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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 33442/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22050/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Carrara, [OSCURATO:PERSONA]

15. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]tACCHIOLI FRANCESCO. (ue“ -INTIMATO- avverso La sentenza della Corte d'appello di Genova n. 125/2020, pubblicata in data 29.1.2020.

Udita la relazione svolta nella camera dì consiglio del giorno 10.6.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova, respingendo sia l'appello principale proposto dagli avv.ti Leopoldo e [OSCURATO:PERSONA], che quello indentale del Moracchioli, ha confermato l'ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011 con cui il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente l'opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA], quale obbligato ex art. 68 L.P., condannando l'opponente al pagamento dell'importo di C 8.206,39.

Secondo il giudice distrettuale, era infondato il motivo di impugnazione relativo alla mancata attribuzione del compenso per l'attività istruttoria, mentre, riguardo all'appello principale, correttamente la domanda era stata trattata con il rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011, pur essendo in discussione l'an del compenso.

La cassazione della sentenza è chiesta dagli avv.it Paolo e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso basato su un unico motivo, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione delle norme di cui ai DD.MM . 55/2014 e 37/2018, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che la pronuncia abbia erroneamente ritenuto indimostrato che il tribunale non avesse liquidato il compenso per l'attività istruttoria, mentre tale omissione risultava anche dal conteggio inviato al difensore del Moracchiolí.

2.1. Deve rilevarsi d'ufficio l'inammissibilità dell'appello.

Anche la Corte dìstrettuale ha dato atto che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dai difensori era stata trattata ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, scelta che la pronuncia di appello, respingendo uno specifico motivo dell'impugnazione incidentale, ha ritenuto corretta, osservando che il rito sommario speciale si applica anche ove sia in contestazione l'an della pretesa del difensore, oltre che all'opposizione ex art. 645 c.p.c. in materia di compensi di difesa in materia civile, che difatti è stata definita con ordinanza.

Stante la forma della decisione e le regole processuali applicate, l'ordinanza non era appellabile, ma era direttamente ricorribile in cassazione (Cass. 12411/2017; Cass. 12248/2016).Il vizio di inammissibilità del proposto appello è rilevabile d'ufficio anche in cassazione, non essendosi sul punto formato il giudicato interno e non potendo attribuirsi alla proposizione del gravame effetti conservativi dell'impugnazione (Cass. 25209/2014; Cass.16863/2017; Cass. 26525/2018).

Non è necessario sottoporre alle parti la questione di inammissibilità del presente ricorso, poiché "il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass. 26525/2018).

La pronuncia va pertanto cassata senza rinvio, non potendo l'appello esser proposto o proseguito.

Nulla sulle spese, non avendo l'intimato svolto difese.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processualì per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22050/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Carrara, [OSCURATO:PERSONA] 15. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]tACCHIOLI FRANCESCO. (ue“ -INTIMATO- avverso La sentenza della Corte d'appello di Genova n. 125/2020, pubblicata in data 29.1.2020. Udita la relazione svolta nella camera dì consiglio del giorno 10.6.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, respingendo sia l'appello principale proposto dagli avv.ti Leopoldo e [OSCURATO:PERSONA], che quello indentale del Moracchioli, ha confermato l'ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011 con cui il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente l'opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA], quale obbligato ex art. 68 L.P., condannando l'opponente al pagamento dell'importo di C 8.206,39. Secondo il giudice distrettuale, era infondato il motivo di impugnazione relativo alla mancata attribuzione del compenso per l'attività istruttoria, mentre, riguardo all'appello principale, correttamente la domanda era stata trattata con il rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011, pur essendo in discussione l'an del compenso. La cassazione della sentenza è chiesta dagli avv.it Paolo e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso basato su un unico motivo, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 2. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione delle norme di cui ai DD.MM . 55/2014 e 37/2018, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che la pronuncia abbia erroneamente ritenuto indimostrato che il tribunale non avesse liquidato il compenso per l'attività istruttoria, mentre tale omissione risultava anche dal conteggio inviato al difensore del Moracchiolí. 2.1. Deve rilevarsi d'ufficio l'inammissibilità dell'appello. Anche la Corte dìstrettuale ha dato atto che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dai difensori era stata trattata ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, scelta che la pronuncia di appello, respingendo uno specifico motivo dell'impugnazione incidentale, ha ritenuto corretta, osservando che il rito sommario speciale si applica anche ove sia in contestazione l'an della pretesa del difensore, oltre che all'opposizione ex art. 645 c.p.c. in materia di compensi di difesa in materia civile, che difatti è stata definita con ordinanza. Stante la forma della decisione e le regole processuali applicate, l'ordinanza non era appellabile, ma era direttamente ricorribile in cassazione (Cass. 12411/2017; Cass. 12248/2016).Il vizio di inammissibilità del proposto appello è rilevabile d'ufficio anche in cassazione, non essendosi sul punto formato il giudicato interno e non potendo attribuirsi alla proposizione del gravame effetti conservativi dell'impugnazione (Cass. 25209/2014; Cass.16863/2017; Cass. 26525/2018). Non è necessario sottoporre alle parti la questione di inammissibilità del presente ricorso, poiché "il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass. 26525/2018). La pronuncia va pertanto cassata senza rinvio, non potendo l'appello esser proposto o proseguito. Nulla sulle spese, non avendo l'intimato svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processualì per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda,
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