CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 23605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla,letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, LauraCondemi, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 04/12/2025 il Tribunale del riesame di Catania harigettato l’appello ex art. 310 cod. proc. pen., così riqualificando l’istanza diriesame presentata dalla difesa dell’imputato, avverso l’ordinanza diaggravamento della misura cautelare disposta dal Giudice delle indaginipreliminari del Tribunale di Catania con la quale veniva applicata all'indagato lapiù afflittiva misura degli arresti domiciliari in luogo di quella del divieto diavvicinamento con controllo elettronico ex art 275 bis cod. proc. pen.2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a tre motivi.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt.275, 282 ter e 299 cod. proc. pen. per erronea applicazione del principio diadeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari, disposta atitolo di aggravamento, della misura del divieto di avvicinamento; la difesa,premesso che l'aggravamento è stato fondato in larga misura sulla non fattibilitàtecnica della applicazione del braccialetto elettronico, lamenta che il tribunale delriesame ha avallato un meccanismo sostanzialmente automatico senza procederead una reale concreta rivalutazione delle esigenze cautelari, limitandosi arichiamare l'indisponibilità del dispositivo elettronico.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazionale in relazione all’art. 276 cod. proc. pen. per inesistenza di unainottemperanza rilevante; si lamenta che l'ordinanza ha attribuito rilievodecisivo, ai fini dell'aggravamento, ad un episodio che non integra unasignificativa violazione delle prescrizioni cautelari, valorizzando la mancatapresentazione dell'indagato in Questura per l'applicazione del braccialettoelettronico quale indice di inaffidabilità e di scarsa collaborazione, senzaconsiderare che tale episodio è stato immediatamente giustificato dall'indagato(si era addormentato) e non è accompagnato da volontà elusiva.2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazionale in relazione all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. per asseritainsussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato; inparticolare, la difesa lamenta che il tribunale del riesame ha richiamato in modoapodittico la gravità dei fatti e la generica inclinazione al delitto, senzaconsiderare che, dalla data di applicazione della misura originaria, non si èverificato alcun contatto tra l'indagato e la persona offesa, la sorella, e neanchecon i congiunti, con i quali del resto egli non intratterrebbe rapporti da anni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.3. In data 27 marzo 2026 è pervenuta comunicazione a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] eMingrino di rinuncia al ricorso a seguito di intervenuta sostituzione (conordinanza del G.i.p. di Catania in data 23/03/2026) della misura cautelare degliarresti domiciliari con quella del divieto di avvicinamento e di comunicazione conle persone offese.3.1. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.d), cod. proc. pen.; alla declaratoria di inammissibilità del gravame non segue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né della sanzionepecuniaria a favore della Cassa delle ammende, trattandosi di carenza diinteresse correlata a causa sopravvenuta alla proposizione del ricorso ossia lascarcerazione dell’indagato (cfr. sez. 2, sent. n. 4452 del 08/01/2019 Cc.,dep. 29/01/2019, Rv. 274736 – 01; Sez. U. n. 7 del 26 giugno 1997, ChiappettaRV 208166 -01; conf. Sez. U. n. 315234 del 17 luglio 2004, Litteri, RV 228168).4. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va dispostol'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.