CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 39503/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 24 novembre 2022 il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. dal pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia contro l'ordinanza emessa in data 17 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di devastazione da lui commesso, insieme a molti altri coindagati, nel carcere di Foggia in data 09 marzo 2020. Il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva respinto la richiesta di applicazione di una misura cautelare, presentata dal pubblico ministero nei confronti di tutti i detenuti partecipanti a quella rivolta, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari, individuate nel pericolo di reiterazione dei reati, perché la vicenda si era verificata in un contesto fattuale molto particolare, cioè lo scoppio della pandemia da Covid-19 e i provvedimenti restrittivi adottati a carico dei detenuti, e non era perciò prevedibile il rischio di reiterazione di reati analoghi. 1.1. Il Tribunale ha invece ritenuto sussistenti tutti gli elementi richiesti dalla legge per l'applicazione di una misura cautelare. I gravi indizi di colpevolezza a carico dell'Accattatis emergono dalla comunicazione di notizia di reato, comprensiva dei fotogrammi estrapolati dalle videocamere dell'impianto di sorveglianza interno, che descrive la condotta specificamente tenuta da costui e la sua partecipazione a molti degli atti che hanno contribuito a realizzare l'azione devastatrice: in particolare egli, con altri detenuti, è entrato nella palazzina degli alloggi demaniali e l'ha devastata, rompendo i vetri ed appiccando un incendio. 1.2. Sussistono le esigenze cautelari, consistenti nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, cioè di reati connotati da violenza e che mettono in pericolo analoghi beni tutelati dalla legge: il contesto in cui sono avvenuti i gravi fatti descritti non era singolare e originale, perché le restrizioni adottate in conseguenza della emergenza pandemica avevano colpito l'intera popolazione e non solo i soggetti detenuti, la cui reazione violenta, peraltro tenuta solo da alcuni di essi, non era quindi giustificata, avendo costoro semplicemente sfruttato l'occasione per mettere in atto una rivolta, tra l'altro proseguita per più giorni, che rappresentava una manifestazione della loro personalità aggressiva. 1.3. Sussiste anche il requisito della attualità del pericolo di reiterazione dei reati, perché le gravi modalità di quelli commessi, caratterizzate dalla totale inosservanza delle prescrizioni dell'autorità e persino delle normali regole di convivenza civile, dimostrano una spiccata pervicacia e una rilevante incapacità di autocontrollo, che impongono un giudizio prognostico positivo in ordine a tale pericolo. In particolare l'Accattatis ha tenuto una condotta grave, partecipando alla devastazione e all'incendio di uno specifico edificio demaniale, ed ha una personalità negativa, essendo gravato da precedenti penali per reati connotati dall'uso della violenza, nonché da due delitti di evasione. 1.4. Infine, il Tribunale ha ritenuto che l'unica misura idonea a fronteggiare tali esigenze cautelari sia la custodia in carcere, perché la spiccata capacità a delinquere e la mancanza di freni inibitori, evidenziate dalla personalità dell'indagato e dalla condotta da lui tenuta, impediscono di fare affidamento su un suo spontaneo adempimento degli obblighi conseguenti all'adozione di misure meno afflittive. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale censura la violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., e il vizio di motivazione sul punto, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen. 2.1. Secondo il ricorrente, la motivazione è generica e illogica, e non verifica in concreto la sussistenza delle esigenze cautelar' e l'idoneità della misura adottata, né tiene conto del tempo trascorso dai fatti e della mancanza di attualità del pericolo di reiterazione di condotte analoghe. La motivazione del Tribunale si risolve in una petizione di principio, la gravità dei reati commessi è stata ipervalorizzata e non tiene conto dell'attuale stato di libertà del ricorrente, avendo egli espiato la pena per cui era detenuto. La pericolosità sociale di un indagato deve essere valutata esaminando congiuntamente la sua personalità e le specifiche modalità del fatto. Le particolari circostanze e il contesto storico della vicenda comportano l'esclusione di una potenzialità di reiterazione, essendo stati i fatti determinati dall'emergenza pandemica appena scoppiata. Non si comprende in quale occasione concreta ed attuale l'Accattatis potrebbe commettere di nuovo il delitto di sequestro di persona, o quello di devastazione, o un altro reato contro l'ordine pubblico. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è infondato% e deve essere rigettato.2. Il ricorrente contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, per la mancanza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie stante il tempo trascorso dai fatti contestati, nonché contesta l'adeguatezza della misura applicata. L'affermazione della insussistenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie è manifestamente infondata. E' principio consolidato di questa Corte quello secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891). Nel presente caso, il Tribunale ha valutato in modo attento e approfondito le concrete modalità della condotta di reato tenuta da [OSCURATO:PERSONA], notevolmente violente, le particolari circostanze di tempo e luogo e le motivazioni dell'azione delittuosa, ed ha ritenuto, in modo logico e privo di contraddittorietà, che tali modalità denotino una personalità aggressiva e incline a commettere reati contro l'autorità e con uso di violenza, avendo il ricorrente svolto anche un ruolo centrale nell'organizzazione e nell'attuazione degli atti di devastazione. Anche l'affermazione che le restrizioni imposte dall'emergenza pandemica siano state una mera occasione per scatenare una rivolta finalizzata a devastare la struttura carceraria e ad abbatterne le difese, consentendo così ad alcuni detenuti di evadere, è logica e coerente con la gravità ed ampiezza delle condotte di reato, proseguite tra l'altro per più giorni, slegate quindi da una ipotetica reazione all'improvvisa adozione di pratiche restrittive imposte dalla predetta emergenza. 2.1. L'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati contro l'autorità e caratterizzati dall'uso della violenza sono state desunte, così come prescrive l'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., anche dalla personalità dell'indagato che, secondo l'ordinanza impugnata, ha riportato precedenti condanne per reati commessi con l'uso della violenza e contro l'autorità, quali i reati di rissa e di evasione. In merito alla «stessa specie» dei reati, richiesta dall'art. 274, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione, deve infatti applicarsi il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive.» (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392) e «In tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di "reati della stessa specie" di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive.» (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444). 3. La censura in merito alla adeguatezza della misura cautelare applicata è infondata, e deve essere rigettata. Il Tribunale ha sufficientemente motivato che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non può essere tutelato con una misura meno grave della custodia in carcere, avendo l'Accattatis dimostrato non solo una spiccata capacità a delinquere, ma anche il concreto rifiuto di rispettare le prescrizioni dell'autorità, elementi che impediscono di fare affidamento su un suo spontaneo rispetto degli obblighi conseguenti all'applicazione di una misura meno afflittiva. Tale motivazione è logica e congrua, in quanto fondata su elementi oggettivi ed ampiamente dimostrati, in particolare il fatto di avere il ricorrente, in precedenza, commesso due volte il delitto di evasione. La gravità del reato di devastazione commesso, poi, dimostra la proporzionalità della misura, ritenuta dal Tribunale alla luce del grado di violenza impiegato e dall'entità dei danni causati, apparendo per tali motivi presumibile, allo stato, l'irrogazione di una condanna a pena superiore al limite stabilito dall'art. 275, comma 2-bis, cod.proc.pen. Il Tribunale ha anche evidenziato che non sussistono, allo stato, elementi favorevoli all'indagato, e lo stesso ricorrente non ne ha indicati, non avendo nessun rilievo il suo attuale stato di libertà. Peraltro l'eventuale sussistenza di ragioni sopravvenute, che possono giustificare la revoca o l'attenuazione della misura cautelare, potrà essere fatta valere con apposita istanza da proporre al giudice di merito competente. 4. Per i motivi sopra esposti, pertanto, il ricorso proposto deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Il presente provvedimento deve essere trasmesso, per estratto, al pubblico ministero per l'immediata esecuzione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempim