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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09889/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14892/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZAdella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.37770/2022, depositata i l 23/12/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per revocazione avverso l’ordinanza di questa Corte n. 37770/2022 che ha rigettato il suo ricorso avverso la pronuncia della CTR di Venezia che, in riforma della sentenza della CTP di Treviso, aveva ritenuto fondata la ripresa a tassazione per €.400.000,00 quale maggior reddito occulto distribuito dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui l’odierno ricorrente era amministratore unico.

Più in particolare, la CTP di Treviso aveva accolto il ricorso del contribuente dell’avviso di accertamento per Irpef, relativo al 2006, fondato su metodo sintetico (c.d.

“redditometro”).

L’atto impositivo attribuiva alla parte privata un reddito di euro 400.000,00, oggetto di esportazione all’estero, quale utile occulto distribuito dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] era amministratore e socio unico.

Segnatamente, il collegio tributario di appello ha escluso che il contribuente avesse fornitola prova di avere effettuato l’operazione di trasferimento di denaro all’estero, non in proprio, ma come fiduciario della sua stessa società.

Il ricorso per cassazione, allibrato al rgn. 2235/2015, era articolato su tre motivi, di cui i primi due furono rigettati ed il terzo dichiarato inammissibile con l’ordinanza citata n. 37770/2022,di cui chiede la revocazione la parte contribuente contestando l’errore nella statuizione di inammissibilità del terzo motivo.

Spiega tempestivo controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

CONSIDERATO Viene proposto unico mezzo di ricorso per revocazione.

Si protesta violazione ex articolo 391 bise articolo 395 numero 4 del codice di procedura civile sulla revocabilità per un errore decisivo su un fatto non oggetto di discussione tra le parti, della statuizione di inammissibilità adottata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza numero 37.770 del 2022 in relazione al motivo numero 3 del ricorso per cassazione in tema di omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti è rappresentato dall'assenza di utili distribuibili in capo alla società partecipata dal ricorrente.

In altri termini si lamenta che l'ordinanza qui in scrutinio abbia attribuito alla CTR l’affermazione: a) che il contribuente non avesse fornito la prova di aver trasferito all’estero la somma di €.400.000,00 per conto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; b) che la soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abbia distribuito utile extracontabile.

A questa conclusione ermeneutica del contenuto dell’ordinanza qui in scrutinio, la parte contribuente giunge sull’esame della motivazione della CTR ove non fa cenno alla distribuzione extracontabile.

Pone poi tale assunto sull’affermazione dell’ordinanza revocanda che, all’opposto, darebbe per insindacabilmente accertata la distribuzione di utili di cui la CTR non fa parola.

E a tale seconda conclusione giunge in forza della doppia negazione contenuta nel passaggio motivo dell’ordinanza in scrutinio, laddove recita: “6.1. sotto le sembianze della violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il rilievo critico è volto, in maniera non consentita, a rimettere in discussione l’accertamento di fatto insindacabilmente operato dal giudice di appello che, in sostanza, ha negato che il contribuente avesse dimostrato di avere investito all’estero la somma anzidetta come fiduciario della società e che, pertanto, quell’importo non rappresentasse l’utile extracontabile distribuito dalla società al socio, da quest’ultimo trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] a fine di investimento;” In altri termini, l’aver detto che la CTR “ha negato […] (che) quell’importo non rappresentasse l’utile extracontabile distribuito …”, costituisce presunzione di esistenza di un fatto (l’esistenza di utile extracontabile) non toccato dalla CTR in base agli elementi valutati.

Il motivo è inammissibile, poiché attiene ad un apprezzamento di giudizio, non ad un errore di fatto revocatorio.

La CTR, infatti, laddove accerta (senza contestazioni) che il contribuente non abbia fornito la prova liberatoria di aver agito in nome della società, ritiene quindi non superata la presunzione che il denaro portato all’estero sia frutto di utili extracontabili, confermando così l’impianto della ripresa a tassazione.

Il terzo motivo di ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., muoveva censura alla sentenza impugnata per non avere esaminato un fatto decisivo, ovvero la situazione patrimoniale della società, che non aveva utili da distribuire al socio e, conseguentemente, da riprendere a tassazione nei confronti di quest’ultimo.

Trattasi, all’evidenza, di profili probatori in ordine alla presunzione (di utile occulto) opposta dal Fisco al contribuente e da lui non superata.

Se tale era il motivo, l’ordinanza in scrutinio si è astenuta da ogni valutazione di merito, limitandosi ad argomentare trattarsi di profili probatori, il cui apprezzamento è demandato unicamente al giudice del merito.

Ne consegue che il presente ricorso per revocazione è, a sua volta, inammissibile, poiché in sostanza il ricorrente finisce con il riproporre sotto l’angolo visuale dell’errore revocatorio, insussistente, la medesima censura di cui all’art. 360 n. 5 già esaminata e decisa dalla Corte con l’ordinanza oggetto di revocazione.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bisc.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (cfr. Cass.

I, n. 9527/2019; Cass.

III, n. 10040/2022, altresì Cass.

VI-5 18977/2014; S.U. 4413/2016; S.U. 10854/2021).

