CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17790/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].) [OSCURATO:PERSONA] JANCO (CUI 05073YW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in replica alla requisitoria scritta del PG, ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 28 APR 2023 UNZ1ON' \RIO , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale del riesame di Perugia ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di LULA] SATUR avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP/tribunale di Perugia che ha applicato la misura custodiale de- tentiva carceraria nei confronti del predetto, indagato per i reati di cui all'art. 74, TU Stup., a carattere transnazionale, nonché di cessione continuata in concorso con altro soggetto operante nel territorio albanese, di quantitativi di sostanza stu- pefacente del tipo cocaina e detenzione a fini di cessione di gr. 4 della medesima sostanza, nonché per il reato di cui all'art. 13, co. 3, d. Igs. n. 286 del 1998. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt., 291, co. 1, 292 e ss., 309, commi 5, 9 e 10, c.p.p. in relazione agli artt. 74, TU Stup., 3 e 4, I. 146/2006, 110, 81, c.p. e 73, TU Stup., e correlato vizio di motivazione in merito al rigetto della richiesta volta alla declaratoria di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare applicata per la mancata trasmis- sione di atti significativi del procedimento, in particolare i decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni. In sintesi, premesso che dinanzi al tribunale del riesame la difesa aveva eccepito l'omessa trasmissione ai giudici del riesame dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni disposte sull'utenza di tale [OSCURATO:PERSONA], invo- cando la perdita di efficacia della misura cautelare applicata, si duole la difesa per aver il tribunale disatteso l'eccezione, pur dando atto della mancata trasmissione, in ragione della piena discrezionalità riconosciuta al PM di selezionare gli atti di indagine, ai fini della decisione sulla richiesta di misura cautelare, dovendosi tra- smettere solo gli atti favorevoli all'indagato e alle deduzioni e memorie difensive, aggiungendo che la difesa dell'indagato, sollevando l'eccezione in sede di udienza camerale, non aveva sollevato eccezioni sull'utilizzabilità dei risultati delle inter- cettazioni né avanzato richiesta di acquisizione di tali documenti. Tanto premesso, la difesa sostiene che l'aver fatto ampio riferimento sia l'ordinanza genetica che quella impugnata ai contenuti del materiale intercettativo, la mancata trasmis- sione dei predetti atti determinerebbe per giurisprudenza pacifica di questa Corte la perdita di efficacia della misura custodiale, a fronte di argomentazioni del tribu- nale illogiche e congetturali, lesive del diritto di difesa, in quanto si sarebbe limi- tato il controllo al mero contenuto delle conversazioni captate, senza verificare la regolarità e la legittimità delle disposte intercettazioni, aggiungendo che interesse della difesa era solo quello di denunciare la illegittimità rilevata, non certo quello di chiedere l'acquisizione degli atti mancanti, in considerazione dell'inefficacia ex lege della misura in questi casi. 2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125, 273 ss., 309 ss. ed in relazione agli artt. 74, DPR n. 309 del 1990, 3 e 4, I. 146 del 2006, 110, 81, c.p. e 73, commi 1 e 6 TU Stup., e correlato vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, circa i reati contestati ed all'erronea valuta- zione degli stessi, nonché per omessa pronuncia ed omessa motivazione sullo spe- cifico motivo di gravame afferente alla nullità del provvedimento impugnato. In sintesi, le censure difensive si incentrano sulla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria - a dispetto della rubrica del motivo che include anche i reati/fine - in relazione al reato associativo di cui all'art. 74, TU Stup., di cui si contesta la configurabilità sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Richiamata in fatto per sintesi la vicenda processuale, osserva in sostanza la difesa che dalle attività in- vestigative, confortate in ciò dalle dichiarazioni rese dall'indagato sia in sede di interrogatorio di convalida subito dopo il suo arresto sia in sede di successivo in- terrogatorio da parte del PM, sarebbe emerso che solo due erano i soggetti ope- ranti ai fini della commissione degli illeciti, in particolare un coordinatore albanese (che veniva contattato dall'acquirente, non punibile), che si rivolgeva al soggetto materialmente incaricato della cessione, operante in Italia, il quale si avvicendava nel tempo con altri soggetti mai interagenti tra loro. L'ordinanza genetica e quella impugnata avrebbero omesso di confrontarsi con tali emergenze istruttorie, rite- nendo sussistere la gravità indiziaria del reato associativo e la partecipazione del ricorrente al sodalizio, senza tuttavia alcun elemento di riscontro circa la consa- pevolezza da parte del medesimo di far parte del sodalizio medesimo e di appor- tare un contributo al raggiungimento degli scopi del sodaliziomm:12z5=1, soprat- tutto alla luce di quanto riferito dall'indagato, che aveva subito ammesso di cedere stupefacente per conto del connazionale operante in Albania, dietro però pesanti minacce da parte di quest'ultimo e spinto dalla necessità di saldare un ingente debito che aveva con lui, ciò che escludeva in radice la sua volontà di cooperare per agevolare il presunto sodalizio criminoso. Si sarebbe quindi in presenza, al più, di un concorso di persone nei singoli reati fine oggetto di contestazione, con esclu- 3 ("t sione del contestato delitto associativo, difettando gli elementi oggettivi e sogget- tivi ttin1==132t= (né corroborando il materiale investigativo in alcun modo tale ipotesi di reato), come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità di cui si richiamano alcuni precedenti. 2.3. Deduce, con il terzo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 272, 273, 274 e 275, c.p.p. e correlato vizio di manifesta illo- gicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. In sintesi, la difesa si duole per aver il tribunale del riesame ritenuto sus- sistente il pericolo di fuga derivante dalla pericolosità sociale dell'indagato nonché dalla sua appartenenza ad un presunto sodalizio criminoso da cui non risultava aver preso le distanze oltre che dalla modalità concreta della condotta tenuta, che prevedeva il rientro in Albania dell'esecutore materiale una volta eseguito il com- pito. Tali argomentazioni sarebbero incongrue ed inconferenti, a fronte dall'ampia confessione e della collaborazione prestata dall'indagato allo sviluppo investiga- tivo, idonee a superare la presunzione indicata dai giudici del riesame, escludendo in radice la pericolosità sociale e l'attualità della stessa, giustificando pertanto mi- sure meno afflittive di tipo non custodiale, come il divieto di dimora nella regione Umbria come prospettato dal ricorrente. Quanto, poi, alla assenza di uno stabile radicamento dell'indagato nel territorio nazionale, l'ordinanza non avrebbe tenuto conto della circostanza che in provincia di Pavia risiede da tempo ed è munito di permesso di soggiorno uno zio della moglie dell'indagato, resosi disponibile ad accoglierlo presso la sua abitazione, sita in luogo assai distante da quello ove gli illeciti si sono perpetrati, ciò che consentirebbe anche di salvaguardare l'altra esi- genza cautelare, quella di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p. La misura applicata non sarebbe pertanto proporzionata ed adeguata al fatto ed alla personalità dell'indagato, soggetto non dotato di particolare spessore criminale e che avrebbe agito in un circoscritto lasso temporale e spaziale relati- vamente a modesti quantitativi di stupefacente, donde la misura applicata sarebbe ispirata da intenti punitivi senza alcuna valutazione ad personam. Anche il riferi- mento a precedenti condanne dell'indagato sarebbe infine inconferente, non avendo indicato i giudici del riesame gli elementi da cui possa evincersi l'attualità e la concretezza dei contatti con gli ambienti criminali o condotte specifiche da cui desumere il rischio di commissione di reati della stessa specie. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 5.12.2022 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.In particolare, secondo il PG: a) il primo motivo, con cui si deduce la viola- zione dell'art. 309 cod. proc. pen. e la perdita di efficacia della misura, per l'omessa trasmissione dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni al Tribunale, è infondato. In tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allega- zione, da parte del P.M., dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione di misure cautelari e la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina né l'inefficacia della misura né l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma obbliga il Tribunale ad acquisire d'ufficio tali decreti ove la parte ne faccia richiesta (Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 2017, Rv. 269291). Nella fattispecie la parte non ha presentato richiesta di acquisizione dei decreti autorizzativi, limi- tandosi a dolersi della mancata trasmissione. Peraltro, la mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al g.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qua- lora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19101 del 07/03/2013, Rv. 255117) e sempre che la difesa dell'in- dagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944). Nel caso in esame, non risulta che il PM abbia trasmesso i decreti autorizzativi con la richiesta caute- lare; b) il secondo motivo, concernente i gravi indizi di colpevolezza con riferi- mento al reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90, è inammissibile nella parte in cui propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con riferimento alle mo- dalità operative dell'attività di spaccio, ed è infondata nel resto. Invero, l'associa- zione non operava soltanto 'diacronicamente', come sostenuto dal ricorso, poiché erano soltanto gli spacciatori che si succedevano all'interno dell'abitazione in Pe- rugia a sostituirsi nel ruolo esecutivo di cedenti, ma operava anche 'sincronica- mente', sulla base della 'triangolazione' con il 'coordinatore' in Albania (Loshi, che riceveva le richieste sull'utenza dedicata), l'acquirente, ed il materiale esecutore, che veniva a sua volta rifornito della droga da un ulteriore sodale. È stato lo stesso indagato ad avere riferito, nel corso degli interrogatori, che la droga spacciata gli veniva consegnata da un cittadino albanese del quale non conosceva il nome, con il quale Loshi prendeva accordi, e che egli era subentrato nell'appartamento di Perugia ad altra persona che aveva il medesimo ruolo. Sicché era ben consapevole di partecipare ad un sodalizio con una struttura stabile per la consumazione di un numero indeterminato di reati di spaccio di stupefacenti; elementi che escludono la configurabilità di un concorso di persone continuato; c) il terzo motivo, concer- nente le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito cautelare, è manifestamente infondato. Invero, quanto all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., uno dei titoli cautelari è il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90, per il quale vige la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura in carcere; il ricorso è sul punto del tutto generico, non deducendo alcunché in ordine agli ele- menti che dovrebbero far ritenere elise o attenuante le esigenze cautelari, e riba- dendo le argomentazioni già valutate dal Tribunale. Peraltro, il Tribunale ha moti- vato altresì sulla attualità del pericolo di fuga - in considerazione dell'imminente rientro in Albania del ricorrente, secondo le modalità operative del sodalizio - e del pericolo di recidiva, considerando i precedenti recenti e specifici. Oltre ad evi- denziare che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adegua- tezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussi- stente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex multis, Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452), va rammentato che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del con- creto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 02). 4. In data 12.12.2022 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in replica alla requisitoria scritta del PG, ha fatto pervenire memoria difensiva con cui ha insistito per l'an- nullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche ed integrazioni, è inammissibile.2. Alfine di meglio lumeggiare le ragioni che hanno condotto questa Corte a tale approdo è necessaria una breve ricognizione storica della vicenda e delle relative scansioni processuali, soprattutto al fine di evidenziare come le doglianze di vizio motivazionale prospettate siano del tutto prive di pregio. 3. In data 17.08.2022 la [OSCURATO:PERSONA] dava esecuzione ad un decreto di fermo nei confronti di un soggetto, successivamente identificato in [OSCURATO:PERSONA], dimorante in Perugia, [OSCURATO:PERSONA] n. 37, indagato per i delitti di cui alle imputazioni cautelari. In sede di esecuzione e a seguito di perquisizione, nell'immobile veni- vano rinvenuti circa 4 grammi di cocaina suddivisa in n. 7 involucri e la somma di 5.526,00 euro. L'odierno procedimento prende le mosse da attività tecnica di in- tercettazione autorizzata su un diverso procedimento, nell'ambito del quale, in data 04.12.2021, veniva intercettata una conversazione tra un soggetto non iden- tificato, che rispondeva dall'Albania all'utenza 329/1249540 intestata a [OSCURATO:PERSONA], e un altro soggetto. La conversazione aveva ad oggetto la richiesta di acquisto di un quantitativo di sostanza stupefacente, per un corrispettivo di C 2700. Pertanto, attivate le intercettazioni telefoniche, a partire dal 24.01.2022, gli operanti avevano modo di monitorare numerosi contatti quotidiani tra vari acqui- renti e l'utenza indicata. Dopo aver individuato uno degli acquirenti più assidui, venivano disposti servizi di o.p.c. per seguirne gli spostamenti, anche mediante installazione di dispositivo GPS, giungendo così all'individuazione del luogo nel quale avvenivano le cessioni, in Perugia, nei pressi dell'edificio condominiale di [OSCURATO:PERSONA] n. 37. Il monitoraggio costante della zona, tramite installazione di una tele- camera nelle vicinanze dell'edificio di [OSCURATO:PERSONA] n. 37, consentiva di accertare che le cessioni di stupefacente erano realizzate da una persona che alloggiava al pre- detto indirizzo. La predetta attività investigativa permetteva di appurare l'esi- stenza di un'attività di spaccio contraddistinta da una "triangolazione" di contatti tra l'acquirente, il "coordinatore" dimorante in Albania e il materiale esecutore della cessione. In particolare, l'acquirente contattava telefonicamente l'utenza 329/1249540 localizzata nel territorio albanese, per verificare la disponibilità di stupefacente, fissare i tempi e il luogo dell'incontro nonché la quantità e il prezzo della cessione; successivamente l'utilizzatore dell'utenza sopra indicata, incaricava il soggetto domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 37 di eseguire la consegna; infine, l'acqui- rente, una volta giunto sul luogo, ricontattava l'utenza telefonica utilizzata dal coordinatore albanese, il quale a sua volta tramite altra utenza non monitorata avvisava il soggetto domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 37, di procedere alla consegna ma- teriale. In particolare, dalle emergenze investigative si accertavano circa un centi- naio di cessioni da parte dell'indagato, poste in essere nell'arco di un mese. In sede di convalida, l'indagato ha ammesso gli addebiti, dichiarando di aver svolto l'attività di spaccio da metà luglio 2022 a Perugia, a causa della minaccia da parte di tale [OSCURATO:PERSONA], al quale doveva denaro. Inoltre, ha dichiarato che all'utenza individuata nel procedimento, rispondesse il Loshi dall'Albania e che poi, tramite Whatsapp, indicava a lui le modalità delle consegne agli acquirenti. Ha, infine, dichiarato che la cocaina da spacciare gli veniva consegnata da un altro albanese, con cui il Loshi prendeva accordi, per poi comunicare a lui i luoghi degli appunta- menti con il fornitore. 4. Con ordinanza emessa in data 19.08.2022, all'esito della convalida del fermo e dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], eseguiti in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP presso il Tribunale di Perugia applicava, su richiesta del PM, nei confronti del sud- detto indagato la misura della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], infatti, concordava con il Pubblico Mi- nistero circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in quanto le risultanze investigative consentivano di affermare la sussistenza di un'organizzazione stabil- mente operante in Perugia, che si occupava di immettere sul mercato sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Parimenti, riteneva sussistente il pericolo di fuga, in ragione del fatto che il modus operandi dell'associazione stessa prevedeva la per- manenza dei singoli spacciatori per brevi periodi di tempo, trascorso il quale veni- vano sostituiti da altri, proprio al fine di ostacolare le indagini. Ulteriore circostanza sintomatica della sussistenza dell'esigenza cautelare poteva apprezzarsi in rela- zione al fatto che l'indagato non avesse radicamenti sul territorio. Ancora, il fatto di essere già destinatario di sentenze di condanna, unito al timore di irrogazione di una pena elevata, tenuto conto dei reati contestati, potevano costituire valido movente per rendersi irreperibile. Si apprezzava, poi, il pericolo di reiterazione del reato. La circostanza che l'indagato fosse già destinatario di precedenti condanne per analoghe condotte, unita al fatto che lo stesso aveva realizzato in un arco temporale ristretto numerosissime cessioni al dettaglio, potevano apprezzarsi quali espressione di una spiccata tendenza criminale, non avendo sortito alcun deterrente la sottoposizione a procedimenti penali e le precedenti condanne. Sulla base di tali argomentazioni, il GIP presso il Tribunale di Perugia convalidava il fermo e l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] e, inoltre, disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.5. In data 29.08.2022, il difensore dell'indagato presentava richiesta di rie- same ex art. 309 c.p.p, avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso il Tribunale di Perugia, con la quale disponeva la misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della richiesta applicativa presentata dal PM. La difesa chie- deva, in via principale, di dichiarare l'inefficacia della misura cautelare della custo- dia in carcere, in via subordinata, di annullare il provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di Perugia in data 19.08.2022, per carenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi associativa contestata al Capo 1) dell'imputa- zione e, in via ulteriormente subordinata la sostituzione della misura custodiale con altra meno afflittiva. In data 05.09.2022, il difensore dell'indagato depositava i motivi a sostegno della predetta impugnazione. Con il primo motivo dedotto dalla difesa, si lamentava l'inefficacia della misura custodiale in ragione della mancata trasmissione da parte del PM al Tribu- nale per il riesame dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni e, in particolare, quelli relativi ai R.I.T. 67/2021, in riferimento all'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA] (3291249540). Con il secondo motivo di gravame, la difesa denunciava l'insussistenza del reato associativo di cui all'art. 74 TU Stup. di cui al Capo 1). Invero, a dire del ricorrente, mancherebbero i requisiti obiettivi minimi previsti dalla fattispecie incriminatrice sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Una corretta lettura del contenuto delle intercettazioni telefoniche e dei riscontri dei servizi di o.p.c. non consentirebbe di affermare l'esistenza di un sodalizio sta- bile e duraturo, preordinato alla perpetrazione dei reati fine che costituirebbero lo scopo dell'associazione, destinata a sopravvivere alla realizzazione degli stessi. Infatti, l'odierno indagato, in sede di interrogatorio, dapprima davanti al GIP e poi dinnanzi al PM titolare delle indagini, ha chiarito che il grado del suo coinvolgi- mento era limitato a singole cessioni, realizzatesi in un arco temporale particolar- mente limitato (essendo giunto in Italia nel luglio 2022). Vi sarebbero, inoltre, ulteriori circostanze alla luce delle quali si potrebbe escludere la fattispecie asso- ciativa. In primo luogo, l'odierno indagato intratteneva rapporti unicamente con il "coordinatore" dell'attività illecita, tale [OSCURATO:PERSONA], dimorante in Albania, e con un altro individuo che gli avrebbe consegnato le sostanze stupefacenti destinate alla vendita al dettaglio. Non vi erano, infatti, rapporti con gli altri indagati che si sarebbero avvicendati nel ruolo di "esecutori materiali" delle cessioni di cocaina. Parimenti, mancherebbe l'affectio societatis, ossia la volontà e la consapevolezza di aderire alla societas sceleris, condividendone le sorti ed il programma e appor- tando un contributo, anche marginale, ma apprezzabile al rafforzamento del so- dalizio criminoso. La difesa evidenziava come l'indagato si fosse recato in Italia per commettere la condotta illecita spinto dalle minacce di tale [OSCURATO:PERSONA] (coor- dinatore dell'attività illecita), nei cui confronti aveva un consistente debito di de- naro. Conseguentemente, nessun dubbio residuerebbe in ordine alla consapevo- lezza dell'indagato di concorrere nella detenzione ai fini di spaccio dello stupefa- cente, dovendosi, però, al contempo escludere la possibilità di ravvisare la suitas di far parte del sodalizio criminale permanente, costituito dal fine di commettere un numero indeterminato di reati e di essere legato agli altri sodali da un rapporto stabile destinato a sopravvivere alla realizzazione delle singole fattispecie delit- tuose. In altre parole, l'unico motivo che avrebbe spinto l'indagato a delinquere sarebbe ravvisabile nell'esigenza di sanare un debito precedentemente contratto, per il quale aveva subito anche delle minacce. La difesa, pertanto, riteneva evi- dente che gli illeciti oggetto di contestazione provvisoria fossero più giustamente da inquadrarsi nella fattispecie concorsuale di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, la quale richiede l'accordo tra due o più persone diretto ad eseguire un determinato reato, ovvero più reati, collegati da un medesimo disegno criminoso, consumati i quali l'accordo si dissolve. Con ulteriore motivo di gravame, si lamentava l'insussistenza delle esi- genze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., nonché la violazione dei principi di pro- porzionalità e adeguatezza. Secondo le argomentazioni difensive, infatti, il GIP presso il Tribunale di Perugia avrebbe desunto l'esistenza del pericolo di fuga da un generico timore dell'indagato di divenire destinatario di una condanna a pena elevata, elementi presuntivi che non trovano alcun riscontro in condotte concrete ed attuali. Parimenti, sotto il profilo attinente al pericolo di recidiva, sarebbero violati i principi di adeguatezza, proporzionalità e di extrema ratio. Non sarebbe possibile, infatti, apprezzare uno spessore criminale tale da giustificare l'applica- zione della misura cautelare più afflittiva, che normalmente dovrebbe essere espressione di una extrema ratio. A sostegno dell'illegittimità dell'ordinanza, si evidenzia‘;c27ome il giudice della cautela non avrebbe tenuto conto dello spirito col- laborativo dimostrato dall'indagato in sede di interrogatorio, pacificamente incom- patibile con la prosecuzione dell'attività illecita. 6. In data 06.09.2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] provvedi- menti restrittivi della libertà personale e sequestri, rigettava la richiesta di riesame ritenendola infondata. Con riferimento all'eccezione relativa alla perdita di efficacia della misura cautelare, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10 c.p.p., per mancata trasmissione al Tribunale per il riesame dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni telefoniche, evidenziava come la stessa fosse priva di fondamento. I giudici di seconde cure, infatti, rappresentavano che la mancata trasmissione dei decreti sopra indicati non determina l'inefficacia della misura custodiale disposta. Ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.p. al Pubblico Ministero viene riconosciuta ampia di- screzionalità nella selezione degli atti di indagine, ed in particolare delle intercet- tazioni, ai fini della richiesta di misura cautelare. L'unico obbligo di trasmissione integrale che grava sul PM ha ad oggetto gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive depositate. Tale circostanza viene confermata anche da costante giurisprudenza di le- gittimità, secondo la mancata trasmissione al Tribunale per il riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al GIP non determina la perdita di efficacia della misura in corso di esecuzione. Al più, ne può derivare l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora si accerti che i decreti siano stati adottati al di fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero in violazione degli artt. 267 e 268 c.p.p., e sempre che sia stata tempestivamente presentata richiesta di acquisizione da parte della difesa e la stessa o il giudice non siano stati in grado di effettuare un efficace controllo di legittimità. Nel caso di specie, i giudici del riesame prendevano atto della mancata trasmissione degli atti indicati dalla difesa nel motivo di doglianza. Tuttavia, contestualmente, osser- vavano come la difesa stessa non avesse avanzato alcuna richiesta di acquisizione dei decreti stessi ai fini del controllo di legittimità. Alla luce del richiamato orien- tamento della giurisprudenza di legittimità, riconosceva la piena efficacia della mi- sura cautelare disposta con l'ordinanza impugnata. In relazione al secondo motivo di doglianza, relativo all'insussistenza della fattispecie associativa di cui all'art. 74 TU Stup., il Tribunale per il riesame rite- neva, al contrario, che dalle emergenze investigative risulta l'esistenza di uno sta- bile apparato organizzativo finalizzato ad immettere nel mercato degli stupefacenti del territorio di Perugia, in modo continuativo, ingenti quantitativi di cocaina e a provvedere allo smercio al minuto della droga, mediante l'operatività di più sog- getti, con ruoli ben definiti, che rispondono ad un coordinamento stabile ed unita- rio, diretto dal territorio albanese. Dall'attività di indagine compiuta, inoltre, emer- geva che il contributo prestato dall'indagato all'attività del sodalizio era certa- mente essenziale per il raggiungimento degli scopi dello stesso e connotato dalla consapevolezza di agire come esponenti di un'unica consorteria nella quale ope- rano, in modo sincronico e diacronico, anche altri soggetti: il coordinatore dimo- rante in Albania, il fornitore in loco e altri soggetti impiegati nel ruolo esecutivo. Si riteneva sussistente anche l'elemento dell'affectio societatis, posto che proprio alla luce delle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio sembrava difficile ammettere che lo stesso non fosse consapevole di aver operato nell'ambito di una attività organizzata, avvalendosi di una struttura preesistente. Parimenti si osservava che le dichiarazioni dell'indagato circa le minacce subite per il debito risultavano prive di qualsivoglia riscontro. Per contro, la consapevolezza e la vo- lontà di far parte di un sodalizio di cui si condividono le sorti e il programma e di apportare, con il proprio operato, un contributo apprezzabile al proprio rafforza- mento, trovavano riscontro, in termini di gravità indiziaria, nella reiterazione della partecipazione del Lulaj alle condotte operative, per conto del soggetto che egli stesso aveva indicato come coordinatore dell'attività organizzata. Durante l'inter- rogatorio, infatti, l'indagato ammetteva di aver spacciato nello stesso territorio, sempre per conto del Loshi, negli anni 2020 e 2021 e aggiungeva poi di conoscere quest'ultimo a partire dal 2018. Si tratta di elementi che corroborano la sussi- stenza della affectio societatis, denotando come l'indagato avesse aderito al si- stema operativo da tempo. Infine, in relazione al terzo motivo di doglianza, il Tribunale per il Riesame evidenziava la correttezza dell'iter argonnentativo seguito dal giudice di prime cure nell'affermare la sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, il pericolo di fuga poteva dirsi sussistente proprio in ragione del particolare modus operandi dell'associazione. Quest'ultima, infatti, prevedeva l'avvicendamento dei singoli spacciatori, i quali trascorrevano in questo territorio brevi periodi, per poi fare rientro nel Paese di origine. Qualora l'indagato non fosse stato tratto in arresto, avrebbe sicuramente fatto ritorno in Albania. A conferma, si apprezzava l'ulteriore circostanza dell'assenza di uno stabile radicamento dello stesso in Italia. Tali cir- costanze, unite al timore di vedersi irrogata una nuova condanna a pena elevata, rendevano concreto ed attuale il pericolo di fuga. In ordine al pericolo di reitera- zione, infine, il giudice di seconde cure, confermava le argomentazioni del GIP, richiamando il numero particolarmente elevato di cessioni che l'indagato aveva realizzato in un arco temporale particolarmente ristretto. Ancora, si apprezzava come il ricorrente fosse destinatario di due condanne, rispettivamente del 2018 e 2021, nonché di una richiesta di rinvio a giudizio per analoghe condotte commesse nel 2020. Alla luce di tali argomenti, a nulla rilevavano le censure della difesa incentrate unicamente sullo spirito collaborativo dimostrato dall'indagato in sede di interrogatorio. 7. Tanto premesso, può quindi procedersi ad esaminare i motivi di ricorso che, come anticipato, alla luce della argomentazioni dianzi illustrate dai giudici del riesame, si appalesano del tutto prive di pregio.8. I motivi sono invero generici per aspecificità e manifestamente infondati, donde il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. La difesa, infatti, si limita a riproporre anche in questa sede le medesime doglianze già dedotte con l'istanza di riesame e adeguatamente affrontate dal giu- dice di seconde cure, senza apportare nuovi elementi di criticità. 9. Quanto al primo motivo di ricorso, in via preliminare, preme osservare che, secondo il disposto dell'art. 291, comma 1, c.p.p., e secondo consolidata giu- risprudenza di legittimità, al Pubblico Ministero viene riconosciuta ampia discre- zionalità circa la selezione degli atti di indagine (e, in particolare delle intercetta- zioni) da allegare a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare. L'unico obbligo di integrale trasmissione gravante sul PM ha ad oggetto gli ele- menti a favore dell'imputato e le memorie difensive eventualmente depositate (Sez. 4, sentenza n. 18802 del 21/03/2017- dep. 18/04/2017). Con specifico riferimento alla mancata trasmissione al Tribunale per il Rie- same dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni telefoniche, la giu- risprudenza di legittimità è pacifica nel riconoscere che una simile circostanza non determini la perdita di efficacia della misura disposta, ma semplicemente l'obbligo di acquisizione da parte del Tribunale dei decreti stessi, previa richiesta di parte. L'unica conseguenza che potrebbe derivare dalla mancata trasmissione dei decreti autorizzativi è da ravvisarsi nell'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di capta- zione. Ciononostante, anche la richiamata inutilizzabilità viene subordinata alla condizione che i decreti siano stati adottati fuori dai casi consentiti dalla legge, ovvero in violazione degli artt. 267, 268, commi 1 e 3 c.p.p., e sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisi- zione e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez. 3, n. 19101 del 07/03/2013, Rv. 255117; Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013, Cerbasio, Rv. 254586). 9.1. Nel caso di specie, la difesa si è limitata ad eccepire nella richiesta di riesame il difetto di trasmissione dei decreti senza chiedere l'acquisizione degli stessi. La stessa, infatti, ha poi specificato di non avere alcun interesse all'acqui- sizione e alla conseguente dichiarazione di inutilizzabilità, evidenziando come l'unico intento fosse quello di ottenere la declaratoria di inefficacia in ragione della violazione dell'art. 309 c.p.p. Sul punto le censure difensive evidenziano come entrambe le ordinanze, sia quella genetica che quella impugnata, assumano quale principale argomento a sostegno dell'applicazione e della conferma della misura custodiale proprio le ri- sultanze delle operazioni di captazione telefonica. La mancata trasmissione dei decreti relativi alle richiamate operazioni, oggetto di un presunto obbligo gravante sul PM, avrebbe determinato l'inefficacia della misura cautelare. Ciononostante, le argomentazioni difensive devono ritenersi prive di pregio, in ragione di quanto precedentemente considerato. Inoltre, sul punto adeguata risulta la motivazione del Tribunale di Perugia, il quale argomenta in modo puntuale le ragioni ostative alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare in corso di esecuzione (pagine 4-5 dell'ordinanza del Tribunale per il riesame). 10. Quanto al secondo motivo, la difesa si duole dell'insussistenza della gravità indiziaria in ordine alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 TU Stup. sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo. In particolare, si sostiene l'impossibilità di ravvisare il fumus della fattispecie plurisoggettiva per la quale è necessaria la presenza di almeno tre persone, accomunate dal medesimo fine di coadiuvarsi per rendere possibile l'attuazione del programma criminoso, con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di essere disponibile per l'attuazione del programma stesso. 10.1. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabi- lità da parte della Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del rie- same sulla libertà personale. Secondo l'orientamento ormai granitico sul punto, in tema di misure cau- telari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di moti- vazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consi- stenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valuta- zione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460-01; Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Si- ciliano, Rv. 251760; Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001). Il controllo di legittimità, infatti, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rile- vanza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur inve- stendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una di- versa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177). In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione, pertanto, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto. (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178). 