni dodici.

Infine, per individuare il termine massimo, detto tempo va aumentato di altri due terzi, come previsto dall'art. 161, secondo comma, cod. pen. per i casi di recidiva reiterata (aggravata o meno): ad anni venti.

Infatti, secondo un principio del tutto consolidato, la recidiva qualificata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, secondo comma, cod. pen., che sulla entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50319 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; da ultimo v.

Sez. 2, n. 15563 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Nel caso di specie, quindi, la prescrizione sarebbe maturata solo nell'aprile 2031; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 05/07/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 12/06/2014 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen., con la recidiva specifica e reiterata). Ritenuto che il primo motivo di ricorso tende ad ottenere una riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen. (al fine di ottenere una dichiarazione di intervenuta prescrizione per tale reato) si deve ritenere non consentito essendo chiaramente volto ad ottenere una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede in presenza di una logica ed argomentata motivazione della Corte di appello nella ricostruzione della condotta e qualificazione giuridica della stessa (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100- 01), Considerato come il secondo motivo di ricorso si presenti del tutto generico nella sua articolazione nel sostenere l'intervenuto decorso del termine di prescrizione anche per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., in mancanza di correlazione con la contestazione della recidiva reiterata e specifica; chiarito in tal senso che secondo il diritto vivente, infatti, della recidiva qualificata occorre tenere conto, anche se ritenuta subvalente - e, a maggior ragione, equivalente - nel giudizio di comparazione (Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019, Flagiello, Rv. 275639; Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669; Sez. 6, n. 36849 del 16/09/2015, Palombella, Rv. 264483), come di recente ribadito dalle Sezioni unite nella citata sentenza Schettino, sulla base della previsione dell'art. 157, terzo comma, cod. pen.; pertanto, il tempo necessario a prescrivere ex art. 157 cod. pen. va così calcolato: anni otto, avuto riguardo alla pena massima prevista dall'art. 648, primo comma, cod. pen., aumentati della metà per la recidiva reiterata (ex art. 99, quarto comma, prima parte, cod. pen.), quindi ad anni dodici. Infine, per individuare il termine massimo, detto tempo va aumentato di altri due terzi, come previsto dall'art. 161, secondo comma, cod. pen. per i casi di recidiva reiterata (aggravata o meno): ad anni venti. Infatti, secondo un principio del tutto consolidato, la recidiva qualificata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, secondo comma, cod. pen., che sulla entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50319 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; da ultimo v. Sez. 2, n. 15563 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Nel caso di specie, quindi, la prescrizione sarebbe maturata solo nell'aprile 2031; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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