CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 43508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rdo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/7/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, proposto avverso sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 314, comma 2, cod. pen. è proposto per motivi generici e manifestamente infondati; che, in particolare, il primo motivo, anche a volere seguire lea ricostruzione in diritto svolta con il ricorso, non precisa in quali termini la inutilizzabilità delle dichiarazioni del Palma avrebbe favorito la decisione di proscioglimento per motivi di merito, al confronto con gli ulteriori elementi valorizzati nella sentenza impugnata; manifestamente infondato il secondo motivo che introduce la denuncia di vizio di motivazione, recessivo rispetto alla già maturata prescrizione; rilevato che la portata e concludenza di tali rilievi non è suscettibile di revisione sulla scorta della memoria prodotta in vista della trattazione dell'odierna udienza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il