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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46382/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza Tribunale con che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa (in concorso con altra persona non identificata) e lo aveva di conseguenza condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 60 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Taccaglino lamentando violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e degli artt. 336 e 520 cod. proc. pen.: richiama la decisione della Corte di Appello nella parte in cui i giudici del gravame hanno respinto la censura concernente il ritenuto difetto di querela in quanto proposta da persona, la signora Savalli, che non aveva in concreto subito alcuna diminuzione patrimoniale; ribadisce che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata il soggetto legittimato a proporre querela è soltanto colui che risulti vittima, in concreto, del reato ovvero abbia subito l'effettiva diminuzione patrimoniale; sottolinea che, nel caso di specie, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha subito alcun pregiudizio patrimoniale in quanto il titolare del conto corrente dal quale è stato prelevato il denaro versato a titolo di caparra era quello del di lei padre.

3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate.

Il motivo di ricorso suggerisce una brevissima digressione sulla vicenda come ricostruita nelle due sentenze di merito: il Taccaglino era stato riconosciuto responsabile del delitto di truffa "perché ... con artifici e raggiri (consistiti nel proporre in affitto sul sito bakeca.it un appartamento - presuntivamente sito in Firenze via dell'Agnolo n. 81 - utilizzando la mera rete telematica per i contatti con la controparte, nel trasmettere - - copia di una conferma preliminare dell'affitto con firma a lui non riconducibile) induceva in errore [OSCURATO:PERSONA] che, al fine di concludere positivamente un contratto di locazione nella città di Firenze - - versava, a titolo di richiesta caparra, la somma di Euro 340 con bonifico destinato al conto corrente ... acceso presso l'istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] intestato a [OSCURATO:PERSONA] - il quale, così, si procurava un ingiusto profitto ai danni della persona offesa che, giunta sul posto, si avvedeva della inesistenza dell'appartamento in questione ed invano cercava di contattare via mail il suo interlocutore".

La Corte di Appello ha motivato sull'omologo motivo di gravame condividendo le considerazioni svolte dal giudice di prime cure il quale aveva fatto presente che la Savalli era titolare di una carta prepagata che, sia pure alimentata con denaro del padre, era in realtà del tutto autonoma e comunque nella piena ed esclusiva disponibilità della stessa avendone acquisito in tal modo acquisito una detenzione giuridicamente qualificata che, come tale, la legittimava a sporgere querela (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906, secondo cui ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di uno stabilimento, il custode di esso è legittimato a proporre querela, in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa; Sez. 4, Sentenza n. 8094 del 29/01/2014, Pisani ed altro, Rv. 259289 dove la Corte ha chiarito che il direttore dell'esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice; cfr., anche, Sez.

U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975, secondo cui I bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela; Sez. 5 - , Sentenza n. 3736 del 04/12/2018, Lafleur, Rv. 275342 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 50725 del 04/10/2012, PM in proc.

Filannino, Rv. 268382; Sez. 2, Sentenza n. 37012 del 30/06/2016, Miari, Rv. 267914).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza Tribunale con che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa (in concorso con altra persona non identificata) e lo aveva di conseguenza condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 60 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Taccaglino lamentando violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e degli artt. 336 e 520 cod. proc. pen.: richiama la decisione della Corte di Appello nella parte in cui i giudici del gravame hanno respinto la censura concernente il ritenuto difetto di querela in quanto proposta da persona, la signora Savalli, che non aveva in concreto subito alcuna diminuzione patrimoniale; ribadisce che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata il soggetto legittimato a proporre querela è soltanto colui che risulti vittima, in concreto, del reato ovvero abbia subito l'effettiva diminuzione patrimoniale; sottolinea che, nel caso di specie, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha subito alcun pregiudizio patrimoniale in quanto il titolare del conto corrente dal quale è stato prelevato il denaro versato a titolo di caparra era quello del di lei padre. 3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate. Il motivo di ricorso suggerisce una brevissima digressione sulla vicenda come ricostruita nelle due sentenze di merito: il Taccaglino era stato riconosciuto responsabile del delitto di truffa "perché ... con artifici e raggiri (consistiti nel proporre in affitto sul sito bakeca.it un appartamento - presuntivamente sito in Firenze via dell'Agnolo n. 81 - utilizzando la mera rete telematica per i contatti con la controparte, nel trasmettere - - copia di una conferma preliminare dell'affitto con firma a lui non riconducibile) induceva in errore [OSCURATO:PERSONA] che, al fine di concludere positivamente un contratto di locazione nella città di Firenze - - versava, a titolo di richiesta caparra, la somma di Euro 340 con bonifico destinato al conto corrente ... acceso presso l'istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] intestato a [OSCURATO:PERSONA] - il quale, così, si procurava un ingiusto profitto ai danni della persona offesa che, giunta sul posto, si avvedeva della inesistenza dell'appartamento in questione ed invano cercava di contattare via mail il suo interlocutore". La Corte di Appello ha motivato sull'omologo motivo di gravame condividendo le considerazioni svolte dal giudice di prime cure il quale aveva fatto presente che la Savalli era titolare di una carta prepagata che, sia pure alimentata con denaro del padre, era in realtà del tutto autonoma e comunque nella piena ed esclusiva disponibilità della stessa avendone acquisito in tal modo acquisito una detenzione giuridicamente qualificata che, come tale, la legittimava a sporgere querela (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906, secondo cui ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di uno stabilimento, il custode di esso è legittimato a proporre querela, in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa; Sez. 4, Sentenza n. 8094 del 29/01/2014, Pisani ed altro, Rv. 259289 dove la Corte ha chiarito che il direttore dell'esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice; cfr., anche, Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975, secondo cui I bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela; Sez. 5 - , Sentenza n. 3736 del 04/12/2018, Lafleur, Rv. 275342 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 50725 del 04/10/2012, PM in proc. Filannino, Rv. 268382; Sez. 2, Sentenza n. 37012 del 30/06/2016, Miari, Rv. 267914). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 46382/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris