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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 51044/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso la sentenza del 12/12/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 12 dicembre 2022, confermava quella di primo grado, che aveva ritenuto l'odierno ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di un anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

2. Il difensore dell'imputato, con un unico motivo di ricorso, ha denunziato la violazione di legge con riferimento al decorso del termine prescrizionale ex art.157 cod. pen. già prima della pronuncia di appello.

La originaria contestazione della recidiva ex art. 99, comma 2, cod. proc. pen. non aveva avuto alcun seguito nella pronuncia di primo grado, non essendovi menzione della aggravante nel calcolo della pena e potendosi viceversa riscontrare una implicita esclusione della medesima in sede di concessione della sospensione condizionale "stante il precedente non ostativo".

Nella sentenza di primo grado non era contenuta alcuna valutazione della relazione fra il precedente e i fatti sottoposti a giudizio, né tantomeno la questione è stata affrontata dalla Corte di merito.

La prescrizione è dunque maturata in data anteriore alla pronuncia di appello, ossia il 17 ottobre 2022, dovendosi aggiungere al periodo di anni sette e mesi sei decorrenti dalla commissione del reato (10 aprile 2015) sette giorni per il rinvio richiesto dalla Difesa nell'udienza celebrata innanzi al Giudice per le indagini preliminari (dal 9 al 16 maggio 2016).

Il decreto di citazione per il giudizio di appello aveva fissato l'udienza al 10 novembre 2022, poi rinviata senza sospensione del termine al 12 dicembre 2022, giorno di effettiva trattazione del processo.

In data 7 novembre 2023 la Difesa ha depositato conclusioni scritte con cui ribadisce il motivo di ricorso.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo consolidato orientamento di legittimità "è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen." (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).

L'error in iudicando si concretizza proprio nella detta omissione, che si riverbera sul punto della sentenza concernente la punibilità.

L'impugnazione mira ad emendare tale errore.Nel caso in esame l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, commesso in data 10 aprile 2015, senza applicazione della plfr contestata recidiva infraquinquennale, della quale non è fatta menzione neppure implicitamente in motivazione.

Ne deriva che, considerati gli atti interruttivi, il termine per prescrivere il reato è pari a sette anni e sei mesi dal momento di consumazione del reato.

Il reato si è dunque prescritto il 17 ottobre 2022 (tenuto conto della sospensione di sette giorni segnalata nel ricorso), in epoca anteriore alla celebrazione del giudizio di appello e alla pronuncia della relativa decisione, né appaiono riscontrabili elementi di giudizio idonei a riconoscere, a mente dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la prova evidente dell'innocenza dell'imputato.

3. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso la sentenza del 12/12/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 12 dicembre 2022, confermava quella di primo grado, che aveva ritenuto l'odierno ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di un anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 2. Il difensore dell'imputato, con un unico motivo di ricorso, ha denunziato la violazione di legge con riferimento al decorso del termine prescrizionale ex art.157 cod. pen. già prima della pronuncia di appello. La originaria contestazione della recidiva ex art. 99, comma 2, cod. proc. pen. non aveva avuto alcun seguito nella pronuncia di primo grado, non essendovi menzione della aggravante nel calcolo della pena e potendosi viceversa riscontrare una implicita esclusione della medesima in sede di concessione della sospensione condizionale "stante il precedente non ostativo". Nella sentenza di primo grado non era contenuta alcuna valutazione della relazione fra il precedente e i fatti sottoposti a giudizio, né tantomeno la questione è stata affrontata dalla Corte di merito. La prescrizione è dunque maturata in data anteriore alla pronuncia di appello, ossia il 17 ottobre 2022, dovendosi aggiungere al periodo di anni sette e mesi sei decorrenti dalla commissione del reato (10 aprile 2015) sette giorni per il rinvio richiesto dalla Difesa nell'udienza celebrata innanzi al Giudice per le indagini preliminari (dal 9 al 16 maggio 2016). Il decreto di citazione per il giudizio di appello aveva fissato l'udienza al 10 novembre 2022, poi rinviata senza sospensione del termine al 12 dicembre 2022, giorno di effettiva trattazione del processo. In data 7 novembre 2023 la Difesa ha depositato conclusioni scritte con cui ribadisce il motivo di ricorso. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo consolidato orientamento di legittimità "è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen." (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). L'error in iudicando si concretizza proprio nella detta omissione, che si riverbera sul punto della sentenza concernente la punibilità. L'impugnazione mira ad emendare tale errore.Nel caso in esame l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, commesso in data 10 aprile 2015, senza applicazione della plfr contestata recidiva infraquinquennale, della quale non è fatta menzione neppure implicitamente in motivazione. Ne deriva che, considerati gli atti interruttivi, il termine per prescrivere il reato è pari a sette anni e sei mesi dal momento di consumazione del reato. Il reato si è dunque prescritto il 17 ottobre 2022 (tenuto conto della sospensione di sette giorni segnalata nel ricorso), in epoca anteriore alla celebrazione del giudizio di appello e alla pronuncia della relativa decisione, né appaiono riscontrabili elementi di giudizio idonei a riconoscere, a mente dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la prova evidente dell'innocenza dell'imputato. 3. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per
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