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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 07311/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA Gkat-e-erreiscra-H-e-paft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, il Gip del Tribunale ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., sul rilievo che non si sarebbe fornita una motivazione circa la pena stabilita per ciascun reato fra quelli avvinti dalla continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il ricorso, invero, é ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto dì correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combìnato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, la difesa ha in realtà proposto vizi della motivazione in relazione alla motivazione circa la determinazione della pena e non alla sua illegalità.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA Gkat-e-erreiscra-H-e-paft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, il Gip del Tribunale ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., sul rilievo che non si sarebbe fornita una motivazione circa la pena stabilita per ciascun reato fra quelli avvinti dalla continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, é ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto dì correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente. Al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combìnato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, la difesa ha in realtà proposto vizi della motivazione in relazione alla motivazione circa la determinazione della pena e non alla sua illegalità. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 07311/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris