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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04529/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8303/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio del difensore, indicato nella PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatapresso lo studio del difensore, indicato nella PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MASSA n. 67/2022 depositata i l 25/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano proprietari, fra l'altro, di un bene, immobile composto da n. 3 appartamenti e relative corti, nel Comune di Massa.

Questi ultimi, nell'anno 1978, quando l’immobile era solo una piccola casa con terreno era stati citati in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Pretore di Massa.

Tale giudizio veniva instaurato dai titolari del fondo confinante con quello dei Tongiani e Ramagini, in ragione di alcune opere edificate su uno dei confini.

Tale procedimento si era concluso con sentenza del 20.11.1985, passata ingiudicato, che aveva stabilito “in accoglimento delle domande attrici, che le opere eseguite dai convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coniugi, in occasione della copertura del fosso che divide, la loro proprietà da quella degli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono illegittime e produttive di danni”.

Con tre distinti atti per [OSCURATO:PERSONA] della Spezia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno poi disposto dei loro beni, donando alle figlie i cespiti immobiliari sopra decritti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono successivamente deceduti, rispettivamente, in data 26.4.1995 e 14.8.2005, cosicché, a partire dà tale ultimo momento, si è consolidato il diritto di esclusiva proprietà sui subalterni nn. 1,5 e 6 in capo alla figlia [OSCURATO:PERSONA].

Poiché le statuizioni contenute nella citata sentenza del Pretore di Massa del 20.11.1985 non erano state attuate dagli obbligati, con ricorso redatto ai sensi dell'art. 612 c.p.c. in data 20 luglio 2005 e notificato in data 30 agosto 2005, Tognoni e Della Pina hanno richiesto al G.E. del Tribunale di Massa di determinare le modalità dell'esecuzione.

In tale procedimento, venivano citate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la madre delle sorelle Tongiani, ossia [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe deceduta [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non si costituivano Il procedimento ex art. 612 c.p.c. è stato definito con ordinanza in data 31 10.2010 nella quale il G. E. ha posto “tutte le spese e competenze sia di ctu sia della procedura sia dell'impresa esecutrice dei lavori come sopra indicate e liquidate a carico degli esecutati in solido”. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto al pagamento in favore dei ricorrenti/attori delle spese e in data 13 maggio 2016 l’odierna ricorrente notificava a [OSCURATO:PERSONA] il decreto ingiuntivo n. 157/2016, emesso dal Giudice di pace di Massa, con contenuto analogo al precedente, con il quale [OSCURATO:PERSONA] ingiungeva di pagare “la complessiva somma di euro 2.600,00”.

Con Sentenza n. 94/2019 il Giudice di pace di Massa accoglieva il ricorso e revocava il D.I. n. 157/2016.

Con atto di citazione in appello [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Massa, depositata il 20 marzo 2019.

Si costituiva in appello, [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza del 25 gennaio 2022 il Tribunale di Massa rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], onde evitare i costi della nomina di una difesa tecnica, avessero deciso di rimanere contumaci “dopo aver espressamente convenuto con la sorella [OSCURATO:PERSONA], unica titolare sostanziale degli obblighi dedotti nel procedimento, che questa si sarebbe costituita in giudizio facendosi carico delle eventuali spese, salvo il solo supporto tecnico alle operazioni peritali da parte di [OSCURATO:PERSONA], soggetto all’uopo professionalmente qualificato”.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.

L’altra sorella intimata non svolge attività processuale in questa sede.

Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2722 c.c.; in particolare, deduce che la sentenza resa dal Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto valore probante alle dichiarazioni rilasciate dal teste [OSCURATO:PERSONA], presente all’atto di donazione del 22 febbraio 1995, il quale aveva affermato di ricordare che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (genitori di entrambe le parti del giudizio) nel disporredei loro beni espressero la volontà “che la Bruna avrebbe dovuto accollarsi le spese della causa e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto lasciare a disposizione della zia l’abitazione di via Frangola e la Piera si sarebbe accollata le spese di copertura dell’immobile in via Fossone”.

Il motivo è inammissibile.

La censura si fonda sul presupposto della esistenza di un patto aggiuntivo rispetto ad altro negozio giuridico, rappresentato dalla donazione.

Ma tale assunto si traduce in una censura alla interpretazione del contratto ed è inammissibile, sia perché dedotto in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., sia perché privo del doveroso rinvio alle regole ermeneutiche.

Sotto il primo profilo, Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

"Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez.

U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez.

L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01).

Tale onere non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez.

U., 18/03/2022, n. 8950, Rv. 664409 -01) Di questi oneri, il ricorrente non ne ha assolto alcuno, omettendo di trascrivere il contratto di donazione e di espletare gli ulteriori adempimenti.

Sotto il secondo profilo, al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione (artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715).

Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044).

Nel merito il motivo non coglie nel segno.

La decisione del Tribunale di Massa non viola l’art. 2722 c.c. che prevede che la prova per testimoni non sia ammessa qualora abbia per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.

La lite che si agita tra le parti non riguarda un patto aggiunto all’atto di donazione, ovvero, inserito tra i donanti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e i donatari, bensì, la esistenza dell’accordo intercorso tra le sorelle Tongiani in forza del quale: [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di unica obbligata, si sarebbe costituita in tale giudizio facendosi carico delle spese e le sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbero evitato di costituirsi al fine di limitare i costi della difesa tecnica, mentre Marina avrebbe fornito un apporto tecnico nell’interesse della sorella Bruna.

Con il secondo motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli art. 116, 244 e 253 c.p.c., per aver il Tribunale di Massa dato rilevanza al contenuto della testimonianza del Geom.

Barotti, ritenendo sussistente l’ipotesi di testimonianza “de relato actoris”.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale di Massa ha fondato la decisione su una doppia argomentazione, nella quale ciascuna argomentazione è idonea a sorreggere la decisione in ordine alla attendibilità (seppur limitata) del teste.

Il Tribunale ha rilevato che: “Si tratta di affermazioni senz’altro credibili, evidenziandosi che, poiché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non è parte del presente giudizio, non risulta sostanziarsi alcuna testimonianza de relato actoris che, oltretutto, secondo la Cassazione “pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tenere conto ai fini della decisione, nel contesto delle altre risultanze di causa” (cfr. Cass. civ.21568\2020)”.

Orbene, la seconda parte della motivazione non è censurata e ciò rende inammissibile per difetto di interesse il motivo, perché anche nell’ipotesi di fondatezza dello stesso, la motivazione non sarebbe validamente contrastata.

In ogni caso anche la censura riferita alla prima argomentazione è destituita di fondamento. [OSCURATO:PERSONA] non era parte nel giudizio, giacché la stessa ha proposto un’opposizione al D.I. 158/2016 (il giudizio che ci occupa riguarda il D.I. 157/2016), di cui la ricorrente omette di trascrivere i passaggi essenziali, limitandosi a sostenere genericamente “la Sig.ra non era parte del giudizio solo in senso formale”.

Ciò è sufficiente per escludere la sussistenza della c.d.testimonianza de relato actoris, residuando solo uno spazio di valutazione riguardante la generica attendibilità del teste, non sindacabile in sede di legittimità.

Inoltre, la testimonianza del CTU Barotti aveva ad oggetto circostanze apprese dallo stesso nel corso delle operazioni peritali del procedimento ex. art. 612 c.p.c. e, infine, “la testimonianza de relato actoris, pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa” così come correttamente evidenziato dal Tribunale.

Con il terzo motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.116 c.p.c. e 2729 c.c., in quanto sia il Giudice di pace di Massa sia il Tribunale di Massa hanno ritenuto provato l’accordo tra le sorelle Tongiani in virtù di fatti che hanno ritenuto gravi, precisi e concordanti come richiede l’art. 2729 c.c.

In particolare, secondo la ricorrente, entrambi i giudici hanno ritenuto: -valide le dichiarazioni del Geom.

Barotti qualificabili come testimonianze "de relato actoris" e, come tali, hanno una rilevanza quasi nulla; -le dichiarazioni del teste Geom. [OSCURATO:PERSONA] tendenti a modificare e ampliare il contenuto dell’atto di donazione.

Tali dichiarazioni, sarebbero inammissibili; - la sussistenza del patto tra le sorelle sarebbe stato provato proprio in base alla previsione numero 3 del patto stesso [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuta ad alcune riunioni peritali in rappresentanza e nell’esclusivo interesse della sorella [OSCURATO:PERSONA]) non avendo preso in considerazione che [OSCURATO:PERSONA], dopo la costituzione nell’esecuzione, nominava un proprio CTP per assistere alle operazioni peritali.

Il motivo è inammissibile poiché in alcun modo si prospetta una errata applicazione delle norme in tema di presunzioni.

La critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc.

Ric. 2015 n. 24010 sez.

SU - ud. 09 - 05 - 2017 - 16 - civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.

Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria.

La deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., il ricorrente deve spiegare che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito -assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato -risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.

Per fare ciò è necessario preliminarmente individuare l’argomentazione ritenuta irrispettosa di uno o di tutti i paradigmi prospettando l’ipotesi di c.d. falsa applicazione; Quando, invece, parte ricorrente si limiti a contestare la esistenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare un fatto storico, aggiungendo che per dimostrare tale profilo sarebbero necessari degli elementi gravi, precisi e concordanti per applicare correttamente il criterio presuntivo di cui agli articoli 2727-2729 c.c. si è al di fuori della ipotesi di censurabilità in sede di legittimità della decisione ai sensi delle norme citate.

Ciò in quanto difetta del tutto, sia l’attività di individuazione del ragionamento ritenuto irrispettoso dei paradigmi oggetto delle due norme citate, sia la descrizione puntuale del ragionamento presuntivo del giudice di merito che si intende contestare.

Al contrario la censura riguarda la valutazione delle prove, e consiste in una ricostruzione alternativa e più favorevole della vicenda fattuale risolvendosi in una inammissibile richiesta di una sorta di terzo grado di giudizio.

Con il quarto motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1298 c.c., per aver il Tribunale di Massa ritenuto “meritevole di tutela l’accordo a fronte del quale taluno dei debitori rinunci (pro futuro) ad avvalersi del diritto di regresso nei confronti degli altri debitori solidali”, in quanto, in atti vi erano “plurimi riscontri in ordine alla sussistenza di una pattuizione avente ad oggetto la limitazione al diritto di regresso in capo a [OSCURATO:PERSONA]”.

Il motivo è inammissibile perché interamente fattuale.

Parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Con la memoria ex art. 380 bis c.p.c. la ricorrente segnala che nell’ambito di una separata controversia pendente tra alcune delle parti del presente giudizio ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) connessa delle spese di esecuzione di obblighi di fare oggetto di solidale condanna nei confronti delle coesecutate, questa Corte avrebbe ritenuto fondato il terzo motivo con cui “la ricorrente denuncia la ‹‹violazione e/o falsa applicazione dell’art. 614 cod. proc. civ.››, per avere il Tribunale affermato che le spese, anziché con ordinanza, avrebbero dovuto essere liquidate a mezzo del decreto ingiuntivo.

A sostegno della correttezza di quell’ordinanza evidenzia che il Giudice dell’esecuzione, essendo a conoscenza dei fatti e avendo disposto una c.t.u., con il provvedimento reso aveva, correttamente, condannato le esecutate in solido tra loro, a norma dell’art. 97 cod. proc. civ., non avendo ravvisato delle proporzioni diverse del rispettivo interesse nella causa”.

Il motivo non è stato proposto nel presente giudizio e la trascrizione di parte della ordinanza di questa Corte non consente di trarre alcuna ulteriore valutazione.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro2.200,00 ( di cui euro 2.000,00 per onorari ) , oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente .

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8303/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio del difensore, indicato nella PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatapresso lo studio del difensore, indicato nella PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MASSA n. 67/2022 depositata i l 25/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano proprietari, fra l'altro, di un bene, immobile composto da n. 3 appartamenti e relative corti, nel Comune di Massa. Questi ultimi, nell'anno 1978, quando l’immobile era solo una piccola casa con terreno era stati citati in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Pretore di Massa. Tale giudizio veniva instaurato dai titolari del fondo confinante con quello dei Tongiani e Ramagini, in ragione di alcune opere edificate su uno dei confini. Tale procedimento si era concluso con sentenza del 20.11.1985, passata ingiudicato, che aveva stabilito “in accoglimento delle domande attrici, che le opere eseguite dai convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coniugi, in occasione della copertura del fosso che divide, la loro proprietà da quella degli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono illegittime e produttive di danni”. Con tre distinti atti per [OSCURATO:PERSONA] della Spezia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno poi disposto dei loro beni, donando alle figlie i cespiti immobiliari sopra decritti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono successivamente deceduti, rispettivamente, in data 26.4.1995 e 14.8.2005, cosicché, a partire dà tale ultimo momento, si è consolidato il diritto di esclusiva proprietà sui subalterni nn. 1,5 e 6 in capo alla figlia [OSCURATO:PERSONA]. Poiché le statuizioni contenute nella citata sentenza del Pretore di Massa del 20.11.1985 non erano state attuate dagli obbligati, con ricorso redatto ai sensi dell'art. 612 c.p.c. in data 20 luglio 2005 e notificato in data 30 agosto 2005, Tognoni e Della Pina hanno richiesto al G.E. del Tribunale di Massa di determinare le modalità dell'esecuzione. In tale procedimento, venivano citate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la madre delle sorelle Tongiani, ossia [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe deceduta [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non si costituivano Il procedimento ex art. 612 c.p.c. è stato definito con ordinanza in data 31 10.2010 nella quale il G. E. ha posto “tutte le spese e competenze sia di ctu sia della procedura sia dell'impresa esecutrice dei lavori come sopra indicate e liquidate a carico degli esecutati in solido”. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto al pagamento in favore dei ricorrenti/attori delle spese e in data 13 maggio 2016 l’odierna ricorrente notificava a [OSCURATO:PERSONA] il decreto ingiuntivo n. 157/2016, emesso dal Giudice di pace di Massa, con contenuto analogo al precedente, con il quale [OSCURATO:PERSONA] ingiungeva di pagare “la complessiva somma di euro 2.600,00”. Con Sentenza n. 94/2019 il Giudice di pace di Massa accoglieva il ricorso e revocava il D.I. n. 157/2016. Con atto di citazione in appello [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Massa, depositata il 20 marzo 2019. Si costituiva in appello, [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 25 gennaio 2022 il Tribunale di Massa rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], onde evitare i costi della nomina di una difesa tecnica, avessero deciso di rimanere contumaci “dopo aver espressamente convenuto con la sorella [OSCURATO:PERSONA], unica titolare sostanziale degli obblighi dedotti nel procedimento, che questa si sarebbe costituita in giudizio facendosi carico delle eventuali spese, salvo il solo supporto tecnico alle operazioni peritali da parte di [OSCURATO:PERSONA], soggetto all’uopo professionalmente qualificato”. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c. L’altra sorella intimata non svolge attività processuale in questa sede. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2722 c.c.; in particolare, deduce che la sentenza resa dal Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto valore probante alle dichiarazioni rilasciate dal teste [OSCURATO:PERSONA], presente all’atto di donazione del 22 febbraio 1995, il quale aveva affermato di ricordare che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (genitori di entrambe le parti del giudizio) nel disporredei loro beni espressero la volontà “che la Bruna avrebbe dovuto accollarsi le spese della causa e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto lasciare a disposizione della zia l’abitazione di via Frangola e la Piera si sarebbe accollata le spese di copertura dell’immobile in via Fossone”. Il motivo è inammissibile. La censura si fonda sul presupposto della esistenza di un patto aggiuntivo rispetto ad altro negozio giuridico, rappresentato dalla donazione. Ma tale assunto si traduce in una censura alla interpretazione del contratto ed è inammissibile, sia perché dedotto in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., sia perché privo del doveroso rinvio alle regole ermeneutiche. Sotto il primo profilo, Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6). "Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011). Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). Tale onere non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950, Rv. 664409 -01) Di questi oneri, il ricorrente non ne ha assolto alcuno, omettendo di trascrivere il contratto di donazione e di espletare gli ulteriori adempimenti. Sotto il secondo profilo, al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione (artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715). Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044). Nel merito il motivo non coglie nel segno. La decisione del Tribunale di Massa non viola l’art. 2722 c.c. che prevede che la prova per testimoni non sia ammessa qualora abbia per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea. La lite che si agita tra le parti non riguarda un patto aggiunto all’atto di donazione, ovvero, inserito tra i donanti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e i donatari, bensì, la esistenza dell’accordo intercorso tra le sorelle Tongiani in forza del quale: [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di unica obbligata, si sarebbe costituita in tale giudizio facendosi carico delle spese e le sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbero evitato di costituirsi al fine di limitare i costi della difesa tecnica, mentre Marina avrebbe fornito un apporto tecnico nell’interesse della sorella Bruna. Con il secondo motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli art. 116, 244 e 253 c.p.c., per aver il Tribunale di Massa dato rilevanza al contenuto della testimonianza del Geom. Barotti, ritenendo sussistente l’ipotesi di testimonianza “de relato actoris”. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale di Massa ha fondato la decisione su una doppia argomentazione, nella quale ciascuna argomentazione è idonea a sorreggere la decisione in ordine alla attendibilità (seppur limitata) del teste. Il Tribunale ha rilevato che: “Si tratta di affermazioni senz’altro credibili, evidenziandosi che, poiché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non è parte del presente giudizio, non risulta sostanziarsi alcuna testimonianza de relato actoris che, oltretutto, secondo la Cassazione “pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tenere conto ai fini della decisione, nel contesto delle altre risultanze di causa” (cfr. Cass. civ.21568\2020)”. Orbene, la seconda parte della motivazione non è censurata e ciò rende inammissibile per difetto di interesse il motivo, perché anche nell’ipotesi di fondatezza dello stesso, la motivazione non sarebbe validamente contrastata. In ogni caso anche la censura riferita alla prima argomentazione è destituita di fondamento. [OSCURATO:PERSONA] non era parte nel giudizio, giacché la stessa ha proposto un’opposizione al D.I. 158/2016 (il giudizio che ci occupa riguarda il D.I. 157/2016), di cui la ricorrente omette di trascrivere i passaggi essenziali, limitandosi a sostenere genericamente “la Sig.ra non era parte del giudizio solo in senso formale”. Ciò è sufficiente per escludere la sussistenza della c.d.testimonianza de relato actoris, residuando solo uno spazio di valutazione riguardante la generica attendibilità del teste, non sindacabile in sede di legittimità. Inoltre, la testimonianza del CTU Barotti aveva ad oggetto circostanze apprese dallo stesso nel corso delle operazioni peritali del procedimento ex. art. 612 c.p.c. e, infine, “la testimonianza de relato actoris, pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa” così come correttamente evidenziato dal Tribunale. Con il terzo motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.116 c.p.c. e 2729 c.c., in quanto sia il Giudice di pace di Massa sia il Tribunale di Massa hanno ritenuto provato l’accordo tra le sorelle Tongiani in virtù di fatti che hanno ritenuto gravi, precisi e concordanti come richiede l’art. 2729 c.c. In particolare, secondo la ricorrente, entrambi i giudici hanno ritenuto: -valide le dichiarazioni del Geom. Barotti qualificabili come testimonianze "de relato actoris" e, come tali, hanno una rilevanza quasi nulla; -le dichiarazioni del teste Geom. [OSCURATO:PERSONA] tendenti a modificare e ampliare il contenuto dell’atto di donazione. Tali dichiarazioni, sarebbero inammissibili; - la sussistenza del patto tra le sorelle sarebbe stato provato proprio in base alla previsione numero 3 del patto stesso [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuta ad alcune riunioni peritali in rappresentanza e nell’esclusivo interesse della sorella [OSCURATO:PERSONA]) non avendo preso in considerazione che [OSCURATO:PERSONA], dopo la costituzione nell’esecuzione, nominava un proprio CTP per assistere alle operazioni peritali. Il motivo è inammissibile poiché in alcun modo si prospetta una errata applicazione delle norme in tema di presunzioni. La critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. Ric. 2015 n. 24010 sez. SU - ud. 09 - 05 - 2017 - 16 - civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti. Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria. La deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., il ricorrente deve spiegare che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito -assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato -risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Per fare ciò è necessario preliminarmente individuare l’argomentazione ritenuta irrispettosa di uno o di tutti i paradigmi prospettando l’ipotesi di c.d. falsa applicazione; Quando, invece, parte ricorrente si limiti a contestare la esistenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare un fatto storico, aggiungendo che per dimostrare tale profilo sarebbero necessari degli elementi gravi, precisi e concordanti per applicare correttamente il criterio presuntivo di cui agli articoli 2727-2729 c.c. si è al di fuori della ipotesi di censurabilità in sede di legittimità della decisione ai sensi delle norme citate. Ciò in quanto difetta del tutto, sia l’attività di individuazione del ragionamento ritenuto irrispettoso dei paradigmi oggetto delle due norme citate, sia la descrizione puntuale del ragionamento presuntivo del giudice di merito che si intende contestare. Al contrario la censura riguarda la valutazione delle prove, e consiste in una ricostruzione alternativa e più favorevole della vicenda fattuale risolvendosi in una inammissibile richiesta di una sorta di terzo grado di giudizio. Con il quarto motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1298 c.c., per aver il Tribunale di Massa ritenuto “meritevole di tutela l’accordo a fronte del quale taluno dei debitori rinunci (pro futuro) ad avvalersi del diritto di regresso nei confronti degli altri debitori solidali”, in quanto, in atti vi erano “plurimi riscontri in ordine alla sussistenza di una pattuizione avente ad oggetto la limitazione al diritto di regresso in capo a [OSCURATO:PERSONA]”. Il motivo è inammissibile perché interamente fattuale. Parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità. Con la memoria ex art. 380 bis c.p.c. la ricorrente segnala che nell’ambito di una separata controversia pendente tra alcune delle parti del presente giudizio ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) connessa delle spese di esecuzione di obblighi di fare oggetto di solidale condanna nei confronti delle coesecutate, questa Corte avrebbe ritenuto fondato il terzo motivo con cui “la ricorrente denuncia la ‹‹violazione e/o falsa applicazione dell’art. 614 cod. proc. civ.››, per avere il Tribunale affermato che le spese, anziché con ordinanza, avrebbero dovuto essere liquidate a mezzo del decreto ingiuntivo. A sostegno della correttezza di quell’ordinanza evidenzia che il Giudice dell’esecuzione, essendo a conoscenza dei fatti e avendo disposto una c.t.u., con il provvedimento reso aveva, correttamente, condannato le esecutate in solido tra loro, a norma dell’art. 97 cod. proc. civ., non avendo ravvisato delle proporzioni diverse del rispettivo interesse nella causa”. Il motivo non è stato proposto nel presente giudizio e la trascrizione di parte della ordinanza di questa Corte non consente di trarre alcuna ulteriore valutazione. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro2.200,00 ( di cui euro 2.000,00 per onorari ) , oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da att
Sentenza Cassazione n. 04529/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris