CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10693/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, con la quale sono state reiterate le argomentazioni a supporto del ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 629 cod. pen. e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede in quanto totalmente reiterativo (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01) in mancanza di confronto con la motivazione, del tutto immune da manifesta illogicità o aporie, della Corte di appello; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 29541 del 1607/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02 e 03; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 15 - 19 sul dolo di estorsione non solo in ragione della contrarietà delle giustificazioni addotte dall'imputato rispetto a quanto emerso dall'istruttoria e riscostruito dai giudicanti, ma anche per la circostanza che l'imputato, non potendo agire in giudizio per conto della società in quanto terzo estraneo al diritto vantato, ha agito allo scopo di conseguire indebiti vantaggi personali); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; che, invero, le statuizioni relative alla dosimetria della pena ed al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione); che, quanto alla determinazione della sanzione penale, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, in relazione al giudizio di cui all'art. 69 cod. pen., la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 19 e 20 sulla congruità della pena alla luce degli indici di gravità del reato indicati, nonché sulla correttezza del giudizio di equivalenza in mancanza di elementi positivi da valorizzare); osservato che l'ultimo motivo, con il quale si contestano le statuizioni civili in punto di prova del danno risarcibile e del quantum della provvisionale, è generico e non consentito in sede di legittimità; che, invero, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722 - 01; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della