CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 14879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza (n. 3359 del 14/10/2015), ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] quella di anni 3 mesi 8 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto, in concorso con altro coimputato, un quantitativo di droga del tipo hashish, del peso di circa 53 kg., celato all'interno di un'autovettura parcheggiata in un box, quantitativo dal quale era possibile ricavare circa 100.000 dosi medie singole di prodotto stupefacente. La ragioni dell'annullamento erano così argomentate: "Fondata è, viceversa, la doglianza in ordine alla determinazione della pena, oggetto non solo del sesto motivo di impugnazione ma anche della memoria integrativa depositata in data 29 settembre 2015. Va, infatti, al riguardo segnalato che sia la sentenza del Tribunale che quella della Corte di appello sono state emesse, ratione temporis, in contemplazione di un assetto sanzionatorio, la cui severità è stata profondamente incisa per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. Secondo la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte a seguito della predetta sentenza del Giudice delle legge ha ripreso vigore, in quanto legge più favorevole, il trattamento sanzionatorio precedentemente applicabile agli illeciti penali aventi ad oggetto le cosiddette droghe leggere, quale è la sostanza detenuta dall'odierno ricorrente (ex multis: Corte di cassazione Sezione III penale 9 settembre 2015, n. 36357). Alla luce delle argomentazioni testé svolte, rilevato che la pena inflitta al Muharremaj è stata calcolata partendo da una pena base addirittura superiore al massimo edittale attualmente riferito, tenuto conto della più favorevole sopravvenienza normativa, al reato contestato al ricorrente, la sentenza impugnata, ferma restando ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. l'affermazione della penale responsabilità del medesimo, deve, conseguentemente essere annullata sul punto relativo al quantum della sanzione da irrogare, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che provvederà alla rideterminazione della pena da infliggere al prevenuto, applicando i pertinenti nuovi parametri edittali". La difesa dell'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrade indicata, dolendosi della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è i'--1-g.T.,3_11ìle. II( i La Corte di merito ha indicato' le ragioni della mancata concessione del beneficio richiesto con motivazione del tutto congrua e rispettosa dei principi stabiliti in questa sede. In tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), /t5 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere est