CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 02198/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26544-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesadagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI SIENAdel 17/7/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 26/6/2024; rilevato che laricorrente, con atto del 3/6/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che il Fallimento controricorrente ha notificato la sua accettazione alla rinuncia; considerato che: -la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione; - l’ adesione alla rinuncia da parte del Ric. 2020n.26544 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 controricorrente esclude la pronunciadella condanna alle spese del giudizio (art. 391 c.p.c.). P.Q.M. La Corte così provvede:dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella c amera di consiglio della Prima Sezione Civi