Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 650/2026
ECLI:EU:C:2026:251
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
26 marzo 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articoli 1, 3 e 4 – Ambito di applicazione – Nozione di “successione” – Legato ex lege conferito per l’assistenza fornita al defunto quando quest’ultimo era in vita – Competenza generale di un organo giurisdizionale di uno Stato membro a decidere sull’intera successione »
Nella causa C‑618/24 [Isergartler] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 10 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 24 settembre 2024, nel procedimento
XK,
TR,
VQ
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen (relatore), R. Frendo e A. Kornezov, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per XK, TR e VQ, da M. Kinberger, Rechtsanwalt;
– per la Commissione europea, da M. Wasmeier e W. Wils, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra XK, TR e VQ, residenti in Germania, e SM, residente in [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del procedimento successorio avviato a seguito del decesso, avvenuto nel 2021, dell’ex compagna di SM, la quale era stata assistita da quest’ultimo sino al suo decesso.
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
3
I considerando da 7 a 9, 11, 14, 34 e 59 del regolamento n. 650/2012 enunciano quanto segue:
«(7) È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.
(8) Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento – o, secondo il caso, all’accettazione –, all’esecutività e all’esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie e alla creazione di un certificato successorio europeo.
(9) L’ambito d’applicazione del presente regolamento dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima.
(…)
(11) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a settori del diritto civile diversi dalla successione. A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate alla materia successoria dovrebbero essere esplicitamente escluse dall’ambito d’applicazione del presente regolamento.
(…)
(14) I diritti di proprietà, gli interessi e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, per esempio a titolo di donazione, dovrebbero essere altresì esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, dovrebbe spettare alla legge designata dal presente regolamento, quale legge applicabile alla successione, determinare se le donazioni o altre forme di disposizioni
inter vivos
che comportano l’acquisizione precedente alla morte di un diritto reale debbano essere oggetto di collazione e riduzione ai fini del calcolo delle quote dei beneficiari secondo la legge applicabile alla successione.
(…)
(34) Nell’interesse del funzionamento armonioso della giustizia, dovrebbero essere evitate decisioni tra loro incompatibili in Stati membri diversi. A tal fine è opportuno che il presente regolamento contempli norme generali di procedura simili a quelle di altri strumenti dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.
(…)
(59) Alla luce dell’obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni, indipendentemente dal fatto che dette decisioni siano emesse in procedimenti contenziosi o non contenziosi, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme relative al riconoscimento, all’esecutività e all’esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile».
4
L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», è formulato come segue:
«1. Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. (…)
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
(…)
e) le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte;
(…)
g) i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 2, lettera i);
(…)».
5
L’articolo 3 di detto regolamento, rubricato «Definizioni», al paragrafo 1, lettera a), così dispone:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “successione”, la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima».
6
Ai sensi dell’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Competenza generale», sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.
7
L’articolo 21 del regolamento n. 650/2012, rubricato «Criterio generale», al paragrafo 1, enuncia quanto segue:
«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte».
8
L’articolo 22 di tale regolamento, intitolato «Scelta di legge», al paragrafo 1, così dispone:
«Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
(…)».
9
L’articolo 23 di detto regolamento, rubricato «Ambito di applicazione della legge applicabile», ai paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:
«1. La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione.
2. Tale legge regola in particolare:
(…)
h) la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell’eredità o degli eredi;
i) la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari;
(…)».
Diritto austriaco
10
L’articolo 677 dell’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (codice civile generale), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«ABGB»), prevede quanto segue:
«1. Una persona vicina al defunto, la quale, negli ultimi tre anni prima della morte di quest’ultimo, l’abbia assistito per almeno sei mesi in misura non irrilevante ha diritto a un legato
ex lege
, salvo che sia stata assegnata una liberalità o sia stato concordato un compenso.
2. Per “assistenza” si intende qualsiasi attività volta ad assicurare alla persona bisognosa di cure il supporto e l’aiuto necessari, per quanto possibile, e a migliorare la sua capacità di condurre una vita autodeterminata e basata sulle proprie esigenze.
3. Le persone vicine al defunto sono quelle appartenenti alla cerchia dei suoi eredi legittimi, il loro coniuge, il loro convivente, registrato o di fatto, e i loro figli, nonché il convivente di fatto del defunto e i suoi figli».
