Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2021/2025
ECLI:EU:T:2025:625
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0615_RES
Causa T‑615/24
Asociación de ciudadanos contra la corrupción y para la defensa del estado de derecho
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 giugno 2025
«Ricorso di annullamento – Decisione del [OSCURATO:PERSONA] di non avviare un’indagine a seguito di una denuncia – Atto non impugnabile – Incompetenza manifesta parziale – Irricevibilità manifesta parziale»
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo di concludere l’esame di una denuncia o di non avviare un’indagine – Esclusione
(Artt. 228 e 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo 2021/1163, artt. 2‑4)
(v. punti 9‑11)
Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo di non avviare un’indagine a seguito di una denuncia o di non inviare raccomandazioni – Esclusione
(Art. 265, comma 3, TFUE)
(v. punto 14)
[OSCURATO:PERSONA] di un ricorso di annullamento, che respinge in parte per incompetenza manifesta e in parte in quanto manifestamente irricevibile, il Tribunale si pronuncia, per la prima volta, sulla questione se le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo di non avviare un’indagine a seguito di una denuncia possano essere oggetto di un ricorso di annullamento.
La ricorrente, l’Asociación de ciudadanos contra la corrupción y para la defensa del estado de derecho, è un’associazione di diritto spagnolo il cui oggetto è la lotta contro la corruzione e la difesa dello Stato di diritto.
Il 28 agosto 2024, quest’ultima ha presentato al [OSCURATO:PERSONA] europeo una denuncia nei confronti della Commissione europea. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver inizialmente accusato ricevuta della denuncia e chiesto informazioni alla ricorrente, ha informato quest’ultima, con lettera del 18 settembre 2024, che, dopo aver esaminato la denuncia, non vi erano elementi sufficienti per avviare un’indagine e che la denuncia sarebbe stata archiviata. Dopo essere stato sollecitato dalla ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA], con messaggio di posta elettronica del 27 settembre 2024, ha reiterato la sua precedente risposta. A seguito di un nuovo sollecito della ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 3 ottobre 2024, ha ricordato le sue precedenti risposte e ha fornito una risposta alla domanda con cui la ricorrente aveva chiesto che esso avviasse un’indagine di propria iniziativa.
L’associazione ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione contenuta in detta lettera del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 3 ottobre 2024.
Giudizio del Tribunale
In un primo momento, il Tribunale rileva che, sebbene la ricorrente affermi di fondare il suo ricorso anche sull’articolo 265 TFUE, indichi di proporre un ricorso per carenza avverso la decisione impugnata e, con il primo capo della sua domanda, essa chieda al Tribunale di dichiarare che l’asserita inerzia del [OSCURATO:PERSONA] è contraria al diritto dell’Unione, una siffatta domanda non verte, in realtà, su un’asserita astensione del [OSCURATO:PERSONA] dall’inviarle un atto ai sensi dell’articolo 265, terzo comma, TFUE, ma si confonde con la domanda diretta ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di archiviare la sua denuncia e di non avviare un’indagine. Di conseguenza, il Tribunale dichiara che occorre quindi considerare il primo capo della domanda come fondato sull’articolo 263 TFUE e diretto all’annullamento della decisione impugnata.
Il Tribunale respinge tale domanda di annullamento in quanto manifestamente irricevibile poiché, anche a prescindere dalla questione di sapere in che misura la decisione impugnata sia meramente confermativa della decisione del 18 settembre 2024, la decisione impugnata – così come quella del 18 settembre 2024 – non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
A tale riguardo, il Tribunale osserva che, dall’articolo 228 TFUE e dagli articoli da 2 a 4 del regolamento 2021/1163 (
1
), risulta che il [OSCURATO:PERSONA] istruisce le denunce che riceve riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione e procede alle indagini che ritiene giustificate (
2
). Più precisamente, respinge le denunce che non rientrano nel suo mandato o che non rispettano determinati requisiti procedurali (
3
); qualora ritenga che la denuncia sia manifestamente priva di fondamento, esso archivia il fascicolo e ne informa il denunciante (
4
) e, quando lo ritiene giustificato, può decidere di avviare un’indagine (
5
). In tale contesto, esso informa quanto prima il denunciante delle azioni adottate relativamente alla denuncia e può proporre al denunciante e all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato una soluzione per risolvere il caso di cattiva amministrazione oggetto della denuncia e, se tale soluzione è accettata da questi ultimi, può archiviare il fascicolo (
6
). Qualora riscontri un caso di cattiva amministrazione all’esito di un’indagine, il [OSCURATO:PERSONA] informa l’istituzione, l’organo o l’organismo interessato delle conclusioni dell’indagine e, se del caso, formula raccomandazioni (
7
). A seguito di quest’ultima comunicazione, l’istituzione, l’organo o l’organismo interessato dispone di un termine di tre mesi per trasmettere al [OSCURATO:PERSONA] un parere circostanziato (
8
), trascorso il quale il [OSCURATO:PERSONA] può concludere l’indagine e trasmettere all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato, nonché in taluni casi al Parlamento europeo, una relazione in cui può formulare raccomandazioni. Infine, il [OSCURATO:PERSONA] informa il denunciante del risultato delle indagini, del parere ricevuto e delle eventuali raccomandazioni formulate nella relazione (
9
).
Da tali disposizioni risulta quindi che il [OSCURATO:PERSONA] si limita ad informare quanto prima il denunciante delle azioni adottate relativamente alla sua denuncia e che, qualora individui un caso di cattiva amministrazione, dopo essersi rivolto all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato, esso informa semplicemente il denunciante del risultato dell’indagine e del parere emesso dall’istituzione, dall’organo o dall’organismo interessato, nonché delle sue eventuali raccomandazioni.
In particolare, al termine dell’esame di una denuncia, il [OSCURATO:PERSONA] non ha il potere di adottare misure vincolanti e la relazione che trasmette all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato quando rileva un caso di cattiva amministrazione si limita a riscontrarne l’esistenza e, se del caso, a formulare raccomandazioni. Pertanto, detta relazione non produce, per definizione, alcun effetto giuridico nei confronti dei terzi, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e non vincola neppure l’istituzione, l’organo o l’organismo interessato, che è libero di decidere, nell’ambito dell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti dal diritto dell’Unione, il seguito da darvi. Infatti, a tale titolo, il [OSCURATO:PERSONA] non ha il potere di adottare decisioni vincolanti.
Il Tribunale ne trae la conclusione che la decisione motivata del [OSCURATO:PERSONA] che conclude l’esame di una denuncia con l’archiviazione di quest’ultima, anche in assenza di avvio di un’indagine, non costituisce un atto impugnabile mediante un ricorso di annullamento, in quanto una siffatta decisione non produce effetti giuridici nei confronti dei terzi, ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
Per le stesse ragioni, il Tribunale osserva peraltro che, anche supponendo che il primo capo della domanda abbia una portata diversa dalla domanda di annullamento della decisione impugnata e che sia diretto a far constatare, nell’ambito di un ricorso per carenza fondato sull’articolo 265 TFUE, che il [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di avviare un’indagine, oppure di inviare una relazione nonché raccomandazioni alla Commissione, tali atti non possono essere oggetto di un ricorso per carenza ai sensi dell’articolo 265, terzo comma, TFUE. Infatti, il ricorso per carenza mira a sanzionare la mancata adozione di un atto giuridicamente vincolante. Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] non adotta misure vincolanti nei confronti del denunciante, né peraltro dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo interessato.
In un secondo momento, il Tribunale respinge per manifesta incompetenza la domanda della ricorrente di ordinare il riesame della denuncia e l’avvio di un’indagine nonché il ripristino dell’«uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge». A tale riguardo, il Tribunale ricorda che, nell’ambito del sindacato di legittimità basato sull’articolo 263 TFUE, il Tribunale non è competente a pronunciare ingiunzioni nei confronti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione europea, anche se queste riguardano le modalità di esecuzione delle sue sentenze.
(
1
) Regolamento (UE, Euratom) 2021/1163 del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 che fissa lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del [OSCURATO:PERSONA] (statuto del [OSCURATO:PERSONA] europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom (
GU 2021, L 253, pag. 1
).
(
2
) Articolo 228, paragrafo 1, primo e secondo comma, TFUE.
(
3
) Articolo 2, paragrafo 4, dello statuto del [OSCURATO:PERSONA].
(
4
) Articolo 2, paragrafo 5, di detto statuto.
(
5
) Articolo 2, paragrafo 7, e articolo 3, paragrafo 1, di detto statuto.
(
6
) Articolo 2, paragrafo 10, di detto statuto.
(
7
) Articolo 4, paragrafo 1, di detto statuto.
(
8
) Articolo 4, paragrafo 2, di detto statuto.
(
9
) Articolo 4, paragrafo 3, di detto statuto.