Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 177/1975
ECLI:IT:COST:1975:177
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da [OSCURATO:PERSONA], ex operaio giornaliero del Comune di Borgomanero, contro
l'INPS, per ottenere l'indennità per la disoccupazione involontaria,
il tribunale di Novara ha sollevato, in riferimento al principio
costituzionale d'eguaglianza, questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 32, lett. b, della legge 29 aprile 1949, n.
264, che ha esteso l'obbligo dell'assicurazione contro la
disoccupazione ai soli impiegati, anche delle pubbliche
amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità d'impiego,
escludendone gli operai.
Osserva il giudice a quo che non è giustificata la limitazione ai
soli impiegati dell'estensione del suddetto obbligo assicurativo,
perché la norma che la prevede realizza un illegittimo trattamento
discriminatorio in danno degli operai rimasti privi di lavoro. D'altra
parte, ad avviso del tribunale, non è possibile superare tale
discriminazione interpretando l'espressione "impiegati" che figura
nella legge del 1949 in senso così ampio e generico da ricomprendervi
gli "operai", specie in considerazione del corretto e specifico uso di
tali termini fatto dal legislatore in subiecta materia.
Si è costituito in giudizio il Ceratti, rappresentato e difeso
dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato il 14 agosto 1973,
chiedendo accogliersi l'eccezione di illegittimità prospettata dal
tribunale di Novara.
Osserva la parte privata che qualora si ritenga esatta
l'interpretazione seguita dal tribunale, secondo cui l'obbligo
assicurativo è previsto per gli impiegati comunali non di ruolo ma non
per gli operai giornalieri che, come il Ceratti, erano soggetti a
trattamento previdenziale da parte del CPDEL, allora risulterebbe
evidente l'illegittimità della normativa impugnata la quale non
prevede per l'operaio ciò che garantisce all'impiegato, in presenza di
eguali condizioni di bisogno.
2. - Con distinta ordinanza del 27 maggio 1974 il giudice unico del
lavoro del medesimo tribunale, nel corso di un giudizio promosso da
taluni ex manovali dei comuni di Novara e Galliate avverso l'INPS per
ottenere l'indennità per la disoccupazione involontaria, ha sollevato
la stessa questione di legittimità costituzionale sopra indicata, nei
termini già esposti.
Si sono costituiti in questa sede [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
attori nel processo di merito, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con atti di deduzioni depositati il 16 ottobre 1974,
chiedendo dichiararsi fondata la questione sottoposta a questa Corte.
Osserva la difesa delle parti private che la Corte costituzionale,
con le sentenze n. 160 del 1971 e n. 160 del 1974, ha già riconosciuto
la necessità di assicurare agli operai ed agli impiegati parità di
trattamento nel sistema previdenziale, e che quest'ultimo, in
conformità all'art. 38 della Carta, deve garantire le esigenze di vita
dei lavoratori anche in caso di disoccupazione volontaria. Ove quindi
la norma impugnata avesse il significato supposto dal giudice a quo,
essa risulterebbe illegittima perché assicurerebbe i soli impiegati e
non anche gli operai delle pubbliche amministrazioni, privi del
requisito di stabilità, contro i rischi della disoccupazione
involontaria.
3. - Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle
conclusioni prese.
:
1. - I due giudizi, attesa l'identità delle questioni prospettate,
devono esser riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o
meno con il principio costituzionale d'eguaglianza, l'art. 32, lett. b,
della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella parte in cui non ha esteso
agli operai delle pubbliche amministrazioni, privi della stabilità di
impiego, l'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria,
mentre lo ha espressamente previsto per gli impiegati.
La questione è fondata.
La vigente disciplina in tema di assicurazioni obbligatorie contro
la disoccupazione mostra contraddittorietà di orientamenti laddove
ricollega (giustamente) il suddetto obbligo assicurativo all'assenza di
stabilità per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni, mentre
esclude dall'assicurazione gli operai solo che fruiscano di un
trattamento di quiescenza o di previdenza che rileva a tutt'altri fini,
indipendentemente quindi dalla sussistenza della stabilità d'impiego
(art. 38, n. 2, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827).
Poiché l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria copre il rischio della mancanza di lavoro, e senza lavoro
possono venire a trovarsi tutti i dipendenti, anche di enti pubblici,
quando non abbiano stabilità d'impiego, a prescindere dalla loro
condizione di "impiegati" o di "operai", è evidente che la denunciata
disparità di trattamento contrasta con il principio costituzionale
d'eguaglianza, creando un'illegittima situazione deteriore per gli
operai rispetto agli impiegati, a parità di condizione di bisogno.
Aggiungasi che la censura prospettata concerne un diritto munito di
particolare tutela, atteso che secondo l'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di...
disoccupazione involontaria", indipendentemente quindi dalla loro
qualità di impiegati o di operai.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, lett. b,
della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella parte in cui esclude gli
operai delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la
stabilità d'impiego, dall'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere