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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34751/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7345/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Ulpiano n. 9 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - cor tro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1542/1/14, depositata l' 1 ago5to 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di o)nsiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva parzialmente l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 21/4/11 della Commissione tributaria provinciale di Lucca che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004.

La CTR osservava in particolare che. -era fondata la ripresa relativa alle perdite su crediti (-ilievo 9 dell'atto impositivo impugnato), non essendosi osservate dalla società contribuente le previsioni di cui all'art. 66, dPR 917/1986; -non era fondata la ripresa riguarda ite la deduzione dei costi di sponsorizzazione di attività sportive (rilievo 10 dell'atto impositivo impugnato), tenuto conto del coTelativ) ritorno di immagine per un'impresa, quale la BAMA, che comme -cia beni di largo consumo (articoli di plastica); -che erano fondate le riprese relatkie alle spese incrementative e straordinarie (rilievi 7 e 8 dell'atto impcs tivo impugnato), potendo la società contribuente eventualmente recuperare la deduzione degli oneri nelle diverse annualità di corripe:er za.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la BAMA deducendo tre motivi, poi illustrati con una memoria.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate che peraltro propone ricorso incidentale affidato ad un motivo unico.

Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo controverso e violazione/fa S3 applicazione degli artt. 66, 101, dPR 917/1986, poiché la CTR ha affermato l'indeducibilità delle perdite su crediti nei confronti di alcuni clienti.

La censura è fondata quanto al decctto vizio motivazionale.

La CTR toscana infatti ha in modo alquanto sbrigativo statuito circa la ripresa fiscale de qua, con completa omissione della valutazione dei concreti elementi di fatto allegati controprova dalla società contribuente, con particolare riguardo all'apertura di procedure concorsuali nei confronti dei debitori della medesima.

La sentenza impugnata è peraltro distonica rispetto al principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale «In tema di imposta sui redditi di impresa, ai sensi de l'art. 66, comma 3 (ora art. 101, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, ai fini della declucibilità delle perdite su crediti non correlate aill'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, il contribuente deve dimostrare gli elementi "certi e precisi" che danno luogo a dette rerdite, che devono ritenersi esistenti quando il debitore non paghi voi ntariamente e i crediti non possano essere soddisfatti coattivamente» (Sez. 5 - , Semenza n. 24012 del 03/10/2018, Rv. 651266 -

01. A ben vedere su tale punto decisic nale il giudice tributario di appello si è limitato a mere asserzion astratte e generiche, senza un esame puntuale delle difese della società contribuente.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della null tà della sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto in relazione alla statuizione di fondatezza dell'atto imposi:i/O impugnato in relazione ai rilievi 7-8 (deduzioni di spese incrementative e straordinarie) e del relativo motivo del gravame agenzale.

La censura è fondata.

Va ribadito che «La motivazione è :3olo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01).

Sul punto decisionale in esame la motivazione della sentenza impugnata è la seguente: «Quanto ai rilievi 7 ed 8, le deduzioni dell'agenzia meritano accoglimento dovendo le spese argomentative e straordinarie essere conteggiate come dia indicazione dell'Ufficio (slava -recte, salva, ndr -) la possibilità riconoscitta dalla Corte di Cassazione di rettificare le dichiarazioni di altre annualità ove ad esse debbono essere attribuite alcune spese in preceden,a collocate in una annualità non adeguata».

Risulta evidente la corrispondenza ci questa argomentazione ai paradigmi invalidanti di cui al citato - con ;ondata- principio di diritto, palesandosi la medesima apodittica e nemmeno al fondo del tutto comprensibile in sé ed in rapporto al non meglio precisato specifico thema decidendurn.

L'accoglimento del secondo motivo implica l'assorbimento del terzo motivo dì ricorso principale (violazione/falsa applicazione degli artt. 31. legge 457/1978, 108, comma 3, 1PR 917/1986).

Con l'unico motivo dedotto del ricorso incidentale -ex i:rt. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'agei:ja fiscale denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazior e/falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la CTR ha ()Tesso di pronunciare sul suo motivo di appello afferente il rilievo 6 dell'avviso di accertamento impugnato (deduzione delle spese di rappresentanza), a fronte del parziale accoglimento del rìcorso introdutt vo della lite sul pur to.

La censura è fondata.

Non vi è infatti traccia di motiníazione né di statuizione (il dispositivo rimanda alla parte motiva) nE Ila sentenza impugnata sul punto decisionale de quo, sicuramente cevoluto in appello (v., per autosufficienza, pag. 13 del controricorso/-icorso incidentale).

In conclusione, accolto il primo ed il secondo motivo del ricorso principale ed accolto il ricorso incidentale, assorbito il terzo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnate va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.

PQM La Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale, assorbito il terzo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del prEsente giudizio.

Cosi deciso in Roma 27 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7345/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Ulpiano n. 9 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - cor tro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1542/1/14, depositata l' 1 ago5to 2014. Udita la relazione svolta nella camera di o)nsiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva parzialmente l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 21/4/11 della Commissione tributaria provinciale di Lucca che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004. La CTR osservava in particolare che. -era fondata la ripresa relativa alle perdite su crediti (-ilievo 9 dell'atto impositivo impugnato), non essendosi osservate dalla società contribuente le previsioni di cui all'art. 66, dPR 917/1986; -non era fondata la ripresa riguarda ite la deduzione dei costi di sponsorizzazione di attività sportive (rilievo 10 dell'atto impositivo impugnato), tenuto conto del coTelativ) ritorno di immagine per un'impresa, quale la BAMA, che comme -cia beni di largo consumo (articoli di plastica); -che erano fondate le riprese relatkie alle spese incrementative e straordinarie (rilievi 7 e 8 dell'atto impcs tivo impugnato), potendo la società contribuente eventualmente recuperare la deduzione degli oneri nelle diverse annualità di corripe:er za. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la BAMA deducendo tre motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate che peraltro propone ricorso incidentale affidato ad un motivo unico. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo controverso e violazione/fa S3 applicazione degli artt. 66, 101, dPR 917/1986, poiché la CTR ha affermato l'indeducibilità delle perdite su crediti nei confronti di alcuni clienti. La censura è fondata quanto al decctto vizio motivazionale. La CTR toscana infatti ha in modo alquanto sbrigativo statuito circa la ripresa fiscale de qua, con completa omissione della valutazione dei concreti elementi di fatto allegati controprova dalla società contribuente, con particolare riguardo all'apertura di procedure concorsuali nei confronti dei debitori della medesima. La sentenza impugnata è peraltro distonica rispetto al principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale «In tema di imposta sui redditi di impresa, ai sensi de l'art. 66, comma 3 (ora art. 101, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, ai fini della declucibilità delle perdite su crediti non correlate aill'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, il contribuente deve dimostrare gli elementi "certi e precisi" che danno luogo a dette rerdite, che devono ritenersi esistenti quando il debitore non paghi voi ntariamente e i crediti non possano essere soddisfatti coattivamente» (Sez. 5 - , Semenza n. 24012 del 03/10/2018, Rv. 651266 - 01. A ben vedere su tale punto decisic nale il giudice tributario di appello si è limitato a mere asserzion astratte e generiche, senza un esame puntuale delle difese della società contribuente. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della null tà della sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto in relazione alla statuizione di fondatezza dell'atto imposi:i/O impugnato in relazione ai rilievi 7-8 (deduzioni di spese incrementative e straordinarie) e del relativo motivo del gravame agenzale. La censura è fondata. Va ribadito che «La motivazione è :3olo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01). Sul punto decisionale in esame la motivazione della sentenza impugnata è la seguente: «Quanto ai rilievi 7 ed 8, le deduzioni dell'agenzia meritano accoglimento dovendo le spese argomentative e straordinarie essere conteggiate come dia indicazione dell'Ufficio (slava -recte, salva, ndr -) la possibilità riconoscitta dalla Corte di Cassazione di rettificare le dichiarazioni di altre annualità ove ad esse debbono essere attribuite alcune spese in preceden,a collocate in una annualità non adeguata». Risulta evidente la corrispondenza ci questa argomentazione ai paradigmi invalidanti di cui al citato - con ;ondata- principio di diritto, palesandosi la medesima apodittica e nemmeno al fondo del tutto comprensibile in sé ed in rapporto al non meglio precisato specifico thema decidendurn. L'accoglimento del secondo motivo implica l'assorbimento del terzo motivo dì ricorso principale (violazione/falsa applicazione degli artt. 31. legge 457/1978, 108, comma 3, 1PR 917/1986). Con l'unico motivo dedotto del ricorso incidentale -ex i:rt. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'agei:ja fiscale denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazior e/falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la CTR ha ()Tesso di pronunciare sul suo motivo di appello afferente il rilievo 6 dell'avviso di accertamento impugnato (deduzione delle spese di rappresentanza), a fronte del parziale accoglimento del rìcorso introdutt vo della lite sul pur to. La censura è fondata. Non vi è infatti traccia di motiníazione né di statuizione (il dispositivo rimanda alla parte motiva) nE Ila sentenza impugnata sul punto decisionale de quo, sicuramente cevoluto in appello (v., per autosufficienza, pag. 13 del controricorso/-icorso incidentale). In conclusione, accolto il primo ed il secondo motivo del ricorso principale ed accolto il ricorso incidentale, assorbito il terzo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnate va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale, assorbito il terzo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del prEsente giudizio. Cosi deciso in Roma 27 ottobre
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