11
L’articolo 678 dell’ABGB dispone quanto segue:
«1. L’importo del legato dipende dalla natura, dalla durata e dall’entità delle prestazioni.
2. Il legato è dovuto in ogni caso in aggiunta alla quota di legittima, mentre non è dovuto in aggiunta ad altre prestazioni dell’eredità nel solo caso in cui il defunto abbia così disposto. Il legato può essere revocato unicamente in presenza di una causa di diseredazione».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
12
Dalla decisione di rinvio risulta che l’ex compagna di SM è deceduta nel 2021 e che, fino alla data del suo decesso, ella aveva la propria residenza in [OSCURATO:PERSONA].
13
Con decisione del [OSCURATO:PERSONA] am See (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA] am See, [OSCURATO:PERSONA]), la successione della defunta è stata aperta nei confronti di XK, a TR e a VQ, tutti e tre residenti in Germania.
14
SM, che ha prestato assistenza alla defunta nel corso dei tre anni precedenti il suo decesso, chiede il versamento di una somma di EUR 57 200 che gli sarebbe dovuta a titolo dell’assistenza da lui prestata alla defunta quando questa era in vita, basandosi, a tal riguardo, sull’articolo 677 dell’ABGB, che prevede, al riguardo, la concessione di un «legato
ex lege
» (in prosieguo: la «misura di cui si tratta nel procedimento principale»).
15
[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto il ricorso proposto a questo proposito da SM per difetto di competenza internazionale. Esso ha ritenuto che, sebbene la misura di cui si tratta nel procedimento principale si presentasse, certamente, nel diritto nazionale, sotto forma di legato
ex lege
, essa fosse volta, in realtà, a indennizzare l’assistenza prestata al defunto quando quest’ultimo era in vita. Di conseguenza, secondo tale giudice, una siffatta misura dovrebbe essere qualificata come «diritto di credito» rientrante nel diritto delle obbligazioni e non rientrerebbe, pertanto, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012.
16
SM ha proposto appello contro tale decisione dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), il quale, con sentenza del 12 giugno 2024, ha accolto tale appello. Tale giudice ha ritenuto, in sostanza, che l’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 si estenda a tutti gli aspetti di diritto civile della successione. Ebbene, poiché la misura di cui si tratta nel procedimento principale costituisce un legato
ex lege
, la cui natura sarebbe analoga a quella di una quota di legittima, la circostanza che gli elementi costitutivi di un siffatto diritto siano sorti quando il defunto era in vita non può, secondo tale giudice, giustificare l’esclusione dell’applicazione di tale regolamento. In tali circostanze, detto giudice si è dichiarato competente a statuire.
17
XK, TR e VQ hanno impugnato dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, la sentenza pronunciata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di [OSCURATO:PERSONA]). Essi sostengono, in sostanza, che la misura di cui si tratta nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012.
18
SM afferma, per contro, che tale misura è assimilabile al diritto di un legittimario e che essa deve, pertanto, essere considerata come rientrante nella nozione di «successione», ai sensi del regolamento n. 650/2012.
19
In tale contesto, il giudice del rinvio chiede se detta misura rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 e in particolare dell’articolo 4 di quest’ultimo.
20
A tal riguardo, detto giudice precisa, anzitutto, che la misura di cui si tratta nel procedimento principale costituisce, secondo la normativa austriaca, un legato che sorge indipendentemente da qualsiasi disposizione testamentaria del defunto. Tale misura sarebbe assimilabile a una quota di legittima, in aggiunta alla quale essa sarebbe dovuta, dato che il beneficiario potrebbe esserne privato solo per una causa di diseredazione. Tuttavia, potrebbe anche essere ravvisata un’analogia con norme di diritto contrattuale o in materia di arricchimento senza causa, dal momento che detta misura sarebbe volta a compensare taluni servizi. Il giudice del rinvio ritiene, inoltre, che la medesima misura limiti l’autonomia della volontà della persona quanto alla sorte della sua successione.
21
Detto giudice precisa, poi, che la dottrina è divisa sulla questione se una siffatta misura rientri nel diritto successorio o nel diritto delle obbligazioni.
22
Infine, detto giudice sottolinea di essere, in definitiva, incline a ritenere che una misura come quella di cui si tratta nel procedimento principale rientri nella nozione di «successione» ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012. Esso menziona, a tal riguardo, da un lato, gli effetti successori connessi alla misura e, dall’altro, l’interpretazione estensiva dell’espressione «successione a causa di morte», ai sensi di tale regolamento, accolta nella giurisprudenza della Corte.
23
In tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che sussiste una “questione di successione” qualora venga fatto valere un diritto a un legato remuneratorio [in applicazione] dell’articolo 677 dell’[ABGB]».
Sulla questione pregiudiziale
24
In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione [v., in tal senso, sentenze del 20 marzo 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, punto 9, e del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18, EU:C:2019:1054, punto 26 e giurisprudenza citata].
25
Infatti la circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia incluso, nelle sue questioni, talune determinate disposizioni del diritto dell’Unione non impedisce alla Corte di fornirgli tutti gli elementi interpretativi che possano essere utili per definire il procedimento principale, traendo dall’insieme degli elementi forniti da tale giudice e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, punto 26, e del 22 gennaio 2026, Secab, C‑423/23, EU:C:2026:32, punto 29).
26
A tal riguardo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio chiede, con la sua questione, se la misura di cui si tratta nel procedimento principale rientri nella nozione di «successione», ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, il quale stabilisce la competenza generale degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte a decidere sull’intera successione. Tale questione implica, quindi, anche di valutare se una misura come quella di cui si tratta nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento, come definito all’articolo 1. Inoltre, occorre prendere in considerazione l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, che definisce la nozione di «successione». Di conseguenza, la questione sollevata dal giudice del rinvio implica l’interpretazione dell’articolo 4 del medesimo regolamento, letto in combinato disposto con l’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo.
27
Peraltro, per quanto riguarda la misura di cui si tratta nel procedimento principale, dalla decisione di rinvio risulta che la legislazione austriaca conferisce un legato a seguito del decesso di una persona la cui successione è aperta, indipendentemente da qualsiasi disposizione testamentaria del defunto, a talune persone vicine a quest’ultimo, per l’assistenza che questi gli hanno prestato nel corso di un certo periodo precedente tale decesso, qualora essi non abbiano ricevuto, per tale assistenza, alcuna liberalità né alcun compenso. Inoltre, tale legato è dovuto, in ogni caso, in aggiunta alla quota di legittima, potendo il beneficiario esserne privato solo in presenza di una causa di diseredazione.
28
Occorre quindi ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, letto in combinato disposto con l’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «successione», ai sensi di tale articolo 4, un legato
ex lege
che è conferito, a seguito del decesso di una persona la cui successione è aperta, indipendentemente da qualsiasi disposizione testamentaria del defunto, a talune persone vicine a quest’ultimo, per l’assistenza che esse gli hanno prestato nel corso di un certo periodo precedente tale decesso, qualora non abbiano ricevuto, per tale assistenza, alcuna liberalità né alcun compenso, legato che è dovuto, in ogni caso, in aggiunta alla quota di legittima, potendo il beneficiario esserne privato solo per cause di diseredazione.
29
Per rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre ricordare che ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della sua lettera, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e dell’8 maggio 2025, Pielatak, C‑410/23, EU:C:2025:325, punto 54 e giurisprudenza citata).
30
Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione delle disposizioni rilevanti del regolamento n. 650/2012, occorre ricordare che l’articolo 4 di quest’ultimo prevede che siano gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte ad essere competenti a decidere «sull’intera successione».
31
Sotto il profilo della nozione di «successione» ai sensi di tale regolamento, occorre osservare che, secondo l’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, quest’ultimo si applica alle «successioni a causa di morte».
32
Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 precisa che, ai fini di quest’ultimo, la nozione di «successione» deve essere intesa come «la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima».
33
È vero che, come rilevato dalla Commissione, la versione in lingua tedesca dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012, che riguardano, rispettivamente, l’ambito di applicazione di quest’ultimo nonché le definizioni in esso contenute, fa riferimento alla nozione di «successione a causa di morte» («
Rechtsnachfolge von Todes wegen
»), mentre quella dell’articolo 4 di tale regolamento, che disciplina la questione della competenza generale degli organi giurisdizionali dello Stato membro interessato, si riferisce alla nozione di «successione» («
Erbsachen
»). Tuttavia, resta il fatto che in un gran numero di altre versioni linguistiche di detto regolamento, in particolare quelle in lingua bulgara, spagnola, danese, inglese, francese, croata, italiana, lituana, maltese, finlandese e svedese, tali disposizioni non contengono una simile differenza terminologica.
34
A tal riguardo, da una giurisprudenza costante risulta che la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di tale disposizione né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. In caso di difformità tra tali versioni, la disposizione di cui si tratta deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui fa parte (v. sentenze del 27 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA], C‑372/88, EU:C:1990:140, punti 18 e 19, nonché del 4 settembre 2025, Hakamp, C‑203/24, EU:C:2025:662, punto 34).
35
In ogni caso, nulla consente di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso conferire alle nozioni di «successione a causa di morte» e di «successione», ai sensi del regolamento n. 650/2012, significati distinti, cosicché si deve ritenere che esse coincidano.
36
Ciò posto, occorre altresì ricordare che l’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento elenca casi di esclusione dal suo ambito di applicazione. In particolare, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 650/2012 esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultimo «i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni». Peraltro, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento precisa che sono parimenti escluse «le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte».
37
Tali esclusioni devono essere tuttavia interpretate restrittivamente. [v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2021, UM (Contratto traslativo di proprietà
mortis causa
), C‑277/20, EU:C:2021:708, punto 34].
38
A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che una disposizione contenuta in un accordo relativo alla successione che consiste, al pari di una donazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 650/2012, in un atto di liberalità, ma che produce effetti solo al decesso del
de cuius
rientra non già in tale esclusione bensì nell’ambito di applicazione di tale regolamento [v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2021, UM (Contratto traslativo di proprietà
mortis causa
) C‑277/20, EU:C:2021:708, punto 35].
39
Inoltre, occorre sottolineare che, per quanto riguarda l’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012, la Corte si è basata sulla constatazione secondo cui lo scopo principale di una norma di diritto nazionale riguardava la successione della persona deceduta e non le questioni connesse a una delle esclusioni elencate all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, quali le questioni connesse al regime patrimoniale tra coniugi, per ritenere che essa si riferisse alla materia successoria ai fini di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 1º marzo 2018, Mahnkopf, C‑558/16, EU:C:2018:138, punto 40).
40
Ne consegue che la nozione di «successione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 è definita estensivamente in quanto, come menzionato al punto 32 della presente sentenza, essa comprende «qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte», ivi incluse le misure il cui scopo principale riguarda la successione della persona deceduta e che produce effetti dal decesso del
de cuius
.
41
In secondo luogo, nessun elemento del contesto in cui si inseriscono l’articolo 4 di tale regolamento nonché l’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo inficia tale interpretazione. Risulta, in particolare, dal considerando 9 di detto regolamento che quest’ultimo deve applicarsi «a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte». Inoltre, l’articolo 23, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede che la legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 di quest’ultimo regola l’«intera successione».
42
Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 650/2012, da un lato, risulta dai suoi considerando 7 e 8 che esso mira, segnatamente, ad aiutare gli eredi e i legatari, le altre persone vicine al defunto, nonché i creditori dell’eredità ad esercitare i loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere (sentenza del 21 giugno 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, punto 49).
43
Dall’altro lato, in considerazione dell’obiettivo generale di tale regolamento, enunciato al suo considerando 59, concernente il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni, il considerando 34 dello stesso regolamento sottolinea che quest’ultimo mira ad evitare che siano adottate decisioni tra loro incompatibili in Stati membri diversi. Tale obiettivo si ricollega al principio dell’unità della successione, cui dà espressione, in particolare, l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, che precisa che la legge applicabile a norma di tale regolamento è destinata a regolare «l’intera successione». Orbene, detto principio dell’unità della successione è sotteso anche alla regola di cui all’articolo 4 di detto regolamento, nei limiti in cui tale articolo precisa, a sua volta, che la suddetta regola determina la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri a decidere «sull’intera successione» (sentenza del 21 giugno 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, punti da 53 a 55).
44
Dalla giurisprudenza emerge anche che, al fine di contribuire all’efficace risoluzione delle controversie relative a una successione, il regolamento n. 650/2012 mira a favorire un trattamento unitario della successione. Così, la Corte ha ripetutamente affermato che un’interpretazione delle disposizioni di detto regolamento che conducesse alla frammentazione della successione non sarebbe conforme agli obiettivi di tale regolamento [sentenza del 7 aprile 2022, V A e Z A (Competenza sussidiaria in materia di successioni), C‑645/20, EU:C:2022:267, punto 37 e giurisprudenza citata].
45
Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, una misura come quella di cui si tratta nel procedimento principale mira a compensare taluni servizi resi. Pertanto, essa presenta, a tale titolo, una certa analogia con un diritto di credito che rientrerebbe nel diritto delle obbligazioni, in quanto è volta ad indennizzare le persone vicine al defunto per l’assistenza prestata a quest’ultimo, senza che essi abbiano beneficiato, quando il defunto era in vita, di una liberalità o di un compenso concordato.
46
Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che tale misura, indipendentemente dalla qualificazione come «legato» accolta dal diritto nazionale, presenta un collegamento strutturale stretto con la materia successoria, dal momento che essa è destinata ad applicarsi solo dopo il decesso della persona la cui successione è aperta, e che il regime di detta misura risulta quindi intimamente connesso alla successione. In particolare, il diritto austriaco applicabile indica che detta misura si applica indipendentemente da qualsiasi disposizione testamentaria del defunto e, in ogni caso, in aggiunta alla quota di legittima, e che essa può essere revocata unicamente in presenza di una causa di diseredazione. Inoltre, la misura di cui si tratta nel procedimento principale va a beneficio delle sole persone vicine al defunto definite quali quelle appartenenti alla cerchia dei suoi eredi legittimi, il loro coniuge, il loro convivente, registrato o di fatto, e i loro figli, nonché il convivente di fatto del defunto e i suoi figli. Ne consegue che lo scopo principale di detta misura riguarda i diritti, nell’ambito della successione, di colui che ha prestato assistenza.
47
Occorre altresì rilevare che il regolamento n. 650/2012 non esclude espressamente dal suo ambito di applicazione una misura come quella di cui si tratta nel procedimento principale e che non risulta neppure che una siffatta misura rientri in una delle esclusioni menzionate al punto 36 della presente sentenza né in uno degli altri casi di esclusione enumerati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012.
48
Pertanto, visti gli elementi forniti dal giudice del rinvio, fatte salve le verifiche che spetta a quest’ultimo effettuare, risulta che questa stessa misura si riferisce principalmente alla materia successoria, ai fini del regolamento n. 650/2012.
49
Ne consegue che, tenuto conto degli elementi forniti dal giudice del rinvio, una misura come quella di cui si tratta nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012.
50
Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, letto in combinato disposto con l’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «successione», ai sensi di tale articolo 4, un legato
ex lege
che è conferito, a seguito del decesso di una persona la cui successione è aperta, indipendentemente da qualsiasi disposizione testamentaria del defunto, a talune persone vicine a quest’ultimo, per l’assistenza che esse gli hanno prestato nel corso di un certo periodo precedente tale decesso, qualora non abbiano ricevuto, per tale assistenza, alcuna liberalità né alcun compenso, legato che è dovuto, in ogni caso, in aggiunta alla quota di legittima, potendo il beneficiario esserne privato solo per cause di diseredazione.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, letto in combinato disposto con l’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo,
deve essere interpretato nel senso che:
rientra nella nozione di «successione», ai sensi di tale articolo 4, un legato
ex lege
che è conferito, a seguito del decesso di una persona la cui successione è aperta, indipendentemente da qualsiasi disposizione testamentaria del defunto, a talune persone vicine a quest’ultimo, per l’assistenza che esse gli hanno prestato nel corso di un certo periodo precedente tale decesso, qualora non abbiano ricevuto, per tale assistenza, alcuna liberalità né alcun compenso, legato che è dovuto, in ogni caso, in aggiunta alla quota di legittima, potendo il beneficiario esserne privato solo per cause di diseredazione.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.