Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:172
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione)
10 ottobre 2007
Causa F‑107/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Promozione – Esercizio di promozione 2005 – Attribuzione di punti di priorità – DGE dell’art. 45 dello Statuto»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in particolare, l’annullamento
della decisione di non includere il suo nome nell’elenco, pubblicato il 23 novembre 2005 nelle
Informazioni amministrative
n. 85‑2005, dei funzionari promossi al grado A*13 per l’esercizio di promozione 2005 e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versargli
una somma di EUR 25 000 a titolo di risarcimento danni.
Decisione:
La decisione di non iscrivere il ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi al grado A*13 per l’esercizio di promozione
2005 è annullata. Le altre conclusioni del ricorso sono respinte. [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Promozione – Scrutinio per merito comparativo
Qualora l’autorità che ha il potere di nomina proceda allo scrutinio per merito comparativo dei candidati ad una promozione,
in applicazione dell’art. 45 dello Statuto, essa ha l’obbligo di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti
di ciascuna candidatura.
Costituisce un elemento da prendere in considerazione il fatto che un funzionario abbia formato oggetto di una proposta di
promozione, rimasta senza seguito, in occasione di esercizi di promozione precedenti. Infatti, tale circostanza costituisce
un elemento di merito pertinente, a condizione che l’interessato non abbia nel frattempo demeritato.
Il carattere obbligatorio della presa in considerazione di tale circostanza è confermato dalle disposizioni generali di esecuzione
dell’art. 45 dello Statuto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], le quali prevedono che la promozione dev’essere attribuita previo scrutinio
per merito comparativo individuale valutato nel tempo.
D’altro canto, non prendere in considerazione tali proposte anteriori potrebbe portare a trattare allo stesso modo situazioni
diverse.
Se dovesse risultare che i criteri di attribuzione dei punti di priorità decisi dal comitato di promozione ostano alla presa
in considerazione di tale aspetto particolare dei meriti, spetterebbe all’autorità che ha il potere di nomina, tenuta a rispettare
le norme di diritto di rango superiore, escludere l’applicazione dei detti criteri.
(v. punti 67, 68, 71-76 e 103)
Riferimento:
Corte: 21 novembre 1991, causa C‑269/90, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5469, punto 14)
Tribunale di primo grado: 11 dicembre 1991, causa T‑169/89, Frederiksen/Parlamento (Racc. pag. II‑1403, punto 69); 4 maggio
2005, causa T‑30/04, Sena/AESA (Racc. PI pagg. I‑A‑113 e II‑519, punto 80); 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punto 69), e 6 giugno 2007, causa T‑432/04, Parlante/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 97)