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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07243/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, si è associato alle conclusioni del P.G. e, in subordine, ha chiesto l'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che il 29/6/2021 aveva confermato le statuizioni penali della pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale cittadino il 22/5/2019, con la quale era stato riconosciuto colpevole di truffa aggravata dall'abuso della prestazione d'opera di commercialista, riformando la sentenza in quella sede impugnata con la revoca della statuizione civile della liquidazione del danno in favore della costituita parte civile, che invece veniva rimessa alla competente sede civile, ferma restando la provvisionale determinata in primo grado.

A sostegno del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi di impugnazione:

1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge - artt. 178 lett.

C), 184 e 185 cod. proc. pen. - per la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti: rileva il ricorrente che per la nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il processo veniva rinviato al 19/03/2019 ed in tale udienza, su eccezione della difesa, veniva rilevato il mancato integrale rispetto del termine di cui all'art. 552 comma 3 cod. proc. pen..

Il Tribunale rinviava, pertanto, il processo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], così da integrare il termine di comparire di 60 giorni.

Il ricorrente si duole che in tale occasione non sia stata disposta la rinnovazione della notifica del decreto di citazione diretta e neppure del verbale di udienza che disponeva il rinvio ed espressamente dichiara di non censurare la decisione di non procedere alla rinnovazione del decreto, bensì quella di aver provveduto alla notificazione del rinvio al difensore, non potendosi ritenere da questo rappresentato l'imputato non ancora ritualmente avvisato.

2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge, sotto il profilo della mancata motivazione, per avere la Corte di Appello eluso il motivo di impugnazione con il quale si contestava che D [OSCURATO:PERSONA] fosse un recidivo reiterato, oltre che specifico ed infraquinquennale.

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge, in particolare degli artt. 157, 150 e 640 cod. pen. , per non essersi confrontata la Corte territoriale con il motivo di appello con il quale si era dedotta la prescrizione del reato: aveva rilevato il ricorrente che il reato doveva ritenersi prescritto nel termine di nove anni, trattandosi di recidivo specifico infraquinquennale ma non reiterato come ritenuto in sentenza, ed essendosi svolto il rapporto professionale tra il [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa tra il 2006 ed il

2. Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 ed il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ritenendo fondato il primo motivo di impugnazione.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso, in via principale associandosi alla richiesta del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, o comunque non consentiti nella presente sede.

2. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto, dopo alcune pronunce in senso contrario (cfr. Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Rv. 278707) si è consolidato l'ormai dominante insegnamento di questa Corte di legittimità in tema di impugnazioni secondo cui, qualora all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito (Sez. 5, n. 37116 del 7/7/2022, non massinnata; Sez. 5 , n. 8896 del 18/01/2021, Rv. 281136; Sez. 2 , n. 11986 del 05/02/2020, Rv. 278832; sez. 4, n. 5959 del 23/1/2020, Rv. 278447;)

3. Deve, peraltro, rilevarsi che il [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole di un reato commesso "in data antecedente e prossima al 13/12/2012", in considerazione di una condotta che la sentenza impugnata ha evidenziato non essere limitata alla mera omessa presentazione della dichiarazione dei redditi della parte civile [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, perché si è protratta sino all'esibizione di una falsa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, datata dicembre 2012.

Conseguentemente, avendo allora il ricorrente riportato condanne per reati della stessa specie divenute irrevocabili il 21/5/2010, il 23/5/2012 ed il 30/5/20122, all'epoca dei fatti lo stesso recidivo specifico, reiterato ed infraquinquennale, sicché deve riconoscersi l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] censura l'omessa motivazione della sentenza di appello in relazione alla qualità di recidivo reiterato, specifico ed infraquinquennale.

In tema di impugnazioni è inammissibile, infatti, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 263157).

4. Parimenti, deve riconoscersi la manifesta infondatezza dell'ultimo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello correttamente rilevato che il reato contestato, proprio perché commesso nel dicembre del 2012 da un recidivo reiterato, specifico ed infraquinquennale, non poteva ritenersi prescritto, non essendo trascorsi dieci anni dalla consumazione.

5. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della.

Cassa delle ammen.de , di una somma •che si determina equitativannente in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, si è associato alle conclusioni del P.G. e, in subordine, ha chiesto l'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che il 29/6/2021 aveva confermato le statuizioni penali della pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale cittadino il 22/5/2019, con la quale era stato riconosciuto colpevole di truffa aggravata dall'abuso della prestazione d'opera di commercialista, riformando la sentenza in quella sede impugnata con la revoca della statuizione civile della liquidazione del danno in favore della costituita parte civile, che invece veniva rimessa alla competente sede civile, ferma restando la provvisionale determinata in primo grado. A sostegno del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi di impugnazione: 1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge - artt. 178 lett. C), 184 e 185 cod. proc. pen. - per la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti: rileva il ricorrente che per la nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il processo veniva rinviato al 19/03/2019 ed in tale udienza, su eccezione della difesa, veniva rilevato il mancato integrale rispetto del termine di cui all'art. 552 comma 3 cod. proc. pen.. Il Tribunale rinviava, pertanto, il processo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], così da integrare il termine di comparire di 60 giorni. Il ricorrente si duole che in tale occasione non sia stata disposta la rinnovazione della notifica del decreto di citazione diretta e neppure del verbale di udienza che disponeva il rinvio ed espressamente dichiara di non censurare la decisione di non procedere alla rinnovazione del decreto, bensì quella di aver provveduto alla notificazione del rinvio al difensore, non potendosi ritenere da questo rappresentato l'imputato non ancora ritualmente avvisato. 2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge, sotto il profilo della mancata motivazione, per avere la Corte di Appello eluso il motivo di impugnazione con il quale si contestava che D [OSCURATO:PERSONA] fosse un recidivo reiterato, oltre che specifico ed infraquinquennale. 3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge, in particolare degli artt. 157, 150 e 640 cod. pen. , per non essersi confrontata la Corte territoriale con il motivo di appello con il quale si era dedotta la prescrizione del reato: aveva rilevato il ricorrente che il reato doveva ritenersi prescritto nel termine di nove anni, trattandosi di recidivo specifico infraquinquennale ma non reiterato come ritenuto in sentenza, ed essendosi svolto il rapporto professionale tra il [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa tra il 2006 ed il 2. Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 ed il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ritenendo fondato il primo motivo di impugnazione. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso, in via principale associandosi alla richiesta del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, o comunque non consentiti nella presente sede. 2. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto, dopo alcune pronunce in senso contrario (cfr. Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Rv. 278707) si è consolidato l'ormai dominante insegnamento di questa Corte di legittimità in tema di impugnazioni secondo cui, qualora all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito (Sez. 5, n. 37116 del 7/7/2022, non massinnata; Sez. 5 , n. 8896 del 18/01/2021, Rv. 281136; Sez. 2 , n. 11986 del 05/02/2020, Rv. 278832; sez. 4, n. 5959 del 23/1/2020, Rv. 278447;) 3. Deve, peraltro, rilevarsi che il [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole di un reato commesso "in data antecedente e prossima al 13/12/2012", in considerazione di una condotta che la sentenza impugnata ha evidenziato non essere limitata alla mera omessa presentazione della dichiarazione dei redditi della parte civile [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, perché si è protratta sino all'esibizione di una falsa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, datata dicembre 2012. Conseguentemente, avendo allora il ricorrente riportato condanne per reati della stessa specie divenute irrevocabili il 21/5/2010, il 23/5/2012 ed il 30/5/20122, all'epoca dei fatti lo stesso recidivo specifico, reiterato ed infraquinquennale, sicché deve riconoscersi l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] censura l'omessa motivazione della sentenza di appello in relazione alla qualità di recidivo reiterato, specifico ed infraquinquennale. In tema di impugnazioni è inammissibile, infatti, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 263157). 4. Parimenti, deve riconoscersi la manifesta infondatezza dell'ultimo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello correttamente rilevato che il reato contestato, proprio perché commesso nel dicembre del 2012 da un recidivo reiterato, specifico ed infraquinquennale, non poteva ritenersi prescritto, non essendo trascorsi dieci anni dalla consumazione. 5. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della. Cassa delle ammen.de , di una somma •che si determina equitativannente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
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