CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 21267/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TTI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 264/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 21/07/2020 R.G.N. 525/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3426/20211. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza dNi umero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21267/2026rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in opposizione aDdat a pubblicazione 23/06/2026avviso di addebito emesso da INPS per recupero contributivo -avendone contestato la sussistenza dei presupposti- diagevolazioni concesse ex artt. 1 co.118 L. 190/2014 in relazionealla assunzione di quattro lavoratori.La normativa prevede che al fine di promuovere forme dioccupazione stabile sia concesso uno sgravio contributivo per idatori di lavoro che abbiano proceduto a nuove assunzioni concontratto di lavoro a tempo indeterminato decorrentidall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La questione riguardava, nello specifico, ladistinzione tra stipulazione del contratto e data della suadecorrenza per una trasformazione, da contratto a tempodeterminato a tempo indeterminato, che la società datriceaveva comunicato ad UNILAV il 23/12/2014 con decorrenza, iviriportata dal 31/12/2014, e che la società intendeva inveceriferire, quanto alla stipulazione, alla data del 31/12/2014 e,quanto alla decorrenza, all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Invero, la società avevainteso valorizzare la volontà delle parti, non avendo lacomunicazione UNILAV funzione costitutiva del rapporto, edaveva evidenziato che l’accordo fra i privati non aveva datacerta e che altri dati attestavano l’assunzione all’1/1/15, qualile denunce Uniemens di assunzione a tempo determinato fino atutto il mese di dicembre 2014, le certificazioni uniche anno2014 indicanti n. 365 giorni di lavoro a tempo determinato, e ledenunce ad INPS di assunzione a tempo indeterminato dalgennaio 2015.La Corte d’appello ha rilevato che le comunicazioni al Centro perl’Impiego del [OSCURATO:DATA_NASCITA] recavano la decorrenza dellatrasformazione a tempo indeterminato alla data delNumero registro generale 3426/202131/12/2014; la “comune volontà” era quella dell’accordo, dNi umero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21267/2026seguito erano intervenute le “lettere” inviate dalla società Daait a pubblicazione 23/06/2026lavoratori in cui la società si esprimeva nel senso che: “come daaccordi verbali siamo lieti di comunicarle che il suo rapporto dilavoro a tempo determinato instaurato il …. viene trasformato atempo indeterminato a far data dal 1/1/2015”, ma si tratta dilettere datate 31/12/14, prive di data certa, sfornite di ognielemento per consentirne una certa datazione e perperimetrarne l’epoca di sottoscrizione, e sono doppiamentedifformi: sia dalla data di invio della richiesta di modifica (del23/12/14) avente valore certificativo e data certa, e dallaprovenienza della ILVA, sia dalla data di conclusionedell’accordo e per la data di decorrenza della trasformazione. LaCorte ha confutato l’argomento della ricorrente poiché lacomunicazione UNILAV ha efficacia dimostrativa all’esterno el’accordo è formalizzato per iscritto con trasformazione del tipodi rapporto avvenuta e cristallizzata in una data che non potevaessere caducata e modificata sol perché le parti avevano intesosuccessivamente rinnovare la volontà in un diverso momentotemporale. Diversamente, la decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]implicherebbe far regredire il contratto, già trasformato a tempoindeterminato, in contratto a tempo determinato salvo poi anuovamente trasformarlo secondo opportunità in una datasuccessiva. Discendeva il rigetto dell’appello.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]affidandosi a due motivi di ricorso, illustrati da successivamemoria, a cui INPS resiste con controricorso.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del27 marzo 2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3426/20211. La società ricorrente, premesso che i quattro rapporti a tempoN umero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21267/2026determinato erano stati trasformati in tempo indeterminato iDnat a pubblicazione 23/06/2026data 31/12/2014 con decorrenza degli effetti dellatrasformazione al 1/1/2015, e che pertanto andava tenutadistinta la data di stipulazione dalla decorrenza del rapporto,considerato altresì che la società versava in buona fede avendol’ufficio rilasciato un codice esonero 6Y, revocandosuccessivamente il beneficio, e che UNILAV non ha naturacostitutiva ma informativa degli enti pubblici interessati sullosvolgimento del rapporto di lavoro, tant’è che è prevista latrasmissione della sua comunicazione soltanto ad avvenutacostituzione del rapporto, ha impugnato la sentenza di