CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 10846/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 112-36405/21 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi ad ottenere solo una rivalutazione di aspetti attinenti alla verifica di merito che presiede all'accertamento della penale responsabilità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente (ampliate con la trasmissione della memoria da ultimo pervenuta) riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che le indicazioni fornite dalle querelanti sul fatto (identificazione dei bovini che pascolavano su suolo altrui attraverso l'indicazione del codice completo adeso ai padiglioni auricolari) hanno consentito l'identificazione dell'autore dello stesso, accompagnando tale indicazione con la foto che ritraeva le ultime 4 cifre dell'identificativo. Il che fornisce tranquillante certezza in ordine alla identificazione del titolare dei bovini e del fatto ascritto. In quanto dovrebbe potersi ipotizzare la men che possibile esistenza di altri bovini pascolanti in quella zona, che rechino cifre identificative uguali negli ultimi quattro numeri. Il dato alfanumerico completo è quello che comunque ha riferito il teste professionale all'esito delle indagini sulla base della querela sporta dagli offesi. A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - la difesa neanche introduce una ipotesi alternativa, dacché deriva la assoluta genericità del motivo di ricorso. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 112-36405/21 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]