CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39360/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. (capo A); Rilevato che il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/11/