CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 01157/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Parma per il reato di guida senza patente (perché revocata), con recidiva nel biennio. Ritenuto che i motivi sollevati (con cui si lamenta che sia stato violato l'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per non esservi prova della definitività dell'accertamento relativo alla asserita precedente violazione; che non si sia osservato l'art. 164 cod. pen. per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; che sia stata esclusa l'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; che non sia stata dichiarata l'avvenuta prescrizione del reato) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. app.); Considerato che l'inammissibilità del ricorso, impedendo la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide