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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2025

Cassazione n. 29050/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 256, comma 1, e 256-bis, comma 2, d.lgs. 152 del 2006 (capo 1) e del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 256-bis, comma 1, del d.lgs. 152 del 2006 (capo 2) alla pena di due anni e due mesi di reclusione, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un solo motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza aetreato e alla pena; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché contesta, tra l'altro, con censure del tutto prive di specificità, la dichiarazione di colpevolezza e di gravità del fatto, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con espresso accordo in ordine alla pena finale, e rinuncia agli altri motivi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 256, comma 1, e 256-bis, comma 2, d.lgs. 152 del 2006 (capo 1) e del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 256-bis, comma 1, del d.lgs. 152 del 2006 (capo 2) alla pena di due anni e due mesi di reclusione, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un solo motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza aetreato e alla pena; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché contesta, tra l'altro, con censure del tutto prive di specificità, la dichiarazione di colpevolezza e di gravità del fatto, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con espresso accordo in ordine alla pena finale, e rinuncia agli altri motivi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 29050/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris