CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 09941/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/08/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA[ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )82 [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di concessione della detenzione domiciliare provvisoria richiesta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo ostativa all'accoglimento della misura invocata il reato ostativo in corso di esecuzione ex art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione della detenzione domiciliare provvisoria richiesta da [OSCURATO:PERSONA], nell'escludere i quali non si era tenuto conto del residuo di pena di undici mesi di reclusione, derivante dai periodi di liberazione anticipata che gli erano stati concessi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, riguardando un provvedimento non impugnabile autonomamente. Il provvedimento impugnato, infatti, trae il suo fondamento dalla disposizione dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., a tenore del quale: «Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza». Nel procedimento di sorveglianza, del resto, il potere cautelare si giustifica per l'esigenza di preservare l'utilità della pronuncia definitiva sulla misura alternativa alla detenzione; connotazione, questa, che non consente di ritenere impugnabile autonomamente il provvedimento censurato, che possiede una natura meramente interinale, come affermato da questa Corte, secondo cui «non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria» (Sez. 1, n. 23363 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pillai, Rv. 273145-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M1chl Biaqchi . [OSCURATO:PERSONA]