Il ricorso è quindi inammissibile e tale va dichiarato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.seimila/00per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14892/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZAdella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.37770/2022, depositata i l 23/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per revocazione avverso l’ordinanza di questa Corte n. 37770/2022 che ha rigettato il suo ricorso avverso la pronuncia della CTR di Venezia che, in riforma della sentenza della CTP di Treviso, aveva ritenuto fondata la ripresa a tassazione per €.400.000,00 quale maggior reddito occulto distribuito dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui l’odierno ricorrente era amministratore unico. Più in particolare, la CTP di Treviso aveva accolto il ricorso del contribuente dell’avviso di accertamento per Irpef, relativo al 2006, fondato su metodo sintetico (c.d. “redditometro”). L’atto impositivo attribuiva alla parte privata un reddito di euro 400.000,00, oggetto di esportazione all’estero, quale utile occulto distribuito dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] era amministratore e socio unico. Segnatamente, il collegio tributario di appello ha escluso che il contribuente avesse fornitola prova di avere effettuato l’operazione di trasferimento di denaro all’estero, non in proprio, ma come fiduciario della sua stessa società. Il ricorso per cassazione, allibrato al rgn. 2235/2015, era articolato su tre motivi, di cui i primi due furono rigettati ed il terzo dichiarato inammissibile con l’ordinanza citata n. 37770/2022,di cui chiede la revocazione la parte contribuente contestando l’errore nella statuizione di inammissibilità del terzo motivo. Spiega tempestivo controricorso l’Avvocatura generale dello Stato. CONSIDERATO Viene proposto unico mezzo di ricorso per revocazione. Si protesta violazione ex articolo 391 bise articolo 395 numero 4 del codice di procedura civile sulla revocabilità per un errore decisivo su un fatto non oggetto di discussione tra le parti, della statuizione di inammissibilità adottata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza numero 37.770 del 2022 in relazione al motivo numero 3 del ricorso per cassazione in tema di omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti è rappresentato dall'assenza di utili distribuibili in capo alla società partecipata dal ricorrente. In altri termini si lamenta che l'ordinanza qui in scrutinio abbia attribuito alla CTR l’affermazione: a) che il contribuente non avesse fornito la prova di aver trasferito all’estero la somma di €.400.000,00 per conto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; b) che la soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abbia distribuito utile extracontabile. A questa conclusione ermeneutica del contenuto dell’ordinanza qui in scrutinio, la parte contribuente giunge sull’esame della motivazione della CTR ove non fa cenno alla distribuzione extracontabile. Pone poi tale assunto sull’affermazione dell’ordinanza revocanda che, all’opposto, darebbe per insindacabilmente accertata la distribuzione di utili di cui la CTR non fa parola. E a tale seconda conclusione giunge in forza della doppia negazione contenuta nel passaggio motivo dell’ordinanza in scrutinio, laddove recita: “6.1. sotto le sembianze della violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il rilievo critico è volto, in maniera non consentita, a rimettere in discussione l’accertamento di fatto insindacabilmente operato dal giudice di appello che, in sostanza, ha negato che il contribuente avesse dimostrato di avere investito all’estero la somma anzidetta come fiduciario della società e che, pertanto, quell’importo non rappresentasse l’utile extracontabile distribuito dalla società al socio, da quest’ultimo trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] a fine di investimento;” In altri termini, l’aver detto che la CTR “ha negato […] (che) quell’importo non rappresentasse l’utile extracontabile distribuito …”, costituisce presunzione di esistenza di un fatto (l’esistenza di utile extracontabile) non toccato dalla CTR in base agli elementi valutati. Il motivo è inammissibile, poiché attiene ad un apprezzamento di giudizio, non ad un errore di fatto revocatorio. La CTR, infatti, laddove accerta (senza contestazioni) che il contribuente non abbia fornito la prova liberatoria di aver agito in nome della società, ritiene quindi non superata la presunzione che il denaro portato all’estero sia frutto di utili extracontabili, confermando così l’impianto della ripresa a tassazione. Il terzo motivo di ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., muoveva censura alla sentenza impugnata per non avere esaminato un fatto decisivo, ovvero la situazione patrimoniale della società, che non aveva utili da distribuire al socio e, conseguentemente, da riprendere a tassazione nei confronti di quest’ultimo. Trattasi, all’evidenza, di profili probatori in ordine alla presunzione (di utile occulto) opposta dal Fisco al contribuente e da lui non superata. Se tale era il motivo, l’ordinanza in scrutinio si è astenuta da ogni valutazione di merito, limitandosi ad argomentare trattarsi di profili probatori, il cui apprezzamento è demandato unicamente al giudice del merito. Ne consegue che il presente ricorso per revocazione è, a sua volta, inammissibile, poiché in sostanza il ricorrente finisce con il riproporre sotto l’angolo visuale dell’errore revocatorio, insussistente, la medesima censura di cui all’art. 360 n. 5 già esaminata e decisa dalla Corte con l’ordinanza oggetto di revocazione. Ed infatti, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bisc.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (cfr. Cass. I, n. 9527/2019; Cass. III, n. 10040/2022, altresì Cass. VI-5 18977/2014; S.U. 4413/2016; S.U. 10854/2021). Il ricorso è quindi inammissibile e tale va dichiarato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.seimila/00per compensi,oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut
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