CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22673/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che - rideterminando la pena - ne ha confermato la condanna per il delitto di furto in abitazione; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso contesta la mancanza o comunque l'illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che esso, oltre ad essere versato in fatto, sia generico ed essenzialmente rivalutativo, posto che le censure dedotte tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai Giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, in particolare sottolineando la presenza di alcune macchie di sangue certamente riferibili, all'esito dell'esame del D.N.A., allo stesso Majcen; rilevato che con il secondo motivo il ricorso contesta l'eccessività della pena sotto il profilo della mancanza o comunque dell'illogicità della relativa motivazione; ritenuto che anch'esso non sia consentito in sede di legittimità e sia altresì manifestamente infondato, atteso che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le aggravanti ed attenuanti e alla determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita secondo i principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, il relativo argomentativo sia stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, quanto riportato a pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 m