CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 19500/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36930/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 73 SC. B INT. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 2247/2018 pubblicata il28/11/2018 RGN 1053/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte d'appello di Bari ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda dello Zahabi, informatore scientifico del farmaco, volta alla declaratoria di nullità, illegittimità e inefficacia della cessione di ramo d'azienda da [OSCURATO:SOCIETA].,originaria datrice di lavoro, a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ripristino del rapporto di lavoro presso la cedente e condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno; 2. il giudice di appello ha ritenuto che gli elementi in atti deponevano per la esistenza di un valido trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.; la cessione da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva avuto infatti ad oggetto due linee di attività di informazione scientifica del farmaco, denominate Powers-CM e Labs-CNS, composte da risorse umane e materiali organizzati ai fini dell’informazione del farmaco e distribuite sul territorio nazionale; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di otto motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; 4. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis-.1. cod. proc. civ.; Considerato che 1.con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360,comma 1 n. 3 cod. proc. civ. nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. denunziando apparenza di motivazione in relazione all’accertamento della esistenza di un valido trasferimento di azienda; si duole in particolare che nel respingere i motivi di gravame il giudice di appello si fosse limitato ad indicare singole circostanze senza operare o esplicitare il relativo apprezzamento al fine della configurazione di una vicenda traslativa rilevante ai fini dell’art. 2112 cod. civ.; 2. con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per erroneo inquadramento delladomanda azionata e delle doglianze formulate; secondo il ricorrente la qualificazione della domanda come intesa all’impugnativa del negozio di cessione anziché a far valere la illegittimità del trasferimento di azienda aveva determinato la errata applicazione del criterio di distribuzione dell’onere della prova, posta a carico del lavoratore laddove era sulla parte datoriale che gravava la dimostrazione della sussistenza dei presupposti del legittimo trasferimento di azienda; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere posto a carico di esso lavoratore, anziché della parte datrice, l’onere della prova dei presupposti di un valido trasferimento ai sensi dell’art.2112 cod. civ.; 4. con il quarto motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.5 cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione fra le parti, censurando la sentenza impugnata sotto il profilo dell’omesso rilievo di circostanze (quali ad esempio l’essere la cessione delle due linee di attività di informazione scientifica del farmaco avvenuta al prezzo di € 1.000,00, il mancato passaggio alla cessionaria di alcune figure di vertice aventi compiti di coordinamento, ecc.) che se adeguatamente apprezzate avrebbero indotto ad escludere la configurabilità di un trasferimento di ramo di azienda; 5. con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi nell’escludere la sussistenza di un’operazione ispirata al dedotto motivo illecito costituito dalla espulsione dei lavoratori eccedentarii; 6. con il sesto motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto non raggiunta la prova della promiscuità nel servizio di informazione scientifica resa da alcune linee; 7. con il settimo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. e degli artt. 1, 5 e 6 direttiva 2001/23, censurando la sentenza impugnata in punto di criteri di verifica della sussistenza di un trasferimento,alla luce del principio per cui la verifica del permanere dell’identità economica del compendio oggetto di cessione non riposa unicamente sul fattore relativo all’autonomia organizzativa; 8. con l’ottavo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 1406 cod. civ. censurando la sentenza per avere escluso la necessità del consenso del lavoratore trasferito in presenza di una fattispecie che sulla base delle circostanze in atti si assume non riconducibile al trasferimento di azienda; 9. il primo motivo di ricorso è infondato; non sussiste la denunziata apparenza di motivazione in quanto il ragionamento decisorio della Corte di merito è chiaramente percepibile nei suoi presupposti fattuali e giuridici; il giudice di appello si è pronunziato infatti su gli specifici profili investiti dai singoli motivi di gravame evidenziandone la infondatezza e così implicitamente confermando il complessivo impianto motivazionale della sentenza di primo grado che èstato ritenuto non in ficiat o dalle censure articolate nei suoi tratti essenziali, e nei fondamentali snodi motivazionali ( sentenza, pagg. 4 e sgg.); in sostanza, la Corte di merito ha condiviso la ricostruzione di prime cure circa la effettività e la consistenza del ramo di azienda oggetto di cessione e tanto esclude la incomprensibilità delle ragioni poste a fondamento della decisione; 10. il secondo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto dalla sentenza impugnata emerge che, comunque, l’indagine del giudice di merito si è concentrata sulla verifica dell’effetto traslativo ex art. 2112 cod. civ. in relazione alle caratteristiche del compendio ceduto che è stato riconosciuto costituire un complesso organizzato di personale dotato di competenze altamente specialistiche, di beni strumentali e di rapporti giuridici per l’esercizio dell’attività e in questa prospettiva riconosciuto come connotato dalla autonomia funzionale indispensabile per la configurazione di un ramo di azienda (v. tra le altre, Cass. n. 22249 /2021, Cass. n. 18948/2021, Cass.n. 28593/2018); 11. il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare; 11.2. occorre premettere che, come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, è su colui che intende avvalersi degli effetti del trasferimento di azienda riconducibile all'art. 2112 cod. civ.che grava l'onere della relativa allegazione e prova (cfr., fra gli altri, Cass. n. 23765/2018 e Cass. n. 11247/2016) in quanto gli effetti traslativi del rapporto di lavoro si configurano quale eccezione al principio generale del necessario consenso del lavoratore ceduto ai sensi dell'art. 1406 cod. civ. (Cass. n.4601/2015); 11.3. tanto premesso, va corretta l’affermazione del giudice di appello, siccome erronea in diritto, secondo la quale nello specifico era sul lavoratore che gravava l’onere della prova, atteso che questi ha contestato i presupposti per il realizzarsi dell’effetto traslativo ai sensi dell’art. 2112 cod. proc. civ., effetto invocato, viceversa, dalle convenute sulle quali pertanto ricadeva il relativo onere; 11.4. l’errore in diritto del giudice di appello risulta tuttavia in concreto privo di rilievo, conseguendo il difetto di interesse ad impugnare la statuizione sul punto in capo all’odierno ricorrente; le ragioni del decisum non sono infatti frutto dell’applicazione dell’art.2697 cod. civ. quale regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi; invero, il giudice di appello ha confermato il concreto accertamento del giudice di prime cure tratto dalle emergenze istruttorie in punto di caratteristiche di autonomia funzionale del ramo ceduto, disattendendo i rilievi formulati a riguardo dall’appellante con i singoli motivi di gravame; alla luce del complessivo accertamento, confutativo delle specifiche censure formulate dal lavoratore nell’atto di appello , l’affermazione della Corte distrettuale secondo la quale poiché nessun argomento l’appellante ha speso per minare la credibilità di tali testi, a tutto voler concedere dovrebbe registrarsi che la prova per testi non ha dato un risultato univoco non implica di per sé che la decisione sia frutto dell’applicazione dell’art. 2697 cod. civ., apparendo piuttosto come un’argomentazione secondaria, utilizzata in funzione confermativa della condivisa ricostruzione fattuale, già autonomamente sorretta dalle emergenze di causa; 12. il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso sono inammissibili alla luce dell’indirizzo di questa Corte, al quale si intende dare seguito, secondo il quale ilricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 20994/2019, Cass. n. n. 26774 del 22/12/2016, Cass. n. 19001 /2016, Cass. n. 5528 //2014); 13. il settimo motivo di ricorso deve essere respinto; 13. 1. premesso che le censure articolate, là dove risultano intese alla diretta sollecitazione di un diverso apprezzamento nel merito delle emergenze istruttorie, risultano inammissibili in quanto investono un accertamento istituzionalmente riservato al giudice di merito e sindacabile dal giudice di legittimità solo mediante la rituale deduzione del vizio di motivazione, nello specifico preclusa ( v. paragrafo 12 ), si rileva che la sentenza impugnata non contiene alcuna affermazione in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte , che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo la quale ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 cod. civ., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione (v. tra le altre, Cass. n. 22249/2021, Cass. n. 20240/2020, Cass. n. 30667/2019, Cass. n. 11247/2016, Cass. n. 19141/2015); tale giurisprudenza è condivisibile anche nell'affermazione relativa alla necessità dell'ulteriore requisito della "preesistenza" (cfr., tra le altre, Cass. n. 1769/2018, Cass. n. 15438/2016), che deve essere letto in reciproca integrazione con l'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale, in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia la quale ha chiarito che l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C- 458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017) ( cfr. per ulteriori riferimenti alle sentenze della Corte di Giustizia, Cass. n. 22249/2021); 13.2. il giudice di appellosi è, infatti, pronunziato nell’ambito del devoluto, che secondo lo storico di lite della sentenza impugnata, non validamente contrastato sul punto dall’odierno ricorrente, concerneva essenzialmente l’accertamento e valutazione di elementi fattuali rivenienti dalle emergenze istruttorie, senza porre specifiche questioni in diritto in ordine ai parametri ai quali ancorare la configurabilità della vicenda traslativa rilevante ai sensi dell’art.2112 cod. civ.; 14. l’esame dell’ottavo motivo di ricorso resta assorbito presupponendo lo stesso l’accertamento della inconfigurabilità dell’effetto traslativo ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.; 15. alrigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 16. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo