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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04568/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/04/2022 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Bari, accogliendo l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza del 20 gennaio 2022 del Tribunale collegiale di Bari che aveva sostituito la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 15 gennaio 2021 del medesimo Tribunale per i delitti di bancarotta fraudolenta impropria quale effetto di operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta documentale, con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Gioia del Colle.

A [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 14 marzo 2019, distrutto le scritture contabili della società al fine di occultare una gestione della società improntata alla totale inottemperanza degli obblighi fiscali, nonché di avere cagionato il fallimento della società quale effetto della omissione sistematica del pagamento delle imposte, che aveva determinato la formazione di un debito tributario, conseguente anche alla applicazione di interessi e sanzioni, pari a circa euro 1.600.000,00, che aveva eroso completamente il capitale sociale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi, che vengono argomentati congiuntamente nell'atto di impugnazione, con i quali lamenta violazione degli artt. 274, lett. c), e 299 cod. proc. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente evidenzia che il Tribunale del riesame ha affermato che l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo e poi ha ammesso che questo può assumere rilievo se accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento delle esigenze di cautela. [OSCURATO:PERSONA] del dibattimento, che aveva provveduto alla attenuazione della misura cautelare, aveva preso in considerazione molteplici elementi a favore dell'imputato, ai quali, invece, il Tribunale del riesame ha negato rilievo. [OSCURATO:PERSONA] del dibattimento aveva considerato l'atteggiamento collaborativo del Cinieri, che aveva acconsentito alla produzione dei verbali di sommarie informazioni rese da soggetti indicati come testimoni dal Pubblico ministero, mentre il Tribunale del riesame aveva affermato che si trattava di verbale relativo ad un solo soggetto, il teste Puce, che peraltro aveva reso dichiarazioni favorevoli alla difesa.

In realtà, il Cinieri aveva acconsentito alla produzione dei verbali di sommarie informazioni rese da tutti i soggetti indicati dal Pubblico ministero quali testimoni, producendo anche la e -mail indirizzata al Tribunale collegiale ed alla pubblica accusa contenente la manifestazione di consenso.

La e -mail era stata trasmessa già in data 25 marzo 2022 al Pubblico ministero, prima che quest'ultimo proponesse appello avverso l'ordinanza di attenuazione della misura cautelare, cosicché il consenso non poteva essere ritenuto strumentale.

Inoltre, il teste Puce era particolarmente rilevante perché la sua condotta aveva cagionato il fallimento.

Il Tribunale del riesame neppure aveva considerato che il Cinieri aveva continuato a pagare le rate del piano di rateizzazione concordato con l'Agenzia delle entrate, osservando che questo non riguardava il debito tributario della società, ma quello dell'imputato quale persona fisica.

Tale contegno andava, invece, apprezzato quale sforzo economico dell'imputato, al quale non potevano essere addebitate responsabilità per gli anni di imposta in cui non aveva ricoperto la carica di amministratore di diritto, non avendo egli mai assunto la posizione di amministratore di fatto.

Il Tribunale del riesame neppure aveva considerato che sebbene il fallimento fosse stato dichiarato nel marzo del 2019, l'attività di impresa era cessata già nel 2016 ed il Cinieri aveva rivestito la carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 2015 al novembre 2020 ed in relazione alla gestione di questa diversa società non gli era stato mosso alcun addebito, cosicché le esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva non potevano essere ritenute attuali.

Neppure il Cinieri era gravato da precedenti penali per bancarotta fraudolenta od evasione fiscale.

Infine, l'affermazione da parte del Tribunale del riesame che la misura dell'obbligo di dimora era inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari risulta apodittica ed indimostrata.

A tale proposito il Tribunale del riesame si è limitato ad asserire che il Cinieri tuttora esercita imprese commerciali e che il collegamento tra lo stesso ed il territorio del Comune di residenza rende plausibile il pericolo che egli torni a commettere reati della stessa specie.

Obietta il ricorrente che l'affermazione dell'attuale esercizio da parte sua di imprese commerciali è apodittica ed indimostrata, basandosi su una mera congettura.

3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale con la quale insiste nell'affermare che il consenso all'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni si riferisce a tutti i testi del Pubblico ministero e che la relativa doglianza non può ritenersi intempestiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Il Tribunale del riesame, dopo avere richiamato il principio per cui l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo, ha escluso che le circostanze di fatto indicate dalla difesa a sostegno dell'istanza di attenuazione della misura cautelare fossero sintomatiche di un affievolimento di dette esigenze.

Quanto al consenso manifestato all'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni, ha affermato che si trattava di dichiarazioni rese da un solo soggetto, pur avendo il Pubblico ministero indicato dodici testimoni da escutere.

Quanto al pagamento delle rate del piano di rateizzazione, ha osservato che esso riguarda il solo debito tributario personale dell'imputato e non quello della fallita.

Il ricorrente, nella parte in cui sostiene che tali circostanze sono state mal valutate dal Tribunale del riesame, invoca un'inammissibile rivalutazione del merito dell'istanza, non consentita a questa Corte di legittimità.

Relativamente alla distanza temporale delle condotte che gli vengono contestate, invece, la motivazione del provvedimento impugnato risulta carente.

In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all'epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione giudiziale di insolvenza, la quale, anche se determina il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell'indagato, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva (Sez. 5, n. 50969 del 07/11/2019, Rolfo, Rv. 278046).

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, nell'accogliere l'appello del Pubblico ministero, non ha chiarito le ragioni per le quali, nonostante dalle condotte oggetto di contestazione (e non dalla dichiarazione di fallimento o dall'applicazione della misura cautelare) siano ormai trascorsi diversi anni, le esigenze cautelari sarebbero ancora attuali e così pregnanti da imporre una misura cautelare personale di natura custodiale, considerato che il Cinieri, da quanto emerge dall'ordinanza qui impugnata, ha continuato a svolgere attività di gestione di imprese commerciali in relazione alla quale non vengono indicate ulteriori e più recenti condotte illecite.

2. Concludendo, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Bari per nuovo esame.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/04/2022 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Bari, accogliendo l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza del 20 gennaio 2022 del Tribunale collegiale di Bari che aveva sostituito la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 15 gennaio 2021 del medesimo Tribunale per i delitti di bancarotta fraudolenta impropria quale effetto di operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta documentale, con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Gioia del Colle. A [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 14 marzo 2019, distrutto le scritture contabili della società al fine di occultare una gestione della società improntata alla totale inottemperanza degli obblighi fiscali, nonché di avere cagionato il fallimento della società quale effetto della omissione sistematica del pagamento delle imposte, che aveva determinato la formazione di un debito tributario, conseguente anche alla applicazione di interessi e sanzioni, pari a circa euro 1.600.000,00, che aveva eroso completamente il capitale sociale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi, che vengono argomentati congiuntamente nell'atto di impugnazione, con i quali lamenta violazione degli artt. 274, lett. c), e 299 cod. proc. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente evidenzia che il Tribunale del riesame ha affermato che l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo e poi ha ammesso che questo può assumere rilievo se accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento delle esigenze di cautela. [OSCURATO:PERSONA] del dibattimento, che aveva provveduto alla attenuazione della misura cautelare, aveva preso in considerazione molteplici elementi a favore dell'imputato, ai quali, invece, il Tribunale del riesame ha negato rilievo. [OSCURATO:PERSONA] del dibattimento aveva considerato l'atteggiamento collaborativo del Cinieri, che aveva acconsentito alla produzione dei verbali di sommarie informazioni rese da soggetti indicati come testimoni dal Pubblico ministero, mentre il Tribunale del riesame aveva affermato che si trattava di verbale relativo ad un solo soggetto, il teste Puce, che peraltro aveva reso dichiarazioni favorevoli alla difesa. In realtà, il Cinieri aveva acconsentito alla produzione dei verbali di sommarie informazioni rese da tutti i soggetti indicati dal Pubblico ministero quali testimoni, producendo anche la e -mail indirizzata al Tribunale collegiale ed alla pubblica accusa contenente la manifestazione di consenso. La e -mail era stata trasmessa già in data 25 marzo 2022 al Pubblico ministero, prima che quest'ultimo proponesse appello avverso l'ordinanza di attenuazione della misura cautelare, cosicché il consenso non poteva essere ritenuto strumentale. Inoltre, il teste Puce era particolarmente rilevante perché la sua condotta aveva cagionato il fallimento. Il Tribunale del riesame neppure aveva considerato che il Cinieri aveva continuato a pagare le rate del piano di rateizzazione concordato con l'Agenzia delle entrate, osservando che questo non riguardava il debito tributario della società, ma quello dell'imputato quale persona fisica. Tale contegno andava, invece, apprezzato quale sforzo economico dell'imputato, al quale non potevano essere addebitate responsabilità per gli anni di imposta in cui non aveva ricoperto la carica di amministratore di diritto, non avendo egli mai assunto la posizione di amministratore di fatto. Il Tribunale del riesame neppure aveva considerato che sebbene il fallimento fosse stato dichiarato nel marzo del 2019, l'attività di impresa era cessata già nel 2016 ed il Cinieri aveva rivestito la carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 2015 al novembre 2020 ed in relazione alla gestione di questa diversa società non gli era stato mosso alcun addebito, cosicché le esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva non potevano essere ritenute attuali. Neppure il Cinieri era gravato da precedenti penali per bancarotta fraudolenta od evasione fiscale. Infine, l'affermazione da parte del Tribunale del riesame che la misura dell'obbligo di dimora era inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari risulta apodittica ed indimostrata. A tale proposito il Tribunale del riesame si è limitato ad asserire che il Cinieri tuttora esercita imprese commerciali e che il collegamento tra lo stesso ed il territorio del Comune di residenza rende plausibile il pericolo che egli torni a commettere reati della stessa specie. Obietta il ricorrente che l'affermazione dell'attuale esercizio da parte sua di imprese commerciali è apodittica ed indimostrata, basandosi su una mera congettura. 3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale con la quale insiste nell'affermare che il consenso all'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni si riferisce a tutti i testi del Pubblico ministero e che la relativa doglianza non può ritenersi intempestiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale del riesame, dopo avere richiamato il principio per cui l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo, ha escluso che le circostanze di fatto indicate dalla difesa a sostegno dell'istanza di attenuazione della misura cautelare fossero sintomatiche di un affievolimento di dette esigenze. Quanto al consenso manifestato all'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni, ha affermato che si trattava di dichiarazioni rese da un solo soggetto, pur avendo il Pubblico ministero indicato dodici testimoni da escutere. Quanto al pagamento delle rate del piano di rateizzazione, ha osservato che esso riguarda il solo debito tributario personale dell'imputato e non quello della fallita. Il ricorrente, nella parte in cui sostiene che tali circostanze sono state mal valutate dal Tribunale del riesame, invoca un'inammissibile rivalutazione del merito dell'istanza, non consentita a questa Corte di legittimità. Relativamente alla distanza temporale delle condotte che gli vengono contestate, invece, la motivazione del provvedimento impugnato risulta carente. In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all'epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione giudiziale di insolvenza, la quale, anche se determina il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell'indagato, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva (Sez. 5, n. 50969 del 07/11/2019, Rolfo, Rv. 278046). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, nell'accogliere l'appello del Pubblico ministero, non ha chiarito le ragioni per le quali, nonostante dalle condotte oggetto di contestazione (e non dalla dichiarazione di fallimento o dall'applicazione della misura cautelare) siano ormai trascorsi diversi anni, le esigenze cautelari sarebbero ancora attuali e così pregnanti da imporre una misura cautelare personale di natura custodiale, considerato che il Cinieri, da quanto emerge dall'ordinanza qui impugnata, ha continuato a svolgere attività di gestione di imprese commerciali in relazione alla quale non vengono indicate ulteriori e più recenti condotte illecite. 2. Concludendo, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Bari per nuovo esame. P.Q.M.
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