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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 21969/2022

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BILITA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20052/'17) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] P.U. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

SRVDAU38C66B6273), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

DFZRS039L55H501G) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] fu Antonio, nonché [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e nella qualità di procuratori generali della madre [OSCURATO:PERSONA] (C.

F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, P.zza Adriana, n. 15; - ricorrenti - contro Z02,1_ [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa, ii2:(43 in virtù di procura speciale rilasciata in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata negli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 282/2017 (pubblicata il 20 gennaio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti ai sensi dell'art. 378 c.p.c. ; rilevato che, con sentenza n. 22317/2012, il Tribunale di Roma dichiarava - per un verso - inammissibili, per difetto di interesse, stante la pendenza di altro giudizio, promosso dalle parti indicate, con asserito ed identico petitum e causa petendi, le domande di accertamento di usucapione ventennale degli immobili oggetto del decreto di esproprio n. 888 dell'Il luglio 1975 formulate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e - per altro verso - respingeva le domande di accertamento di usucapione ventennale degli immobili oggetto del medesimo decreto di esproprio formulate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per non aver gli stessi fornito una valida prova dell'avvenuta interversio possessionis, necessaria alla configurazione di un possesso utile ai fini dell'usucapione (sul presupposto che il decreto di esproprio determina in capo alla P.A. l'acquisto a titolo originario degli immobili che ne sono oggetto e che il possesso ad usucapionem è con esso incompatibile, almeno fino alla scadenza del termine previsto per il compimento dei lavori relativamente ai quali è stata dichiarata la pubblica utilità); dato atto che, decidendo sull'appello proposto da tutte le parti soccombenti nella costituzione dell'ente appellato, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 282/2017 (pubblicata il 20 gennaio 2017), lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma e condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado;considerato che avverso la citata sentenza di appello hanno formulato un congiunto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall'intimata [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, in particolare, che, con il secondo motivo, i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140,1141, 1158, 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c., ritenendo la sentenza impugnata viziata da error in iudicando nella parte in cui non aveva considerato che l'attività materiale svolta dagli appellanti e non contestata ex adverso costituiva un fatto pacifico pienamente integrante il corpus possidendi e che l'elemento dell'animus doveva intendersi presunto, in assenza di prova contraria del Comune, precisando che, anche nell'ipotesi in cui si fosse ravvisata come necessaria l'interversio possessionis, il giudice di merito aveva errato a non ritenere che fosse stata fornita una prova valida al riguardo, non rilevando che la realizzazione stessa dei manufatti, a prescindere dalla richiesta di sanatoria dei medesimi, integrava un atto di interversione del possesso; considerato che su quest'ultimo aspetto giuridico - ovvero sul se tra gli effetti automatici di un decreto di esproprio per pubblica utilità possono o meno ricomprendersi il venir meno del possesso del bene da parte del soggetto espropriato o di un terzo, il mutamento in detenzione dell'eventuale protrarsi del godimento del bene da parte di costoro, occorrendo, al riguardo, che l'espropriante ponga in essere un atto di immissione nel possesso del bene - è stata ravvisata l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, per la cui risoluzione - con ordinanza interlocutoria del collegio di questa Sezione adottata in altro procedimento (iscritto al n.

R.G. 12182/2017), poi pubblicata il 20 giugno 2022 (con il n. 19758) - gli atti sono stati trasmessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per investirne le Sezioni unite;ritenuto, quindi, che, per effetto di quest'ultima sopravvenuta evenienza, si rende opportuno differire la trattazione del presente ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sulla suddetta questione; P.Q.M.

La Corte differisce la causa a nuovo ruol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BILITA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20052/'17) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] P.U. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. SRVDAU38C66B6273), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. DFZRS039L55H501G) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] fu Antonio, nonché [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e nella qualità di procuratori generali della madre [OSCURATO:PERSONA] (C. F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, P.zza Adriana, n. 15; - ricorrenti - contro Z02,1_ [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa, ii2:(43 in virtù di procura speciale rilasciata in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata negli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 282/2017 (pubblicata il 20 gennaio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti ai sensi dell'art. 378 c.p.c. ; rilevato che, con sentenza n. 22317/2012, il Tribunale di Roma dichiarava - per un verso - inammissibili, per difetto di interesse, stante la pendenza di altro giudizio, promosso dalle parti indicate, con asserito ed identico petitum e causa petendi, le domande di accertamento di usucapione ventennale degli immobili oggetto del decreto di esproprio n. 888 dell'Il luglio 1975 formulate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e - per altro verso - respingeva le domande di accertamento di usucapione ventennale degli immobili oggetto del medesimo decreto di esproprio formulate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per non aver gli stessi fornito una valida prova dell'avvenuta interversio possessionis, necessaria alla configurazione di un possesso utile ai fini dell'usucapione (sul presupposto che il decreto di esproprio determina in capo alla P.A. l'acquisto a titolo originario degli immobili che ne sono oggetto e che il possesso ad usucapionem è con esso incompatibile, almeno fino alla scadenza del termine previsto per il compimento dei lavori relativamente ai quali è stata dichiarata la pubblica utilità); dato atto che, decidendo sull'appello proposto da tutte le parti soccombenti nella costituzione dell'ente appellato, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 282/2017 (pubblicata il 20 gennaio 2017), lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma e condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado;considerato che avverso la citata sentenza di appello hanno formulato un congiunto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall'intimata [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, in particolare, che, con il secondo motivo, i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140,1141, 1158, 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c., ritenendo la sentenza impugnata viziata da error in iudicando nella parte in cui non aveva considerato che l'attività materiale svolta dagli appellanti e non contestata ex adverso costituiva un fatto pacifico pienamente integrante il corpus possidendi e che l'elemento dell'animus doveva intendersi presunto, in assenza di prova contraria del Comune, precisando che, anche nell'ipotesi in cui si fosse ravvisata come necessaria l'interversio possessionis, il giudice di merito aveva errato a non ritenere che fosse stata fornita una prova valida al riguardo, non rilevando che la realizzazione stessa dei manufatti, a prescindere dalla richiesta di sanatoria dei medesimi, integrava un atto di interversione del possesso; considerato che su quest'ultimo aspetto giuridico - ovvero sul se tra gli effetti automatici di un decreto di esproprio per pubblica utilità possono o meno ricomprendersi il venir meno del possesso del bene da parte del soggetto espropriato o di un terzo, il mutamento in detenzione dell'eventuale protrarsi del godimento del bene da parte di costoro, occorrendo, al riguardo, che l'espropriante ponga in essere un atto di immissione nel possesso del bene - è stata ravvisata l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, per la cui risoluzione - con ordinanza interlocutoria del collegio di questa Sezione adottata in altro procedimento (iscritto al n. R.G. 12182/2017), poi pubblicata il 20 giugno 2022 (con il n. 19758) - gli atti sono stati trasmessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per investirne le Sezioni unite;ritenuto, quindi, che, per effetto di quest'ultima sopravvenuta evenienza, si rende opportuno differire la trattazione del presente ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sulla suddetta questione; P.Q.M. La Corte differisce la causa a nuovo ruol
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