CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27653/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo à [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 dicembre 2020 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 23 novembre 2015 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti e con la recidiva, alla pena finale di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, dopo essersi introdotto all'interno di un fondo coltivato a pescheto, usando violenza sulle cose, consistita nel recidere le pesche dagli alberi, asportate dal suddetto fondo, si era impossessato di circa 150 kg. di pesche del valore di 120,00 euro che, essendo coltivate in tale fondo privo di apposita protezione, risultavano esposte per consuetudine e necessità alla pubblica fede, in tal modo sottaendole a [OSCURATO:PERSONA], legittimo titolare cui le stesse erano state già vendute. Con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei suoi difensori, [OSCURATO:PERSONA], eccependo due motivi di censura. Con il primo ha dedotto erronea applicazione dell'art. 624 cod. pen., erronea valutazione dei fatti, mancanza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato. A dire del ricorrente, l'accertamento della sua responsabilità sarebbe stato effettuato sulla base di mere supposizioni, nonché di ipotesi non suffragate da riscontri fattuali. La Corte di appello avrebbe, in particolare, errato nel non aver tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che aveva riferito di come avesse espressamente consentito al Clemente di recarsi presso il fondo per raccogliere le proprie pesche. Con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato l'eccessività del trattamento sanzionatorio, in quanto applicatogli senza il rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., considerato che la particolarità del fatto, la sua scarsa gravità e la propria personalità, positivamente manifestatasi mediante l'adozione di una condotta particolarmente collaborativa, avrebbero dovuto indurre al riconoscimento di una sanzione meno afflittiva nei suoi confronti. Non sarebbero state, poi, indicate in motivazione le ragioni per cui i giudici del merito avrebbe deciso di infliggergli una pena così lontana dai minimi edittali.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui il ricorrente ha, nella sostanza, proposto questioni afferenti alla rilettura del fatto e delle prove assunte, come tali non passibili di valutazione da parte di questa Corte di legittimità. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Con specifico riferimento al caso di specie, poi, deve anche essere osservato che i giudici di merito si sono, comunque, correttamente attenuti ai principi espressi in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, rispetto alla quale è necessario effettuare un rigoroso riscontro della sua credibilità soggettiva ed oggettiva, specie se costituitasi parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, tuttavia, del reperimento di riscontri esterni, come previsto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (così, tra le altre: Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01). Questa Corte ha anche precisato che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575-01) o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Tutto ciò non è dato ravvisare nella sentenza impugnata che, con motivazione puntuale ed immune da vizio alcuno, ha illustrato, in modo lineare e coerente, le ragioni per le quali non ha ritenuto credibili le propalazioni rese dal Palmieri tre anni dopo la verificazione del fatto, consistite nel riferire di avere accordato al Clemente - invero da lui denunciato nell'immediatezza del furto - il permesso di asportare la frutta sottratta, conseguentemente deducendone, in maniera logica e congrua, che tale indicazione «sia stata elaborata ex post al fine di disimpegnare il prevenuto dalla pendenza del giudizio, come del pari dimostra la non meglio utilizzabile rimessione della querela». 3. Allo stesso modo inammissibile è la seconda censura, con cui il ricorrente ha lamentato l'eccessività del trattamento sanzionatorio subito. La dedotta doglianza appare del tutto generica ed aspecifica, nonché palesemente contraddetta dalla logicità ed adeguatezza con cui la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ha rappresentato le ragioni per le quali ha ritenuto la congruità della sanzione concretamente applicata, osservando che la già mitigata pena non può essere ulteriormente contratta «facendo ricorso al riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva il cui carattere reiterato inibisce ogni modifica ulteriore del giudizio di bilanciamento», altresì considerata la natura pluriaggravata del titolo di reato contestato. L'indicata motivazione prevede, pertanto, un indubbio - per quanto implicito - riferimento alla norma dell'art. 133 cod. pen., dei cui parametri è evidente che il giudice di secondo grado abbia correttamente tenuto conto, ai fini dell'effettuazione della sua valutazione. Si tratta, dunque, di una (sia pur stringata) motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere censurata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della C