CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 04004/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 31 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 7 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 635 e 612 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta una mancanza assoluta d: motivazione, oltre ad essere del tutto generico, è manifestamente infondato, trattandosi di vizio smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, anche alla luce della puntuale decisione di prime cure con cui la sentenza in questa sede impugnata si salda, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01); Considerato che la seconda doglianza, che contesta un'errata applicazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di minaccia, è finalizzata a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea a! sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che a pagina 4 hanno difatti rinvenuto nella condotta contestata al prevenuto la creazione del clima intimidatorio tipico del delitto di minaccia; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il PreSi