secondogrado deducendo due vizi di violazione di legge ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., e precisamente:- con il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazionedelle norme di cui agli art. 4-bis d.lgs. 181/2000, artt. 2702 e2731 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto non applicabilelo sgravio per essere stato menzionato in Unilav la data ditrasformazione del rapporto nel 31/12/2014, a fronte di altrielementi che accertano la decorrenza degli effetti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA](le comunicazioni sottoscritte il 31/12/2014, le proroghe deiprecedenti rapporti terminati il 31/12/2014, le denunceUniemens per il 2014 e 2015, le certificazioni uniche anno2014); lamenta l’erronea presunzione che le comunicazioniUNILAV provenissero da ILVA e non dall’intermediario delegato,come risulta dal dettaglio riportato nel campo preliminare, e chesia fuorviante assumere che detta comunicazione sia l’unicaastrattamente rilevante come elemento probatorio in quantoavente data certa e proveniente dalla ricorrente; essa non havalenza confessoria né integra piena prova (della provenienzada chi l’ha sottoscritta, come prevede l’art. 2702 c.c.) poichéNumero registro generale 3426/2021non era stata sottoscritta da ILVA o da un suo legaleN umero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21267/2026rappresentante; e costituiva errore di diritto ritenere chDeat a pubblicazione 23/06/2026di aver raggiunto un accordo con i lavoratori in data23/12/2014: sarebbe confessoria se proveniente da personache abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmenteriguardo al suo diritto. Le scritture private provenienti da terzicostituiscono, invece, prove atipiche aventi valore puramenteindiziario, che possono contribuire a fondare il convincimento inarmonia con altri dati probatori acquisiti, ma nel caso in esamealtri dati erano di diverso tenore (Uniemens, LUL, accordi ditrasformazione) e conducevano verso l’individuazioneall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della data di inizio di lavoro indeterminato;-con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazionedelle norme di cui agli art. 1 co. 118 L. 190/2014 e art. 4-bisd.lgs. 181/00: rileva il ricorrente che dall’art. 1 co.118 emergela distinzione tra stipulazione dell’accordo ed efficacia delrapporto; quanto alla comunicazione UNILAV risultava unaccordo del 23/12/2014, ma la sua trasmissione ha valenza soloai fini comunicativi non ai fini costitutivi del rapporto, ed hafunzione meramente informativa, come si evince dall’art. 4-biscomma 6 della L.181/2000 mod. da d.l. 76/2013. Quindi, adavviso della società ricorrente, la comunicazione UNILAV nonrappresenta un contratto ma una mera comunicazione, e nelcaso in esame essa era doppiamente errata (per ilperfezionamento dell’accordo e per la data di efficacia dellatrasformazione in tempo indeterminato).2. L’INPS evidenzia, nel suo controricorso, che lo sgravio èammesso solo per nuove assunzioni, con contratti a tempoindetermianto, efficaci dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e che i due motivi nonNumero registro generale 3426/2021prospettano alcun vizio di legge, ma una nuova valutazione deNi umero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21267/2026documenti prodotti dalla società, che dimostrerebbero, inveceDa,t a pubblicazione 23/06/2026una decorrenza diversa dal 31/12/2014; eccepisce poil’inammissibilità per art. 348-ter u.c. (doppia conforme).3. Nelle memorie depositate in prossimità di udienza, la partericorrente ribadisce che la comunicazione Unilav costituisce unmero indizio, non ha valenza confessoria e neppure sarebbe unagevolazione per le nuove assunzioni, essa fa riferimento alladata di decorrenza del contratto, non alla data di trasmissionedell’UNILAV.4. I due motivi possono essere trattati congiuntamente perchésotto diversi profili analizzano la natura e l’efficacia dellacomunicazione Unilav nell’ambito del rapporto di lavoro;entrambi sono inammissibili.5. In primo luogo va evidenziato che la ricostruzione storicadegli accadimenti risente della interpretazione di atti edocumenti delle parti private suscettibili di apprezzamentovalutativo del giudice di merito e di cui, non essendo censuratala violazione di canoni ermeneutici, non emerge alcun profilo dierror in judicando, né, in assenza di prove legali, si discute dialcun profilo di violazione di regole processuali ex art. 115 c.p.c.Una rivisitazione interpretativa degli atti descrittivi di quantoaccaduto negli ultimi otto giorni del dicembre 2014implicherebbe l’apertura di un nuovo giudizio di merito, neppureverificabile nell’ambito di una critica di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, non strutturabile in presenza dipronuncia cd. doppia conforme: invero, i motivi di gravamecontestano un accertamento in fatto svolto in modo conformenei due gradi di merito, e si critica l’attività di apprezzamento escelta del materiale probatorio condotta dalla Corte di ApNpuemellroo r egistro generale 3426/2021Numero sezionale 1613/2026rimettendo in modo inammissibile alla Corte una rivaluNtuamzeiroo ndi era ccolta generale 21267/2026del medesimo quadro istruttorio (in tal senso, di recente per uDnat a pubblicazione 23/06/2026caso simile, si è espressa questa Corte con ord. n. 34475/2025).5.1 - In proposito assume rilievo il consolidato principio secondoil quale: il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamentoin fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudicedi merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneidonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 32505 del22/11/2023).6. Va ulteriormente sottolineato che la motivazione dellasentenza riposa sul principio secondo il quale «in tema di sgravicontributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, gravasull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare lasussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecienormativa di volta in volta invocata» (Cass. 18/01/2018, n.1157) e la Corte di Appello, facendo applicazione della regola didiritto ha confermato, con giudizio riservato al merito, lavalutazione probatoria raggiunta dal Tribunale secondo il qualenon era provata la decorrenza della trasformazione del rapportodi lavoro dal momento indicato dalla società, ritenendo genuinaNumero registro generale 3426/2021l’originaria comunicazione operata dalla stessa società e minataN umero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21267/2026da incoerenza la modifica intervenuta solo successivamente e Daat a pubblicazione 23/06/2026posteriori comunicata.7. Quanto, in dettaglio, alle critiche di errores in judicando comearticolate, occorre preliminarmente rammentare il quadronormativo istitutivo della comunicazione Unilav e da essoricavarne natura giuridica ed efficacia. Trattasi di un documentocompilato dal datore di lavoro diretto a comunicare agli enticompetenti, in particolare al Centro per l’Impiego e poi condivisoa INPS ed INAIL, tutte le informazioni relative ai rapporti lavoro,inerenti la dinamica dei rapporti (instaurazione, variazione,cessazione), e quindi gli atti di assunzione, trasformazione,proroghe, cessazioni, ma anche la tipologia contrattuale, i datianagrafici del lavoratore, la qualifica professionale e iltrattamento economico e normativo applicato, in tal modoassicurando tracciabilità e trasparenza dei contratti di lavoro. Ladisposizione normativa istitutiva dell’Unilav si rinviene nell’art.1 commi 1180 – 1184 della L. 296/2006; in particolare, alcomma 1180 è prescritto che il datore è tenuto a darecomunicazione al servizio competente “entro il giornoantecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti,mediante documentazione avente data certa di trasmissione” eal comma 1184 che ha introdotto modifiche all’art. 4-bis deld.lgs. n.181/2000, con sostituzione del comma sesto, è previstoche: "6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione,trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo,subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienzeprofessionali, previste dalla normativa vigente, inviate alServizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sededi lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai finidell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confrontiNumero registro generale 3426/2021delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'IstitutoN umero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21267/2026nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale peDrat a pubblicazione 23/06/2026l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre formeprevidenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti dellaPrefettura - Ufficio territoriale del Governo”.8. Orbene, ferma la distinzione tra costituzione del rapporto dilavoro e sua comunicazione agli uffici preposti ad attivare, conufficialità, i servizi competenti, originandosi il primo da unafonte consensualistica e la seconda da un’iniziativa datorialevolta a fornire trasparenza e pubblicità del rapporto, vaosservato che le disposizioni normative dianzi menzionateevidenziano che tale ufficialità non precede ma al più segue lacomunicazione, e per datare l’insorgenza dei profili pubblicisticila norma si affida alla data certa di trasmissione, qualemomento comunicativo e non perfezionativo dell’accordo.9. Ciò posto, le comunicazioni del 23/12/2014 di trasformazioneda tempo determinato a tempo indeterminato alla data del31/12/2014 presuppongono che un accordo costitutivo delrapporto sia stato raggiunto fra le parti e che la decorrenza delrapporto sia stata concordata ed ufficialmente comunicata indata certa all’epoca della trasmissione della comunicazioneUnilav. Ad esse si sovrappongono cronologicamente le lettere diassunzione datate 31/12/2014 con trasformazione del rapportoa tempo indeterminato a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; di questeultime non risulta l’ulteriore comunicazione Unilav e, a benvedere, il rapporto rappresentato nelle prime comunicazioni eragià stato ufficializzato come rapporto a tempo indeterminatotrasformato in data 31/12/2014, sicché le missive del 31/12/14da un lato menzionano un presupposto già superato (il rapportodi lavoro a tempo determinato), dall’altro introducono unaNumero registro generale 3426/2021trasformazione a tempo indeterminato a far data dell’1/1/15N umero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21267/2026anch’essa già realizzata alla stessa data di inoltro della missivaDa.t a pubblicazione 23/06/202610. Nella sentenza di appello si evidenzia non solo che iltribunale già aveva ritenuto “indifferente” l’accordo privatisticointercorso fra le parti e la rilevanza della comunicazione con cuiera stata resa pubblica la trasformazione avvenuta con la datacoincidente con quella in cui la trasformazione era statacertificata, ma anche la doppia difformità delle indicazioniriportate nelle lettere datoriali del 31/12/2014, non aventi datacerta, riguardo alla data di richiesta di modifica del rapporto(certificata con la trasmissione Unilav del 23/12/14) ed alla datadi decorrenza della trasformazione.10.1 - Non è quindi la natura della comunicazione Unilav adincidere sulla decorrenza del rapporto ma la funzionecertificatrice della comunicazione che richiederebbe, per mutarel’ufficialità dei dati comunicati, una successiva comunicazione divariazione. La prospettiva della parte ricorrente intreccia il datocomunicativo pubblicistico inerente al rapporto datore-INPS conil dato informativo privatistico datore–lavoratore, il primo dotatodi data certa il secondo no.10.2 - E la parte ricorrente esamina questa differenza di attisotto un ulteriore profilo, enunciato nel primo motivo e ampliatonella memoria illustrativa, circa la natura non confessoria dellacomunicazione Unilav non sottoscritta dal legale rappresentantedella società ma da un intermediario e, come tale, non aventeefficacia di piena prova della provenienza da colui che l’hasottoscritta ex art. 2702 c.c., non avendo capacità dispositivadel diritto ex art. 2731 c.c.; invero, la valutazione degli effettidella confessione stragiudiziale è diversamente orientata ex art.Numero registro generale 3426/20212735 c.c. se fatta tra le parti e resa ad un terzo (INPS) ovveroN umero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21267/2026se fatta alla parte del rapporto previdenziale. Data pubblicazione 23/06/202611. Alla base di tutto, si pone poi la rilevanza dell’accertamentodella data di assunzione, ossia della data di decorrenza delrapporto di lavoro a tempo indeterminato, poiché il regimeagevolativo introdotto dall’art. 1 comma 118 della L. 190/2014riguarda soltanto le nuove assunzioni con contratto a tempoindeterminato decorrenti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e la finalitàpromozionale di forme di occupazione stabile, con conseguentiimplicazioni di bilancio dell’ente pubblico e garanzia di condizionidi parità di trattamento, merita un’applicazione inequivoca deltesto normativo che non può discostarsi da dati oggettivi ecertificati, quali la data certa di trasmissione dellacomunicazione Unilav per soddisfare finalità e contenuti di cui aicitati commi 1080 e 1084 dell’art. 1 L. 296/2006.12. Nella soluzione adottata dalla Corte d’appello non si ravvisaalcuna violazione delle citate disposizioni di legge; ed anchesotto questi profili la doglianza sulla natura della comunicazionecome scrittura privata e della missiva al lavoratore comeinformazione di mutata decorrenza degli effetti dell’assunzionea tempo indeterminato si risolve in un accertamento di fattosulla corretta datazione degli accordi di lavoro e dell’assunzione,di imprescindibile pertinenza del giudice di merito e diinsuscettibile rivisitazione del giudice di legittimità. I motivi dierrores in judicando si traducono, in sostanza, in una criticaall’attività di apprezzamento e scelta del materiale probatoriocondotta dalla Corte di Appello rimettendo in modoinammissibile alla Corte una rivalutazione del medesimo quadroistruttorio. In proposito, va ribadito il principio espresso al punto5.1. della presente motivazione.Numero registro generale 3426/2021Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 21267/2026Data pubblicazione 23/06/202613. In conclusione il ricorso è complessivamente inammissibile.Seguono le statuizioni sulle spese processuali secondosoccombenza in ragione del valore di causa, e le disposizioni sulcontributo unificato come per legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di € 3.500,00oltre accessori di rito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 27 marzo 2026.Il PresidenteGabriella Marchese