10.2. Ebbene, sul punto preme osservare come le censure difensive formu- late ricalchino integralmente i motivi di doglianza formulati e dedotti in sede di riesame non introducendo alcun elemento di novità critica. Il ricorrente, infatti, si limita a suggerire una diversa valutazione del quadro indiziario emergente dalle risultanze investigative e, dunque, un controllo sul fatto sottratto allo scrutinio di legittimità. Con particolare riferimento al caso di specie, deve osservarsi che il percorso argomentativo sviluppato dal Tribunale del riesame di Perugia, rispetto alla sussi- stenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, risulta immune dalle denunciate aporie di ordine logico e del tutto coerente rispetto all'acquisito com- pendio indiziario. Invero, il Tribunale del riesame ha confutato in maniera esau- stiva le censure difensive rappresentando, attraverso un iter argomentativo con- gruo e lineare, le ragioni alla luce delle quali riteneva raggiunta la necessaria gra- vità indiziaria tale da giustificare l'applicazione della misura custodiale. A fronte dell'affermazione difensiva secondo cui "l'operatività organizzativa delineata dagli inquirenti debba ritenersi incompatibile con la configurabilità della fattispecie plu- risoggettiva di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990, assumendo come non ravvisa- bile, sul piano oggettivo, una vera e propria struttura organizzata nella quale ope- rino contemporaneamente più soggetti e, sul piano soggettivo, come difetti il re- quisito della affectio societatis, tenuto conto delle dichiarazioni dell'indagato" (pag. 8 ordinanza del Tribunale per il riesame), il Tribunale di Perugia espone in maniera analitica tutti gli elementi alla luce dei quali, al contrario, può affermarsi l'esistenza di una stabile organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. In particolare, con riferimento all'esistenza ed alla stabilità dell'apparato organizzativo ha rappresentato come dalle emergenze investigative (servizi di o.p.c. ed intercettazioni telefoniche) risultasse una struttura "triangolarizzata" ove "Il coordinatore, indicato dall'indagato in tale [OSCURATO:PERSONA], tiene i contatti con gli acquirenti dall'estero, mediante una utenza appositamente dedicata, e provvede ;?, a "girare" le informazioni necessarie per realizzare materialmente le cessioni ai soggetti deputati alle consegne, i quali si avvicendano sul territorio dove perman- gono per brevi periodi, a volte sovrapponendosi per pochi giorni. Per altro verso, il coordinatore albanese media i contatti con il fornitore stanziato nel perugino, procacciando agli spacciatori alloggiati in [OSCURATO:PERSONA] n. 37 gli appuntamenti per ri- fornirsi, di volta in volta, di quantitativi sufficienti ad alimentare lo spaccio per alcuni giorni." (pagina 9 dell'ordinanza). Di tali caratteristiche era a conoscenza il ricorrente che, in sede di interro- gatorio reso innanzi al PM, ne dava atto, così da confermare il consapevole inseri- mento degli stessi esecutori materiali nell'organizzazione criminale. Il Tribunale per il Riesame, infatti, alla luce di quanto rappresentato, osservava che" il contri- buto materiale, nello specifico del Lulaj, alle attività dell'associazione è certamente essenziale per il raggiungimento degli scopi del sodalizio e connotato dalla consa- pevolezza di agire come esponenti di un'unica consorteria nella quale operano, in modo sincronico e diacronico, anche altri soggetti: in primo luogo il coordinatore stanziato in Albania e il fornitore in loco; in secondo luogo, gli altri soggetti impie- gati, con avvicendamento continuo, nel ruolo esecutivo". 10.3. Priva di pregio è, inoltre, la censura difensiva circa l'assenza di rap- porti ed interazioni tra il ricorrente e gli altri esecutori materiali. Infatti, come rilevato dal Tribunale di Perugia, ai fini della configurabilità della fattispecie associativa non è necessario che i sodali operino contemporanea- mente, nel medesimo contesto. Parimenti, sotto il profilo dell'elemento soggettivo le doglianze difensive risultano assolutamente prive di rilevanza. Ai fini dell'integrazione della fattispecie delittuosa in commento, infatti, si richiede la sussistenza dell'affectio societatis, ossia della consapevolezza e volontà di apportare un contributo, anche marginale, al rafforzamento del sodalizio, condividendone il programma e gli scopi. Come osserva il Tribunale per il riesame "la consapevolezza e la volontà di far parte del sodalizio di cui si condividono le sorti e il programma e di apportare, con il proprio operato, un contributo apprezzabile al suo rafforzamento, trovano conferma, in termini di gravità indiziaria, nella reiterazione della partecipazione del Lulaj alle condotte operative in questo territorio, per conto del soggetto che egli stesso ha indicato come il coordinatore dell'attività organizzata" (pagina 10 dell'ordinanza). A fortiori, in sede di interrogatorio, lo stesso ricorrente ammetteva di aver spacciato in un contesto operativo analogo negli anni 2020 e 2021 per conto del medesimo soggetto.10.4. Di fronte a tali emergenze, a nulla rileva l'argomentazione difensiva secondo la quale l'indagato avrebbe aderito alle direttive del Loshi, sotto minaccia dello stesso, per estinguere un debito precedentemente contratto. Circostanza che oltretutto non trova alcun concreto riscontro. Né rileva la doglianza relativa alla ristrettezza dell'arco temporale in cui il ricorrente avrebbe posto in essere la condotta incriminata, dovendosi al contrario ritenere pacifico il principio secondo cui in tema di associazione a delinquere fina- lizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi co- stitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa in- ferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferi- mento anche implicito, benchè per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021- dep. 22/11/2021; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019 - dep. 16/12/2019). 11. Quanto al terzo motivo, anche in questo caso le censure difensive sem- brano riprendere integralmente le doglianze dedotte in sede di riesame, senza contestare specifici punti dell'ordinanza del Tribunale per il Riesame, bensì limi- tandosi a non condividerne le conclusioni, di fatto sollecitando una diversa inter- pretazione del quadro indiziario, preclusa a questa corte. 11.1. In via preliminare è necessario puntualizzare che la misura cautelare era stata richiesta e applicata per uno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p., in relazione al quale l'art.275 comma 3 c.p.p., anche come novellato ex art. 4 comma 10 della legge n. 47/2015, continua a prevedere un regime di doppia presunzione: presunzione di pericolosità e presunzione di adeguatezza della sola misura custodiale carceraria. Conseguentemente, in sede di applicazione o con- ferma della misura cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo sufficiente, in virtù della presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che egli dia atto dei gravi indizi in merito all'ipotesi di reato sopra menzionata e dell'inidoneità degli elementi, eventualmente evidenziati dall'indagato o dalla sua difesa, a superare detta presunzione (Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197).11.2. Orbene, sia l'ordinanza genetica che quella impugnata forniscono una logica e completa motivazione volta ad esporre in modo analitico le ragioni alla luce delle quali possa affermarsi l'esistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale per il riesame, infatti, confermando l'iter argomentativo seguito dal giudice di prime cure, evidenzia in maniera puntuale i principali argomenti tali da confutare tutte le doglianze difensive. In particolare, la difesa censurava la ritenuta pericolosità sociale del ricorrente alla luce del comportamento processuale dello stesso, denotato da un contegno particolarmente collaborativo, chiara espressione della presa di distanza dal circuito criminale. Si sottolineava, inoltre, che il motivo principale che lo avrebbe indotto a delinquere era quello di sanare il debito precedentemente contratto. Alla luce di tali circostanze, secondo la difesa, poteva ritenersi escluso sia il pericolo di reiterazione dei reati, sia l'attualità della pericolosità sociale del ricorrente. Ebbene, in ordine a tali doglianze il Tribunale del riesame ha debitamente evidenziato, sulla base di logiche argomentazioni, la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari stesse. In particolare, ha sottolineato come "la prognosi di pe- ricolosità, non va unicamente rapportata alla possibile ripresa della operatività nel medesimo contesto emerso dalle indagini, ma deve avere ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professio- nalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali nei quali l'asso- ciazione ha operato, sicché anche l'eventuale recisione del vincolo, in conseguenza dell'apporto collaborativo, non costituisce elemento di per sé idoneo a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p." (pagina 11 dell'ordinanza) (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021- dep. 29/04/2021). Con riferimento, poi, al pericolo di fuga, venivano valorizzati elementi già richiamati nell'ordinanza genetica. Il tribunale del riesame, infatti, evidenziava come "E' innegabile che, in adesione al modus operandi dell'associazione, che pre- vede l'avvicendamento dei singoli spacciatori, i quali permangono in questo terri- torio per brevi periodi per poi fare rientro nel loro Paese, ove non fosse stato tratto in arresto il 17 agosto, Lulaj, avrebbe fatto rientro in Albania, come egli stesso ha riconosciuto nel corso dell'interrogatorio" (pagina 11 dell'ordinanza). 11.3. Sulla base di tali argomenti e della previsione di una nuova e non lieve sanzione in considerazione della gravità dei reati contestati, si afferma il con- creto pericolo che l'indagato possa rendersi irreperibile. Inoltre, in ordine al peri- colo di reiterazione dei reati deve necessariamente osservarsi come il ricorrente abbia posto in essere plurime condotte di cessione al dettaglio di cocaina in un arco di tempo non particolarmente dilatato. Alle considerazioni che precedono deve aggiungersi l'ulteriore rilievo che dai certificati del casellario giudiziale risultavano due precedenti condanne rispet- tivamente inflitte nel 2018 e 2021 per analoghi reati, nonché una richiesta di rinvio a giudizio per condotte di spaccio realizzate nell'aprile del 2020. Ancora, a seguito del primo provvedimento di espulsione che ha interessato l'indagato, lo stesso ha fatto rientro in Italia per ben due volte, avvalendosi di nomi diversi, allo scopo di reiterare le condotte illecite. Tali elementi consentono di ritenere sussistente il pericolo di reiterazione dei reati. L'argomentata valutazione del Tribunale del rie- same, in punto di esigenze cautelari, si coniuga, oltre che con la menzionata pre- sunzione di legge, con l'articolata disamina indiziaria, che ha ricostruito i fatti, allo stato delle acquisizioni processuali, in termini di estrema gravità. 11.4. In definitiva, il tessuto motivazionale dell'ordinanza non presenta, neppure in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza, quella carenza, contrad- dittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) c.p.p. 12. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del rico